CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE, CON L'ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE

TITOLO

  Nel titolo dell'atto di governo 399 dopo le parole: «Schema di Convenzione», siano inserite le seguenti: «e definizione contestuale dei diritti e obblighi del concessionario,».
00.1. Rossi.

PREMESSO

  In premessa, siano sostituite le parole da: «affidata» fino a: «aprile 2017» con le seguenti: «con la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è scaduta» e siano sostituite le parole da: «ai sensi dell'articolo 45» fino a: «legalmente rappresentata da...» con le seguenti: «di affidare la concessione a una o più società scelte con procedura concorsuale. Per l'espletamento del servizio pubblico regionale possono partecipare alle procedure concorsuali anche le società che svolgono attività radiotelevisiva locale in ambito regionale.».
0.2. Crosio.

  In premessa, dopo la parola: «Premesso;» siano aggiunte le seguenti: «che l'articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede che è affidato, per concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi del concessionario».
0.3. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «e multimediale è» sia aggiunta la seguente: «stata». Conseguentemente, dopo le parole: «Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a.» siano sostituite le parole: «30 aprile 2017;» con le seguenti: «6 maggio 2016, successivamente prorogato e successivamente prorogata al 31 ottobre 2016 (col Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al 31 gennaio 2017 (con la legge 26 ottobre 2016, n. 198) e al 30 aprile 2017(con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244);».
0.4. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «televisivo e multimediale», siano sostituite le parole «di rinnovare la predetta» con le seguenti: «di affidare la nuova».
0.5. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «legalmente rappresentata da» siano aggiunte le seguenti: «che deve individuarsi come impresa pubblica o, in alternativa, società Pag. 272interamente dedicata all'attività di servizio pubblico con netta separazione dall'attività commerciale».
0.6. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «legalmente rappresentata da» siano aggiunte le seguenti: «che deve individuarsi come «impresa pubblica o, in alternativa, ramo d'azienda interamente dedicato all'attività di servizio pubblico con netta separazione da altro ramo d'azienda interamente dedicato all'attività commerciale».
0.7. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «(di seguito «Rai» o «società concessionaria»)», siano aggiunte le seguenti: «di esclusivo servizio pubblico».
0.8. Rossi.

  In premessa, prima delle parole: «tanto premesso si conviene» siano aggiunte le seguenti: «Che per società concessionaria si intende, dal 1° gennaio 2018, una nuova società esclusivamente dedicata al servizio pubblico e nettamente distinta da eventuale altra società che potrà svolgere attività commerciale. In alternativa si deve intendere unicamente il ramo di azienda, esclusivamente dedicato al servizio pubblico, che la Rai dovrà costituire entro il 31.12.2017».
0.9. Rossi.

  In premessa, dopo le parole: «fino al 30 aprile 2017;» siano aggiunte le seguenti: «entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, presenta un nuovo piano editoriale. Il piano editoriale forma parte integrante della nuova convenzione ed è ispirato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato ed approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto.».
0.10. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 1

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la concessione ha per oggetto», siano sostituite le parole: «il servizio» con le seguenti: «l'esclusivo servizio».
1.1. Rossi.

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle nuove tecnologie», siano aggiunte le seguenti: «, si richiami ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro,».
1.2. Buemi.

  All'articolo 1, comma 1, le parole: «e la creatività» siano sostituite con le seguenti: «, la creatività, l'educazione ambientale e la tutela del suolo e del patrimonio floro-faunistico».
1.3. Ruta.

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «promuovere l'educazione ambientale, la tutela del territorio e del patrimonio floro-faunistico».
1.4. Buemi.

Pag. 273

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità.».
1.5. Crosio.

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «concessione alla Rai,» siano aggiunte le seguenti: «che lo gestisce con apposita società o ramo d'azienda da crearsi entro il 31.12.2017».
1.6. Rossi.

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», siano sostituite le parole da: «ed i contratti» fino a: «la società concessionaria» con le seguenti: «entro il 30 dicembre 2017, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali, verranno regolamentati in data successiva alla costituzione della società dedicata al servizio pubblico o alla separazione di un ramo d'azienda esclusivamente dedicata al servizio pubblico all'interno della società concessionaria.».
1.7. Rossi.

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», siano aggiunte le seguenti: «La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico».
1.8. Fratoianni.

  All'articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: «e dell'autonomia decisionale della Rai».
1.9. Rossi.

