CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (atto n. 397);
  esprime per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, che modifica l'articolo 3 del Codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:
   «oo-quater) “manutenzione ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;
   oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;»;
    c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) alla lettera zz), dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario,”;
   b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,”»;
   all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del Codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguente: “di cui al punto 1)”;Pag. 179
   b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:
   “l-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”»;
   all'articolo 8, che modifica l'articolo 21 del Codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sopprimere la lettera d);
   all'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del Codice, in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);
   all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, lettera f), le parole: “l'efficientamento energetico”, sono sostituite con le seguenti: “l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;
    b) sopprimere la lettera b);
    c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: “degli interventi di manutenzione” fino a: “importo” con le seguenti: “degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;
    d) al comma 1, lettera d), n. 1), sostituire le parole da: “Il progetto di fattibilità” a: “successive.” con le seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 , il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.”;
    e) al comma 1, sopprimere la lettera e);
    f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dopo le parole: ‘misure di salvaguardia;’, sono inserite le seguenti: ‘deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;’ ”;
    g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i preziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione Pag. 180appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.”»;
   all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del Codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «né di tracciato né» e sostituire le parole: «e paesaggistica» con le seguenti: «, paesaggistica e antisismica»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP»;
   all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del Codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4, dopo le parole: «nei lavori» sono inserite le seguenti: «, servizi e forniture»;
   all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del Codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.»;
   all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del Codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
    2) alla lettera b), le parole: «cinque operatori» sono sostituite dalle seguenti: «quindici operatori»;
   b) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo;
   c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento per cento.”»;
   all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del Codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
   «b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: “costituita presso” sono inserite le seguenti: “le province, le città metropolitane ovvero”;
   b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “le attribuzioni” sono inserite le seguenti: “delle province, delle città metropolitane e”;»;
   all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del Codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed»;
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2); Pag. 181
   all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del Codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.”»;
   all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del Codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;
   b) al comma 1, lettera b):
    1) sopprimere il capoverso 1-ter;
    2) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;
   all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del Codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 2:
    1) all'alinea, dopo le parole: “dell'offerente” sono inserite le seguenti: “e del candidato”;
    2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;”»;
   all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del Codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c):
    1) sopprimere il n. 1);
    2) dopo il n. 2), inserire il seguente: «3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.”»;
   all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del Codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «primo periodo,» fino a: «al»;
   all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del Codice, relativo ai criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere la seguente lettera:
   «0a) al comma 2, le parole: “linee guida dell'ANAC adottate” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC”»;
   all'articolo 50, che modifica l'articolo 84 del Codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3):
   sopprimere l'articolo 56, che modifica l'articolo 94 del Codice, relativo ai principi generali in materia di selezione; Pag. 182
   all'articolo 57, che modifica l'articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 3);
   b) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: «10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;
   c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.»;
   all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);
   b) al comma 1, sopprimere la lettera e).
   all'articolo 63, che modifica l'articolo 102 del Codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   «f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”;
   b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   “g) al comma 7:
    1) alla lettera b), dopo le parole: ‘ruoli della pubblica amministrazione’ aggiungere le seguenti: ‘in servizio, ovvero’ e sostituire le parole: ‘è stata svolta’ con le seguenti: ‘è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,’;
   2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ‘d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.’ ”;
   c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: “h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, Pag. 183nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.’ ”»;
   all'articolo 66, che modifica l'articolo 105 del Codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);
   b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «b-bis) Al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti, con data certa, in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”»;
   c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
   a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
   c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
   d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”»;
   d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: i casi in cui l'indicazione della terna dei subappaltatori può avvenire alla stipula del contratto, ad esclusione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.”»;
   e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);
   all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del Codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera c);
   dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.
(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono Pag. 184pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;”»;
   all'articolo 85, che modifica l'articolo 152 del Codice, relativo all'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere la lettera a);
   all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del Codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.
   a) al comma 3, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della positiva approvazione del progetto definitivo e della”;
   b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;
    2) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: e del precedente comma 3”, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
   “d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ‘Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.’ ”»;
   sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del Codice, sul subappalto nelle concessioni;
   sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del Codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;
   all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del Codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice» con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice»;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3» con le seguenti: «del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, comma 5»;
   c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, prima delle parole “Per le concessioni autostradali” sono aggiunte le seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,”»;
   d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   «e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  “8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.
