CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08143 Rocchi: Sulla possibilità di conferire supplenze, per sostituire personale ATA, da parte dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante, con riferimento alla tematica delle supplenze del personale ATA, chiede di conoscere la corretta interpretazione del comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, in particolare, i casi in cui il dirigente scolastico può procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per sostituzione del personale ATA.
  Al riguardo, l'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996 definisce «supplenza breve e saltuaria» la nomina conferita dal dirigente scolastico, mediante il ricorso alle graduatorie d'istituto, a personale non di ruolo solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare il servizio e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.
  Il regolamento delle supplenze del personale ATA definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, su tali posti le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto.
  Come è noto, il citato comma 332 della legge n. 190 del 2014 è intervenuto in merito prevedendo, in sintesi, le seguenti misure limitanti il conferimento delle supplenze del personale ATA:
   abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, tranne che per le scuole nel cui organico di diritto ci siano meno di tre posti. La misura ha inteso estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
   abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
   previsione che, per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

  La norma, dunque, ha inteso comunque mantenere la possibilità della sostituzione dell'assistente amministrativo per le scuole di minori dimensioni, in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un'unità avrebbe rischiato di gravare eccessivamente sui colleghi rimasti in servizio.
  Fermo restando che la vigenza della norma non può venir meno se non attraverso un apposito intervento legislativo, il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. Con nota dipartimentale (prot. n. 2116) del 30 settembre 2015 è stata data indicazione Pag. 102circa la possibilità che il dirigente scolastico, con determinazione motivata, possa superare il divieto di sostituire i collaboratori scolastici, qualora non sia possibile trovare nessuna altra soluzione organizzativa atta a tutelare l'incolumità e la sicurezza degli alunni.
  Inoltre, con successiva nota dirigenziale (prot. n. 10073) del 14 aprile 2016 è stato previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio.

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ALLEGATO 2

5-09438 Chimienti, 5-09496 Vezzali, 5-09775 Pannarale: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Le interrogazioni in discussione riguardano il concorso a posti di personale docente bandito con i decreti direttoriali del 23 febbraio 2016. Gli On.li interroganti auspicano la più ampia copertura dei posti messi a concorso, anche in caso di rinunce, e nel contempo che vengano assicurate misure in favore dei candidati che hanno superato le prove.
  In particolare, propongono di eliminare il limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso a posti di personale docente previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
  Si ritiene utile in premessa precisare, anche con riferimento all'articolo della rivista «Tuttoscuola» citato nell'atto a prima firma dell'On. Chimienti, che le procedure concorsuali conclusesi entro la data del 15 settembre 2016 – che, come è noto, hanno consentito la nomina dei vincitori già a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 – sono state il 61 per cento di quelle relative alla scuola secondaria di I e di II grado e al sostegno. La percentuale va riferita alle procedure, e non alle graduatorie, atteso che il bando ha previsto l'aggregazione territoriale tra regioni diverse nei casi di esiguo numero di posti disponibili.
  Per le altre relative ai citati gradi d'istruzione, unitamente a quelle per la scuola dell'infanzia e primaria, le graduatorie di merito resteranno valide per un triennio a decorrere dall'anno scolastico successivo alla loro approvazione, a norma dell'articolo 400, comma 01, del Testo unico n. 297 del 1994, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 107 del 2015.
  Venendo alla questione specifica sollevata dagli On.li interroganti, si evidenzia come questa fosse già all'attenzione dell'Amministrazione. Difatti, la stessa è stata oggetto di approfondite riflessioni anche in sede di dibattito parlamentare presso questa Commissione e ha trovato soluzione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in applicazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in sede preliminare e verrà portato in questi giorni al Consiglio per l'approvazione definitiva.
  Si segnala che, nei pareri approvati, rispettivamente, in data 15 marzo 2017 dalla 7a Commissione del Senato, ed il successivo 16 marzo dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, è stata posta al Governo una condizione, quella di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo.Pag. 104
  Ciò nell'ambito di una serie di misure che, rivedendo l'intera disciplina transitoria per l'accesso nei ruoli di docente, consentano di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, mediante l'introduzione di procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché di assicurare la continuità didattica nelle scuole, sempre tenendo conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole.
  Il Governo intende accogliere la descritta condizione in sede di stesura definitiva del testo di decreto legislativo. Di conseguenza, successivamente all'approvazione definitiva del decreto legislativo summenzionato, si prevede che già nel mese di settembre 2017 coloro i quali hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria potranno ciononostante essere assunti in ruolo, nell'ambito del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine del punteggio.