  All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisionale della Rai», siano aggiunte le seguenti: «purché nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto di servizio.».
1.10. Rossi.

  All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali», siano aggiunte le seguenti: «di esclusivo servizio pubblico e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente specificare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla gestione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media degli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e conseguente diminuzione degli introiti.».
1.11. Rossi.

  All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «della vita democratica.», siano aggiunte le seguenti: «Il coordinamento di tutto il settore informativo del concessionario deve essere svolto da una unica redazione giornalistica che dovrà essere integrata nella società dedicata al servizio pubblico o inserita tra gli assets del ramo di azienda destinato al servizio pubblico. Pag. 274Eventuali accorpamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31.12.2017 per essere pienamente operativi dal 1 gennaio successivo, unitamente alla separazione societaria o del ramo d'azienda.».
1.12. Rossi.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano soppresse le seguenti: «e competitività».
1.13. Lupi.

  All'articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: «non generalisti».
1.14. Margiotta.

  All'articolo 1, comma 5, le parole: «non generalisti» siano sostituite con le seguenti: «radiotelevisivi».
1.15. Verducci.

  All'articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: «5. La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla concessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è tenuta a dotarsi di un management selezionato pubblicamente secondo regole chiare e trasparenti. L'amministratore delegato conferisce tutti gli incarichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chiaramente definito. Eventuali revoche di un incarico comporterà la decadenza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria pianificazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, autosufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la razionalizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio articolare l'offerta conservando come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.».
1.16. Buemi.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «la società concessionaria», siano aggiunte le seguenti: «(ramo di azienda o società costituita unicamente per gestire il servizio pubblico)».
1.17. Rossi.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «piano editoriale», siano sostituite le parole da: «coerente» fino a: «interne» con le seguenti: «che preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l'efficientamento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto di quanto espresso all'articolo 1 comma 7 relativamente al piano news».

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche», con le seguenti: «deve prevedere l'accorpamento in una unica testata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve presentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle redazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cultura,».
1.18. Rossi.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano soppresse le parole: «e competitività» e dopo le parole: «deve predisporre» siano sostituite le parole: «un piano editoriale» con le seguenti: «ed approvare ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio Pag. 2752005, n. 177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza,».
1.19. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 1, comma 5, le parole «può prevedere», siano sostituite con «preveda».
1.20. Rossi.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «Dopo piano editoriale», siano inserite le seguenti: «entro il 30 settembre 2017».
1.21. Rossi.

  All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine «il piano editoriale ed ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non generalisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono essere preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione delle competenti sedi parlamentari».
1.22. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «delle risorse interne.», siano inserite le seguenti: «La società concessionaria dovrà prevedere altresì un piano di ristrutturazione aziendale che preveda una netta separazione societaria, una di servizio pubblico e una commerciale o rami d'azienda nettamente separati, al fine di creare una netta divisione funzionale fra programmi di servizio pubblico e quelli commerciali.».
1.23. Rossi.

  All'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti».
1.24. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: «indipendenza, imparzialità», siano sostituite le parole: «e pluralismo» con le seguenti: «ed una equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di soggetti portatori di principi ugualmente primi».
1.25. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita la seguente: «interne» e dopo le parole: «delle testate giornalistiche», siano inserite le seguenti: «e del numero delle direzioni».
1.26. Buemi.

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita la seguente: «interne».
1.27. Crosio.

  All'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere».
1.28. Rossi.

Pag. 276

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», siano aggiunte le seguenti: «che, deve essere preventivamente sottoposto all'esame delle competenti sedi parlamentari».
1.29. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», siano inserite le seguenti: «e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione radiofonica e televisiva locale di qualità».
1.30. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni».
1.31. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, competitivo con quelli prodotti dagli altri principali paese europei, che promuova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e l'identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio.».
1.32. Verducci.

ARTICOLO 2

  L'articolo 2 sia sostituito con il seguente:

«Art. 2.
(Durata).

  1. La convenzione ha durata 5 anni e produce i suoi effetti a far data dal 1o maggio 2017, a condizione che sia presentato entro tale data un piano editoriale, approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  2. La convenzione di cui al comma 1 può essere rinnovata, in tutto o in parte, per ulteriori 5 anni.».
2.1. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  L'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. La presente convenzione, al pari della concessione, ha validità fino ad aggiudicazione da parte di un soggetto privato, tramite gara pubblica, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dalle altre norme di riferimento.
  2. Entro il 30 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2017, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.».
2.2. Crosio.