  8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pag. 185a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.”»;
   all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del Codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:
   «0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;»;
   «0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica”.»;
   b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente Codice.”»;
   all'articolo 100, che modifica l'articolo 181 del Codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere la seguente lettera: «0a) al comma 2, sono soppresse le parole: “Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,”.»;
   dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”»;
   all'articolo 102, che modifica l'articolo 188 del Codice, concernente il contratto di disponibilità, l'inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all'inserimento, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3 del Codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;
   all'articolo 110, che modifica l'articolo 201 del Codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell'ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: “e le Commissioni parlamentari competenti”.»;
   all'articolo 116, che modifica l'articolo 213 del Codice, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere la seguente lettera:
   «0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti Pag. 186regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell'Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale»;
   c) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente:
    «2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.”»;
   d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) al comma 9:
    1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;
    2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse”»;
   dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

  1. all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;
    2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis”;
   b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e”;
   c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità”;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con Pag. 187modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis.”»;
   all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del Codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i cui progetti definitivi risultino approvati» con le seguenti: «i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente», sostituire le parole: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «con pubblicazione del bando entro dodici mesi»;
   b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente Codice.”»;
   all'articolo 119, che modifica l'articolo 217 del Codice, recante le abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l'articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.”»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i preziari regionali, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra i predetti preziari e l'attribuzione all'ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall'articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame;
   b) all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l'osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;
   c) con riferimento all'articolo 95, comma 4 del Codice, che prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, valuti il Governo la possibilità di imporre l'obbligo di affidare comunque i lavori sulla base del progetto esecutivo nonché l'obbligo di individuare i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del Codice sempre mediante sorteggio, procedendo contestualmente alla rideterminazione dei suddetti criteri in maniera da non rendere predeterminabile l'individuazione delle soglie di anomalia, a garanzia della massima trasparenza delle procedure.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO ARTICOLO 1 – MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture» (A.G. 397),
   premesso che:
    la legge 11/2016, di delega al Governo per la riscrittura del Codice Appalti e il recepimento di direttive europee in materia, seppur con diverse criticità, ha rappresentato indubbiamente un positivo cambio di rotta rispetto alla normativa attuale sugli appalti pubblici. In attuazione di detta delega è stato emanato il decreto legislativo 50/2016 che modifica il Codice degli appalti;
    lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge delega 11/2016, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 50/20162016, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge;
    l'articolo 9 dello Schema in esame, modifica l'articolo 22 del Codice appalti, prevedendo: la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (lettera a); l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del previsto DPCM (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico); disposizioni in merito al monitoraggio del dibattito pubblico e all'istituzione di una Commissione ministeriale di valutazione del dibattito pubblico medesimo (lettera b), nonché sull'esame dei relativi esiti (lettera c);
    anche per dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, è necessario che il previsto DPCM, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta «Opzione zero», ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;