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ALLEGATO 3

5-10699 Tinagli: Sullo sforamento del limite all'obiettivo di fabbisogno dell'Università degli studi di Parma e sulla possibilità di ottenere un aumento di tale limite per far fronte alle spese relative al 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto dall'On.le interrogante si riassume, preliminarmente, il quadro normativo alla base della materia in argomento.
  La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, commi 747 e 748, ha prorogato per il triennio 2016-2018, le disposizioni in materia di fabbisogno finanziario del sistema universitario di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ha previsto, in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo previsto dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 sia determinato incrementando del 3 per cento quello relativo all'anno 2015.
  Alla data del 31 dicembre 2015, il fabbisogno del settore universitario statale programmato è stato pari ad euro 7.308,03 milioni di euro, ed è stato accordato dal MEF per l'anno 2016 nell'importo di euro 7.527,55 milioni di euro.
  Tenendo conto sia della quantificazione del limite massimo del sistema universitario statale, che dei criteri applicati per la ripartizione tra le sedi universitarie, il MIUR ha stabilito il limite massimo di pagamenti da sostenere nel corso del 2016 da parte di ciascun ateneo, procedendo ad una assegnazione provvisoria ed accantonando una quota di risorse da utilizzare in corso d'anno. Ciò in previsione di specifiche esigenze segnalate dai singoli atenei e dei risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'intero sistema universitario statale.
  Tutto ciò posto, si conferma che il fabbisogno accordato per il 2016 all'Università di Parma è stato quantificato in 128,29 milioni di euro.
  Con apposite note il citato Ateneo, in seguito ad una analisi degli incassi e dei pagamenti effettuati e da effettuarsi nel corso dell'anno, ha richiesto un incremento del limite di fabbisogno per un importo pari a 15,120 milioni di euro.
  Questo Ministero in data 26 ottobre 2016, a seguito del monitoraggio effettuato per il precedente mese di settembre, ha disposto l'integrazione di una prima quota pari ad 11 milioni, rinviando l'ulteriore integrazione ad una successiva verifica dei dati per i mesi successivi. Pertanto, il fabbisogno veniva concesso, in quel momento, per un importo pari a 139,29 milioni di euro.
  Successivamente, a seguito dell'ulteriore monitoraggio dal quale risultava che la percentuale di utilizzo realizzata al mese di novembre era entro i limiti medi mensili (il target utilizzato era pari all'83,14 per cento ed il valore di riferimento, fino a novembre, risultava del 91,67 per cento) è stato accordato, da parte di questo Ministero, un ulteriore incremento di 4 milioni di euro, al fine di tener conto delle esigenze rappresentate dell'Ateneo per i pagamenti da sostenere.
  Per completezza di informazione si evidenzia che nel mese di gennaio 2017 sono pervenuti alla competente Direzione generale del MIUR i dati relativi al fabbisogno utilizzato fino al mese di dicembre 2016, dai quali è risultato che l'Università di Parma ha rispettato l'obiettivo di fabbisogno accordato.