  All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «durata di anni» sia sostituita la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
2.3. Lupi.

Pag. 277

ARTICOLO 3

  All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la seguente: «0a) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica.».
3.1. Brunetta, Minzolini, Villari.

  All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a quanto stabilito», siano inserite le seguenti: «dall'articolo 5,».
3.2. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole: «di servizio pubblico con la società concessionaria», con le seguenti: «di servizio pubblico gestiti dalla concessionaria con apposita società o di competenza del ramo d'azienda dedicato,».
3.3. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le parole: «assicurando la ricezione gratuita» con le seguenti: «garantendo, senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione».
3.4. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: «ricezione» con la seguente: «ricevibilità».
3.5. Bonaccorsi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «senza costi aggiuntivi.», siano inserite le seguenti: «In caso di perdurante disservizio accertato nella fornitura del servizio pubblico, la concessionaria è tenuta a rimborsare l'importo del canone versato su richiesta dell'utente e previa segnalazione e persistenza del disservizio per almeno 30 giorni nel corso dell'anno solare.».
3.6. Ruta.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «senza costi aggiuntivi», sono inserite le seguenti: «Gli utenti residenti in aree del territorio nazionale non coperte dal segnale Rai, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento Rai.».
3.7. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La concessionaria fornisce il diritto di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l'integrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di servizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la messa a disposizione dei propri contenuti nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie».
3.8. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La Rai è tenuta a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un progetto e un'analisi dettagliata degli ipotetici costi e delle possibili soluzioni connesse all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione.».
3.9. Verducci.

Pag. 278

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna,».
3.10. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna,».
3.11. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: «mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna».
3.12. Buemi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «co-produzione» siano inserite le seguenti: », nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,».
3.13. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».
3.14. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: «imprese che abbiano stabile rappresentanza» fino alle parole: «mercati esteri», con le parole: «società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione ed operanti in Italia tramite una filiale permanente».
3.15. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «valorizzazione sui mercati esteri», siano inserite le seguenti: «, privilegiando i prodotti che possano garantire una distribuzione all'estero atta anche a promuovere la storia, la cultura, l'arte del Paese e del suo popolo. La società concessionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di produzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizzazione per almeno il 30 per cento di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici nazionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta e potrà comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione sostenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine della produzione.».

  Conseguentemente, siano sostituite le parole: «potrà definire» con le seguenti: «dovrà definire».
3.16. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mercati esteri», aggiungere le seguenti: «Nell'adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, alla creatività e all'innovazione, per la produzione della fiction, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le procedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valorizzare Pag. 279l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la fiction ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti.».
3.17. Margiotta.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la realizzazione», siano inserite le seguenti: «, favorendo a tal fine anche l'utilizzo delle risorse interne,».
3.18. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: «anche» fino a: «internazionali» siano sostituite con le seguenti: «con particolare apertura alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e con accordi di distribuzione internazionale».
3.19. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle risorse di natura artistica interne;».
3.20. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanziaria relativa ai medesimi temi, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell'intrattenimento d'autore, anche in lingua originale, nonché alle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi.».
3.21. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione culturale previsti dall'articolo 45 comma 2 lettere b) e s) del decreto legislativo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale lineare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal canale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi disponibili on demand su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione scolastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare convenzioni specifiche con i Ministeri competenti.».
3.22. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «adeguato di ore» siano inserite le seguenti: «non inferiori al 10 per cento del totale per ogni rete».
3.23. Lupi.

Pag. 280

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: «all'educazione» aggiungere le seguenti: «compresa l'educazione finanziaria».
3.24. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: »all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione giuridica e l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237».
3.25. Ruta.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria».
3.26. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale» siano aggiunte le seguenti: «e allo sport».
3.27. Bonaccorsi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «che determina entro 3 mesi dal rilascio della concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio.».
3.28. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: «non a pagamento di prodotti audiovisivi», con le seguenti: «espressamente dedicate al servizio pubblico e facenti riferimento alla società appositamente costituita o al ramo d'azienda di servizio pubblico della società concessionaria».
3.29. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: «ogni tre anni con deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «dal contratto nazionale di servizio».
3.30. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato» siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti».
3.31. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera:
   «e-bis) la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.».
3.32. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione,».
3.33. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le Pag. 281seguenti: «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».
3.34. Buemi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le seguenti: «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».
3.35. Fauttilli.