    l'articolo 10 interviene con diverse modifiche, sull'articolo 23 del Codice. In particolare, con la lettera c), si aggiunge Pag. 189un «pericoloso» comma 3-bis al vigente articolo 23, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale contenente la disciplina di una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Come ha tenuto a sottolineare il Presidente Cantone, si tratta «di una delega al ministero amplissima, su un ambito che, fra l'altro, non è, come dicevo in origine, definito. Devo dire che preoccupa molto meno, per esperienza, il concetto di manutenzione ordinaria rispetto a quello di manutenzione straordinaria. Chi ha esperienza di diritto urbanistico sa che nel concetto di manutenzione straordinaria spesso si fanno rientrare interventi anche molto significativi. Di fatto non si prevede in che modo si possa verificare la semplificazione, se non genericamente indicando la complessità e l'importo. Non si dice, però, in che modo complessità e importo possono incidere.»;
    l'articolo 22 del testo in esame, modifica l'articolo 36 del Codice, prevedendo, al comma 1, lettera b), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata, la consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e di solo cinque operatori economici per i servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Sotto questo aspetto sarebbe invece necessario che vi sia uniformità del numero di operatori sia per quanto riguarda gli appalti di lavori, che gli appalti di servizi e forniture. Proprio su questo punto, durante la sua audizione in Commissione Ambiente, il presidente dell'ANAC, ha ricordato che «che il tema dei servizi e delle forniture è uno dei temi su cui le indagini giudiziarie – vedasi Mafia Capitale – hanno dimostrato che ci sono rischi enormi. Qui forse sarebbe opportuno prevedere il meccanismo dei dieci operatori per entrambe le attività»;
    al medesimo articolo 22, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, è grave la previsione contenuta nell'ultimo periodo, che implica, per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, che non vi sia una valutazione nemmeno più i precedenti penali. È questo una «perplessità» segnalata dallo stesso Cantone per il quale «c’è un meccanismo di semplificazione che sembra davvero eccessivo, anche perché sappiamo tutti che gli appalti al di sotto dei 40.000 euro spesso sono appalti di pochissimo importo, ma sappiamo tutti anche come molto spesso attraverso il meccanismo del frazionamento la somma 39,999 sia un numero ricorrente nel sistema degli appalti»;
    l'articolo 43 dello schema in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 77 del Codice degli Appalti. Tra queste si prevede l'introduzione di limiti alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante;
    ricordiamo che il suddetto vigente articolo 77 del Codice, definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che la valutazione sulla proposta migliore sia affidata alla citata commissione. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco preparato dall'Autorità nazionale anticorruzione;
    ma questa regola vale solo per le gare con importi che superano la soglia europea, ossia 5,2 milioni di euro. Al di sotto di questo importo, o se gli appalti non presentano «particolare complessità», il comma 3, del citato articolo 77 del Codice, dispone che la stazione appaltante può nominare componenti interni alla medesima stazione appaltante. In pratica i commissari vengono scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. E cosa ben più grave è che questa deroga, applicandosi ai contratti sotto la soglia europea (che sono la maggioranza), comporterà che gran parte degli appalti sarà assegnata da commissari interni alla stessa stazione appaltante, con tutto quello che ciò comporta in termini di opacità nell'assegnazione di contratti di Pag. 190appalti o concessioni. Inoltre il riferimento troppo generico agli appalti di «non particolare complessità» sembra consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;
    per appalti di servizi e forniture di valore sotto-soglia comunitaria, e per appalti di lavori inferiore a 1 milione di euro, si consente la nomina di commissari interni. Il nuovo testo proposto dallo schema, introduce quindi un limite al numero e al ruolo dei commissari interni. Ossia, con questa modifica i Commissari non potranno essere tutti interni alla stazione appaltante (come ora prevede la norma ancora vigente), e un commissario interno non potrà avere la presidenza della commissione giudicatrice;
    anche se in presenza quindi di un miglioramento della norma, riteniamo comunque che per i suddetti lavori sotto soglia, si dovrebbe comunque prevedere il divieto esplicito di individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;
    inoltre viene confermata la norma vigente che estende le suddette previsioni (ossia la possibilità di nominare alcuni membri della stazione appaltante nella commissione di aggiudicazione) anche agli appalti di «non particolare complessità». Riteniamo questo, un riferimento troppo generico, che rischia di consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;
    lo schema di decreto in esame, introduce positivamente delle modifiche all'articolo 50 del Codice appalti, volte a introdurre «clausole sociali» vincolanti per la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e comunque volte ad una maggior tutela della manodopera impiegata;
    nell'ambito degli appalti pubblici però, si segnala il frequente ricorso, da parte del ministero della Difesa, relativamente ad appalti e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale ed urgente;
    tra i ministeri, quello della Difesa, è l'unico ad adottare una disciplina speciale per l'affidamento di appalti di manovalanza cosiddetta occasionale e urgente, che comporta condizioni contrattuali fortemente penalizzanti per i lavoratori con retribuzioni pari a 6,54 euro l'ora onnicomprensivi di tredicesima, ferie, senza possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;
    peraltro questi contratti spesso, come dimostra l'esperienza relativa all'Arsenale di Taranto, non servono per esigenze di carattere occasionale e urgente, ma per esigenze ordinarie e continuative;
    il 17 novembre 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti che, proprio in questo ambito, impegnava il Governo ad intervenire per escludere la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative;