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ALLEGATO 4

5-10496 Tino Iannuzzi: Sull'area archeologica di Velia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Iannuzzi, chiede se sia opportuno assumere iniziative per accorpare l'area archeologica di Velia e la Certosa di Padula al Parco Archeologico di Paestum, anche al fine di uniformare l'area in parola con quella riferita all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO ed assicurarne una gestione unica.
  Per quanto riguarda il primo punto, ovvero l'accorpamento dei due siti al Parco archeologico di Paestum, comunico che, effettivamente, è in fase istruttoria un provvedimento ministeriale in tal senso. I recenti ottimi risultati nella gestione di Paestum con una crescita del 27 per cento dei visitatori, del 46 per cento degli introiti ricavati dai biglietti venduti e la contestuale ripresa della ricerca e degli scavi nel sito, anche grazie ai fondi europei ed ai contributi dei privati, costituiscono un ottimo volano per lo sviluppo del territorio ed una ottima promozione anche per gli altri luoghi d'arte ivi presenti.
  Come noto, l'area archeologica di Velia, il Parco archeologico di Paestum e la Certosa di Padula sono parte di un più esteso sito denominato «Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula», iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1998.
  Il sito è iscritto come «paesaggio culturale» di eccezionale valore, testimonianza di un'occupazione antica e continuativa da parte dell'uomo sin dalla preistoria. Si tratta di un sito di estensione particolarmente notevole, pari a circa 159.000 ettari con circa 178.000 ettari di buffer zone.
  Come per tutti i siti del Patrimonio Mondiale, la richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale è accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato al fine di garantirne la trasmissione alle future generazioni e che ha, come obiettivo fondamentale, la conservazione dei valori riconosciuti dall'UNESCO e posti a base dell'iscrizione, e precise indicazioni sul sistema di gestione del sito stesso.
  In ciascun caso ed in special modo per un sito esteso su scala territoriale come quello del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, la struttura di gestione è chiamata ad assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che tutte le componenti del sito possano essere tutelate attraverso attività adeguate e con il coinvolgimento attivo anche degli enti locali e dei soggetti che, a tutti i livelli, contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità nel quale il sito UNESCO è inserito.
  Tale obiettivo richiede un efficace sistema di coordinamento tra i numerosi e diversi soggetti (proprietari, gestori diretti, enti competenti per la tutela o per il governo del territorio ai diversi livelli).
  Di norma, attraverso atti d'intesa, ogni struttura nomina un referente principale (il cosiddetto «site manager») che per il sito «Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula» è attualmente individuato nella figura del Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pag. 107
  Il processo di elaborazione del Piano di gestione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, ha preso avvio, con il coinvolgimento del Segretariato generale del Ministero per il consueto supporto tecnico procedurale.
  Proprio a tale proposito vorrei sottolineare che l'ipotesi di una gestione unitaria da parte di un unico soggetto non può escludersi a priori considerato che tale ipotesi potrebbe semplificare, in qualche modo, la governance del sito stesso, riducendo di fatto il numero di soggetti da coinvolgere nel coordinamento interistituzionale e rendendo quindi più immediata una parte dell'azione gestionale; essa tuttavia non appare condizione indispensabile per la gestione dell'intero sito UNESCO che è, di per sé, ben più complessa e che, riguardando un contesto fisico, naturale e istituzionale ampio, con caratteristiche e necessità peculiari, richiede, piuttosto, un efficace ed attento sistema di coordinamento.
  Il Ministero dei beni culturali resta naturalmente a disposizione per riferire ogni successivo aggiornamento.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Atto n. 400).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) nelle sedute del 29 marzo, 5 e 6 aprile 2017;
   uditi, in particolare, la relazione del deputato Rampi nella seduta del 29 marzo, i partecipanti alle audizioni informali del 4 aprile 2017 e la discussione nelle sedute del 5 e del 6 aprile 2017;
   considerata l'opportunità di conciliare, nella composizione del Consiglio nazionale, i criteri di delega della massima rappresentatività territoriale, da un lato, e della rappresentanza delle minoranze linguistiche, dall'altro, e rilevato che, a tale riguardo, risulta funzionale prevedere la corrispondenza a ciascun ordine regionale o interregionale dei giornalisti di un collegio elettorale, con l'eccezione degli ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Abruzzo e Molise (quali Regioni confinanti con il minor numero di iscritti), che devono costituire collegio unico, insieme a un collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
   preso atto dei rilievi critici emersi nella discussione circa il mancato esercizio della delega in ordine alla riforma nel senso della semplificazione del contenzioso disciplinare dei giornalisti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, il capoverso comma 2 sia sostituito dal seguente:
  «2. Il consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
  3. I fini delle elezioni di cui al comma 2, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano costituiscono un unico collegio elettorale. Costituiscono altresì un unico collegio elettorale gli Ordini regionali confinanti con minor numero di iscritti.
  4. È altresì costituito un collegio unico nazionale per i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. Possono partecipare al voto in tale collegio unico nazionale gli iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano domanda entro il termine di venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva. Il rappresentante per i giornalisti professionisti non può appartenere alla medesima minoranza linguistica del rappresentante Pag. 109per i pubblicisti. Nel caso in cui, per ciascuna categoria, riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti e, per l'altra categoria, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti appartenente alla minoranza linguistica che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.
  5. A ogni collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale, al collegio unico per le Province autonome di Trento e Bolzano, al collegio unico delle Regioni confinanti con minor numero di iscritti e al collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche spettano un seggio ciascuno per la quota dei giornalisti professionisti e un seggio ciascuno per la quota dei pubblicisti.
  6. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.
  7. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che abbia un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota dei giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando il limite complessivo di quaranta rappresentanti per i giornalisti professionisti, di cui al comma 2. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) relativamente all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, volto a inserire l'articolo 20-bis nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sia valutata l'opportunità, quanto al comma 1, lettera f), di attribuire al Consiglio nazionale poteri di verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi di formazione degli iscritti all'albo;
   b) circa la delegazione legislativa di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), n. 2, della legge n. 198 del 2016, sia valutata l'ipotesi di esercitare la delega per venire incontro alle esigenze di snellimento e semplificazione del contenzioso disciplinare dei giornalisti o, comunque, l'eventualità di assumere nel prossimo futuro iniziative normative in tal senso.