  All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482».
3.36. Fratoianni.

  All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e speciale;».
3.37. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;».
3.38. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

  All'articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data successiva alla prima messa in onda;».
3.39. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radiofoniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di programmi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in onda.».
3.40. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari» con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma».
3.41. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «canali tematici per bambini» con le seguenti: «tre canali di servizio pubblico facenti riferimento alla società appositamente costituita o del ramo d'azienda espressamente dedicato».
3.42. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera m), dopo le parole: «per bambini», siano inserite le seguenti: «e comunque in tutti i programmi finanziati dal canone;».
3.43. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera n), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che devono essere totalmente gratuiti e privi di qualsiasi forma di pubblicità o altre forme di sostegno al di fuori del canone».
3.44. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:
   «o) Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all'utenza regionale il Pag. 282Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità. La selezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell'editoria. Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d'intesa con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare attenzione a settori legati all'emergenza territoriale anche a tutela della salute pubblica, della incolumità pubblica, dell'ordine pubblico. L'articolazione viene meglio definita all'interno del contratto di servizio.»
3.45. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle professionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma».
3.46. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:
   «p-bis) la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire trasparenza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipendenti e dei collaboratori rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro.».
3.47. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:
   «q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali e con una programmazione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promozione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali».
3.48. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente: «q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programmazione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intrattenimento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali;».
3.49. Buemi.

  All'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole «la valorizzazione» siano inserite le seguenti: «delle sedi regionali e».
3.50. Crosio.

  All'articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola «valorizzazione» siano aggiunte le seguenti: «delle sedi regionali».
3.51. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis il divieto della commistione, all'interno del medesimo programma di finanziamento pubblico, derivante dal canone e l'inserimento di pubblicità».
3.52. Rossi.

Pag. 283

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi sostenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico;».
3.53. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, dell'avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato direttamente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti.».
3.54. Rossi.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis la promozione del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso rispetto del pluralismo interno».
3.55. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:
   «q-bis) un adeguato sostegno all'industria della creatività italiana e al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti
   q-ter) un adeguato sostegno alle politiche internazionali implementate in ambito istituzionale;
   q-quater) un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni regione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio regionali;
   q-quinquies) di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con quanto definito all'interno del Contratto di servizio.».
3.56. Verducci.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente: «r) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino il cittadino alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.».
3.57. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti lettere:
   «r) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e consultazione, recuperando e sviluppando l'esperienza del Segretariato Sociale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società concessionaria;
   s) una verifica accurata dell'offerta proposta, anche alla luce delle migliori esperienze di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei, attraverso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consiglio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche attraverso iniziative editoriali e multimediali;».
3.58. Pisicchio.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente lettera: «r) – I principi di economicità, efficacia, imparzialità, Pag. 284parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».
3.59. Lupi.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente lettera: «r) promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando – tra l'altro – gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;».
3.60. Fratoianni.

  All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «r) L'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffusione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitolazione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive.».
3.61. Margiotta.

  All'articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «r) al fine di chiedere l'istituzione di un consiglio degli utenti o degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Regioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segnalando con report trimestrali alle autorità competenti, all'Anac e Corte dei Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;
   «s) obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bilancio sociale.».
3.62. Buemi.

  All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione», con le seguenti: «annualmente».
3.63. Rossi.

  All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni», con le seguenti: «annualmente a partire».
3.64. Crosio.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «3-bis Stante la separazione societaria, così come stabilito dalla presente convenzione, tra società concessionaria del servizio pubblico e società’ che gestisce altre attività unicamente commerciali, nei tre canali di servizio pubblico della società concessionaria, non è obbligatorio che la Rai segnali con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programmazione di detti tre canali, deve considerarsi integralmente di servizio pubblico, pur non esentando la concessionaria del servizio dall'obbligatorietà di stilare dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve attenersi rigorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio.».
3.65. Rossi.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «3-bis Essendo stata determinata dalla presente convenzione la separazione in due rami di Pag. 285azienda, nettamente distinti nell'ambito di un'unica società concessionaria, un ramo destinato unicamente alla gestione del servizio pubblico e un altro ramo della società che gestisce altre attività unicamente di carattere commerciale, non è obbligatorio che la Rai segnali con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programmazione dei 3 canali è dedicata esclusivamente al servizio pubblico.
  Ciò nonostante la concessionaria del servizio resta obbligata a stilare dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve attenersi rigorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio».
3.66. Rossi.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».
3.67. Verducci.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».
3.68. Margiotta.