    l'articolo 57 modifica l'articolo 95 del Codice, relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare la lettera b), modifica il comma 4 del citato articolo 95, relativamente all'individuazione dei contratti per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
    ricordiamo che il criterio del minor prezzo e del massimo ribasso dovevano, nelle intenzioni del Governo, se non «scomparire», certamente avere un ruolo estremamente marginale e residuale. Così però non è. Il vigente articolo 95, comma 4 del Codice, che interviene sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, prevede infatti che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a 1 milione di euro, ossia, di fatto, per la maggioranza dei casi, in quanto sotto questa soglia rientra circa l'80 per cento dei contratti pubblici. L'attuale Codice appalti quindi, continua a lasciare quindi un fin troppo ampio margine per il ricorso al criterio del minor prezzo. Giova ricordare che il parere sullo schema di decreto legislativo del nuovo Codice appalti, Pag. 191espresso dalle Commissioni parlamentari competenti aveva chiesto, quale condizione, che l'importo di 1 milione di euro, quale soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fosse abbassato a 150.000 euro. Il Governo, come evidente, non ne ha tenuto minimamente conto;
    la modifica proposta all'attuale comma 4, articolo 95 del Codice, dallo schema di decreto in esame, conferma il criterio del minor prezzo relativamente ai contratti di lavori di importo fino a 1 milione di euro (ossia per la maggioranza dei casi), e modifica – in modo comunque non soddisfacente – la soglia entro la quale si può ricorrere al criterio del minor prezzo nel caso di appalti per servizi e forniture. Anche in questo caso, seppur lievemente modificato, si conferma il limite della soglia di rilevanza europea per appalti di servizi e forniture;
    l'articolo 66 del provvedimento in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Tra queste segnaliamo criticamente quanto previsto dalla lettera b), ossia l'ampliamento delle possibilità di subappaltare i lavori, conseguente al fatto che ora il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento viene riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale. Una modifica che va in direzione inversa rispetto alle condizioni approvate in Commissione Ambiente in occasione del parere sul decreto sul Codice appalti, laddove si chiedeva espressamente che «l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture»;
    l'articolo 67, comma 1, lettera c), dello schema in esame, interviene sul comma 14 dell'articolo 106 del Codice. Viene introdotto un termine di trenta giorni dal ricevimento delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, entro il quale l'ANAC, accertata l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, deve esercitare i propri poteri. È lo stesso Presidente Cantone che, riguardo a questa previsione, ha sottolineato come detta norma sulle varianti, è «assolutamente inapplicabile (...). Prevede un meccanismo sostanzialmente di silenzio-assenso sulle varianti di 30 giorni per l'ANAC che, in primo luogo, rischia di creare l'idea che, non essendoci un intervento dell'ANAC, ciò significa che la variante sia stata corretta. Tuttavia, 30 giorni sono un termine nel quale l'Autorità non riesce neanche ad aprire le carte (...). Una norma così stabilita rischierà di dare l'impressione che nei casi in cui non siamo riusciti a intervenire, che saranno la regola, la variante abbia ricevuto valutazione positiva»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, prevedendo a tal fine che il DPCM, di cui all'articolo 9 dello schema in esame, e che dovrà fissare i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta «Opzione zero», ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di Pag. 192motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera c), in materia di progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione;
   modificare l'articolo 22, comma 1, lettera b), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata «sotto soglia», prevedendo un meccanismo omogeneo, ossia la consultazione di almeno dieci operatori economici sia per appalti di lavori, che per appalti di servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
   sempre all'articolo 22, comma 1, alla lettera e), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;
   per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad escludere anche per i lavori sotto soglia e per gli appalti di «non particolare complessità», la possibilità, prevista dall'articolo 43 dello schema in esame, di poter individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;
   a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti, accolto dal Governo il 17 novembre 2015, escludendo la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative, escludendo altresì la possibilità di applicare condizioni contrattuali penalizzanti, e quindi il contratto nazionale di lavoro attualmente applicato, ma a fare riferimento per questo tipo di appalto di servizi ad altri contratti nazionali di lavoro, come fatto antecedentemente il 2007;
   a modificare l'articolo 57, che modifica il comma 4, articolo 95 del Codice al fine di abbassare a non più di 150.000 euro, in luogo di 1 milione di euro, la soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
   a sopprimere il punto 2), lettera b), comma 1, articolo 66, al fine di escludere che il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento debba essere riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale;
   a prevedere che l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, di cui al punto 1), lettera d), comma 1, articolo 66, sia obbligatoria per tutti i lavori anche sotto la soglia comunitaria;
   all'articolo 67, comma 1, sopprimere la lettera c).