  All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati, nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti».
3.69. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate ad applicare i limiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche ai contratti di prestazione d'opera ovvero a qualsiasi altro contratto avente ad oggetto una prestazione artistica».
3.70. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

ARTICOLO 4.

  All'articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4.1. Verducci.

  All'articolo 4, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma: «Il concessionario, stipula con la società in grado di offrire le migliori condizioni a parità di copertura, un contratto della durata di anni 5 per la trasmissione dei 3 canali televisivi di servizio pubblico nonché per i 3 canali radiofonici di servizio pubblico. Detto contratto sarà di esclusiva competenza della società appositamente costituita per la gestione del servizio pubblico o del ramo Pag. 286d'azienda esplicitamente dedicato a tale funzione nella società concessionaria.».
4.2. Rossi.

  All'articolo 4, sia soppresso il comma 2.
4.3. Rossi.

  All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4.4. Verducci.

  All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico» con le seguenti: «dei gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica».
4.5. Bonaccorsi.

  All'articolo 4, sia soppresso il comma 3.
4.6. Rossi.

  All'articolo 4, sia sostituito il comma 3, con il seguente comma: «Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e gestire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroniche, nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo articolo 6 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 89 del D. Lgs. 259/2003 nonché delle disposizioni regolatorie previste dall'Agcom».
4.7. Bonaccorsi.

  All'articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:
  «
3-bis. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione alla separazione contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le altre attività svolte in regime di concorrenza.».
4.8. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 4, sia soppresso il comma 4.
4.9. Rossi.

  All'articolo 4, sia soppresso il comma 5.
4.10. Rossi.

  All'articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4.11. Verducci.

  All'articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: «i canoni» fino a: «sviluppo economico» con le seguenti: « i canoni di concessione relativi all'utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico».
4.12. Bonaccorsi.

  All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «e delle finanze», siano sostituite le parole: «in rapporto al» con le seguenti: «sulla base dei criteri stabiliti di concerto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non discriminatori e proporzionati al».
4.13. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza» siano aggiunte le seguenti parole: Pag. 287«ai sensi dell'articolo 28, comma 3 d.lgs. 177/2005».
4.14. Bonaccorsi.

  All'articolo 4, sia soppresso il comma 9.
4.15. Rossi.

  All'articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: «possono richiedere» fino a: «impianti di diffusione» con le seguenti: «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/modifica degli».
4.16. Bonaccorsi.

ARTICOLO 6.

  All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «un contratto nazionale di servizio», siano aggiunte le seguenti: «che regolamenta le attività dei tre canali di servizio pubblico».
6.1. Rossi.

  All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «obblighi della società concessionaria.», siano inserite le seguenti: «In mancanza del contratto di servizio e della separazione societaria o in alternativa della divisione in due rami di azienda di cui uno di servizio pubblico ed uno commerciale, è fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare qualsiasi atto di straordinaria amministrazione.».
6.2. Rossi.

  All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi», siano aggiunte le seguenti: «e deve essere sottoscritto dalle parti entro il 31/12/2017».
6.3. Rossi.

  All'articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 220.».
6.4. Verducci.

  All'articolo 6, comma 3, siano sostituite le parole: «saranno rinnovati» con le parole: « possono essere rinnovati, in tutto in parte,».
6.5. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: «le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite» con le seguenti: «le linee-guida per l'individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale di servizio di cui al comma 1.».
6.6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» siano aggiunte le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativamente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché».
6.7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» siano inserite le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione e in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di pubblicità nazionale nonché».
6.8. Crosio.

Pag. 288

  All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «vigilanza e al controllo» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «, oltre alla chiara definizione di tutti i diritti e gli obblighi del concessionario.».
6.9. Rossi.

  Dopo l'articolo 6 sia aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contratti di collaborazione e consulenza artistica).

  Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale inclusi i titolari di contratti di collaborazione e consulenza artistica.».
6.10. Brunetta, Minzolini, Villari.

  Dopo l'articolo 6 sia aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contratti di collaborazione e consulenza artistica).

  Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica anche ai titolari di contratti di collaborazione e consulenza artistica.».
6.11. Brunetta, Minzolini, Villari.

ARTICOLO 7.

  All'articolo 7, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. Per l'esercizio del servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico assegna alla società concessionaria la capacità trasmissiva necessaria per trasmettere i tre canali televisivi di servizio pubblico e i tre canali radiofonici.».
7.1. Rossi.

ARTICOLO 9.

  All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. Nei tre canali di servizio pubblico non è consentito inserire pubblicità».
9.1. Rossi.

  All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un limite di affollamento per ciascun canale del 4 per cento quotidiano e senza eccedere il 5 per cento orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi acquistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al gettito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle norme sugli aiuti di Stato.».
9.2. Rossi.

  All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar».
9.3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal contratto di servizio».
9.4. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

Pag. 289

  All'articolo 9, sia sostituito il comma 2 con il seguente comma: «2. Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, in considerazione della posizione esclusiva del concessionario che riceve aiuti di Stato legittimi unicamente per l'esercizio del Servizio Pubblico, al fine di evitare distorsioni del mercato e di approfittare del vantaggio competitivo derivante dal rilevante gettito del canone peraltro unicamente versato al concessionario.
  È fatto divieto al concessionario:
   di praticare qualsiasi forma di vendita che applichi scontistiche oltre il 50 per cento dei prezzi di listino;
   di praticare qualsiasi forma di vendita che risulti al di sotto dei prezzi praticati per Grp da soggetti concorrenti;
   di versare qualsiasi forma di provvigione a soggetti esterni alla sua concessionaria e che risultino inquadrato come agenti o siamo dipendenti al fine di ottenere contratti pubblicitari;
   di vendere spazi pubblicitari sui canali di servizio pubblico aggregando altri canali che possano fare riferimento alla stessa proprietà;
   praticare omaggi di spazi ai clienti sugli stessi canali pubblici e tantomeno su altro canali commerciali legati alla stessa proprietà o collegati comunque al concessionario;
   è fatto totale divieto di vendere spazi pubblicitari a soggetti che promuovono giochi d'azzardo e che possano in ogni modo incentivare anche in modo surrettizio la ludopatia».
9.5. Rossi.

  All'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente:
  «Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, la Rai è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubblicitari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall'Autorità, la Rai comunica all'Autorità ogni elemento necessario per accertare i corrispettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari».

  Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.
9.6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: « Le competenti autorità di settore» con le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze,».
9.7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «corretto assetto del mercato» siano aggiunte le seguenti: «e se sussistano o meno presupposti di dumping pubblicitario.».
9.8. Rossi.

ARTICOLO 11.

  All'articolo 11, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. Alla società concessionaria, dedicata esclusivamente al servizio pubblico o al ramo di azienda dedicato solo al servizio pubblico dalla società concessionaria, non è consentito alcuno svolgimento di attività commerciale ed editoriale».
11.1. Rossi.

Pag. 290

  All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «non risultino di pregiudizio» siano inserite le seguenti: «o alternative».
11.2. Lupi.

  All'articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società concessionaria da individuarsi nell'ambito del piano editoriale».
11.3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono destinati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all'estero.».
11.4. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 11, sia soppresso il comma 2.
11.5. Rossi.

  All'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al 20 per cento rispetto a quelle oggetto della concessione».
11.6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 11, sia soppresso il comma 3.
11.7. Rossi.

  All'articolo 11, sia soppresso il comma 4.
11.8. Rossi.

  All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «al comma 1» siano inserite le seguenti: «, chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali grafici, messaggi visivi o sonori,».
11.9. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine le attività ricomprese nell'aggregato di servizio pubblico, nell'aggregato commerciale e nell'aggregato di servizi comuni sono definite dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente approvato dall'Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo nell'aggregato commerciale può figurare tra i costi dell'aggregato di servizio pubblico.».
11.10. Verducci.

  All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: «4-bis. La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni dalla sua prima emissione».
11.11. Rossi.

  All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: «4-bis. È fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione dell'evento qualora la mancata diretta non modifichi l'interesse dell'utente.».
11.12. Rossi.

ARTICOLO 12.

  L'articolo 12 sia sostituito con il seguente:
  «
Art. 12. – 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigilanza sugli obblighi Pag. 291derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza attribuiti dall'ordinamento al Ministero dello sviluppo economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, trasferimento, utilizzo e manutenzione di infrastrutture e impianti e relative modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d'uso.».
12.1. Verducci.

  All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».
12.2. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

  All'articolo 12, dopo le parole: «sviluppo economico», siano aggiunte le seguenti: «, e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi».
12.3. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:
  «2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a redigere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un «bilancio sociale», con le seguenti caratteristiche e modalità:
   a) il bilancio sociale propone un'analisi accurata e dettagliata delle attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare attenzione a tematiche sensibili come il rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale;
   b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del contratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focalizzate sulla verifica dei livelli di qualità dell'offerta proposta così come percepiti dall'utenza, ottimizzando l'esperienza storica della rilevazione Qualitel alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei;
   c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rapporto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della società concessionaria;
   d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazionale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realizzato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti.».
12.4. Pisicchio.

ARTICOLO 13.

  All'articolo 13, comma 1, siano soppresse le parole: «di una quota».
13.1. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

  All'articolo 13, comma 1, siano sostituite le parole: «delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto» con le seguenti: «dei tre canali di servizio pubblico facenti riferimento alla società dedicata o in alternativa al ramo di azienda dedicato, che dovranno essere operativi dal 1/1/2018, nonché il costo dei tre canali radiofonici di servizio pubblico e la multimedialità, premesso che ognuno di questi settori deve Pag. 292essere individuato dalla concessionaria come centro di costo autonomo e che è necessario poter assumere ogni dato relativo ai costi specifici e dettagliati compresi i costi di ogni singolo centro di produzione, è coperto integralmente».
13.2. Rossi.

  All'articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: «rilevanti».
13.3. Rossi.

  All'articolo 13, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. La copertura del costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è assicurata, con caratteri di certezza e congruità, attraverso il canone di abbonamento di cui al regio decreto- legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge. Tali risorse dovranno assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio.».
13.4. Fratoianni.

  All'articolo 13, comma 2, sia sostituita la parola: «annuale», con la seguente: «quinquennale» e dopo le parole: «il Ministero dello sviluppo economico», siano inserite le seguenti: «e il consiglio degli abbonati».
13.5. Buemi.

  All'Articolo 13, comma 2, dopo le parole: «il rispetto» aggiungere le seguenti: «, rete per rete,».
13.6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», aggiungere, in fine, le seguenti: «. Analoga verifica deve essere effettuata nelle competenti sedi parlamentari».
13.7. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

  All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria», con le seguenti: «Il canone di abbonamento viene interamente riversato alla società concessionaria».
13.8. Buemi.

  All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria del servizio pubblico», con le seguenti: «Le risorse di cui al comma 1.»
13.9. Fratoianni.

  All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni nazionali e locali.».
13.10. Rossi.

ARTICOLO 14.

  L'articolo 14 sia sostituito dal seguente:
  «Art. 14.
(Separazione societaria o separazione in rami di azienda all'interno della medesima società).

  1. In conformità con quanto stabilito dalle norme sulla separazione contabile, Pag. 293considerato che la concessione ha durata decennale, che la Commissione europea ha invitato gli Stati Membri a modificare l'attuale sistema di separazione contabile in separazione funzionale, considerato che nulla osta che il concessionario privilegi una separazione societaria o una separazione per rami di azienda all'interno di un'unica società di capitale raggiungendo entrambi gli obiettivi di netta separazione di costi e ricavi per i programmi di servizio pubblico e quello commerciali, si specifica quanto segue:
   la divisione societaria o la divisione in rami di azienda all'interno di un'unica società, deve essere effettuata dalla società concessionaria entro il 31/12/2017 al fine di garantire la trasparenza verso i cittadini/contribuenti e la netta distinzione tra programmi di servizio pubblico e programmi commerciali;
   nei programmi di servizio pubblico trasmessi dai 3 canali dedicati non può essere inserita pubblicità di alcuna natura né commerciale, né relativa a convenzioni con enti pubblici nazionali e locali;
   l'imputazione nel bilancio dei programmi di servizio pubblico deve essere effettuata da un comitato che deve essere appositamente costituito entro e non oltre il 31/12/2017 e che deve comprendere 2 persone indicate dal concessionario, 2 persone indicate dall'azionista di maggioranza del concessionario, 2 persone indicate dagli utenti, secondo le modalità individuate nel contratto di servizio;
   i componenti della commissione, così costituita, nominano un Presidente scelto fra ex magistrati della Corte dei Conti o Avvocatura Generale dello Stato.».
14.1. Rossi.

  All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «all'esito di una procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione biennale».
14.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

  All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».
14.3. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 15.

  All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «sarà assoggettato al pagamento di una penale», aggiungere, in fine, le seguenti: «solo ed esclusivamente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della concessionaria del canone di abbonamento spettante».
15.1. Buemi.

  All'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «in applicazione del principio di proporzionalità.», aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvi gli effetti di cui al successivo articolo 16.».
15.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

ARTICOLO 16.

  All'articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:
  «1) In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed editoriale con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, Pag. 294televisivo e multimediale dall'articolo 49, comma l-quinquies del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell'incarico all'amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere disposta la decadenza dalla concessione.».
16.1. Buemi.

  All'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», aggiungere in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio.».
16.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

Pag. 295

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;
    all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;
    i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;
    all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;
    la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;
    all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;
    l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori;
    al fine di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, appare opportuno richiedere alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere con il segnale il 100 per cento della popolazione;
    l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembrerebbe assicurare un adeguato spazio Pag. 296alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;
    all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi andrebbero necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;
    all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;
    all'articolo 3, comma 1, lettera g), sarebbe opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;
    all'articolo 3, comma 1, lettera l), andrebbe prevista anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;
    l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;
    vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;
    gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, andrebbero rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;
    al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;
    all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;
    il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative. Inoltre, anche al fine di garantire la successiva stipula del contratto di servizio, è stata prevista una penale dovuta dalla società concessionaria qualora essa sia responsabile del ritardo o della mancata stipula;
    all'articolo 12 sarebbe opportuno prevedere che la società concessionaria sia tenuta a redigere annualmente un «bilancio sociale»;
    l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembrerebbe garantire alla società concessionaria Pag. 297un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;
    nella medesima disposizione si dovrebbe prevedere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere informata dalla società concessionaria su temi rilevanti quali l'attuazione del piano editoriale, l'eventuale rimodulazione dei canali non generalisti o l'eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche;
    la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata andrebbe rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR;
    all'articolo 14, comma 3, andrebbe previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debba ispirarsi a criteri di rotazione e di massima trasparenza nella scelta della società di revisione chiamata a controllare la contabilità separata;
    all'articolo 16 sarebbe opportuno che il contratto di servizio prevedesse l'istituzione e l'ammontare del deposito cauzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», siano inserite le seguenti: «, la facoltà di giudizio e di critica»;
   all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», siano sostituite le parole: «e la coesione sociale» con le seguenti: «, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio», e dopo le parole: «la cultura» siano sostituite le parole: «e la creatività» con le seguenti: «, la creatività, l'educazione ambientale, la tutela del territorio e la tutela del patrimonio floro-faunistico»;
   all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»;
   all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza», siano inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,»;
   all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre», siano inserite le seguenti: «un piano industriale, un modello organizzativo e»;
   all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.»;
   all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati Pag. 298forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», sia sostituita con la seguente: «ricevibilità»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi», siano sostituite con le seguenti: «fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale dell'audiovisivo», siano inserite le seguenti: «, della produzione di documentari e di film di animazione» e dopo le parole: «o con imprese», siano inserite le seguenti: «anche indipendenti»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire», siano sostituite con la seguente: «definisce»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale», siano aggiunte le seguenti: «e allo sport»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'informazione», siano inserite le seguenti: «, anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato», siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», siano inserite le seguenti: «, e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.»;
   all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari», con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie redazioni», siano aggiunte le seguenti: «interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità»;
   all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR», siano aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18»;
   all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:
   «r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;Pag. 299
    s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;
    t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;
    u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
    v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;
    z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.»;
   all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza», siano aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
   all'articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» fino a: «impianti di diffusione» siano sostituite con le seguenti: «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli»;
   all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo di diritto d'uso delle frequenze»;
   all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una corretta individuazione» siano inserite le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;
   all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.»;Pag. 300
   all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.»;
   all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi», siano aggiunte le seguenti: «trasmissione per trasmissione»;
   all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano aggiunte le seguenti: «ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;
   all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
   all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», siano aggiunte in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio»;

  Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.
(Norma transitoria).

  1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo di diritto d'uso delle frequenze.».