CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 14/2017: Sicurezza delle città. (S. 2754 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2754, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 8 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo, grazie alle quali è stata, tra l'altro, recepita la seconda delle condizioni posta da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura;
   rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l));
   considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;
   rilevato, altresì, che:
    l'articolo 5 prevede, nelle attività di contrasto della criminalità diffusa e predatoria, la possibilità di ricorrere alla installazione di sistemi di videosorveglianza, a copertura delle cui spese, sostenute dai comuni, è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse;
    ritenuto in proposito opportuno riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse medesime, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana (ai sensi dell'articolo 5, comma 1), i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
    considerato inoltre che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;Pag. 125
   ritenuto infine opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;
   e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, comma 2-quater, si valuti l'opportunità di riconoscere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla stessa conferito nell'ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana, i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
   b) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
   c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Pag. 126

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il codice dello spettacolo. S. 2287-bis Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Governo per il codice dello spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica e risultante dallo stralcio del disegno di legge A.S. 2287;
   rilevato che:
    il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresì, delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività;
    nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    in differenti pronunce (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «“le attività di sostegno degli spettacoli” sono sicuramente riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004) (sentenza n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;Pag. 127
    rilevato, altresì, che, con particolare riferimento alla delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, ha riconosciuto, con riferimento agli interventi normativi in tale ambito, che «la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della «missione» di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo»;
    considerato che, per quanto invece concerne la delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla «promozione e organizzazione di attività culturali»), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati «opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali» (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;
    preso atto che il provvedimento in esame dispone, al comma 5, che, nel procedimento di adozione delle deleghe legislative sia con riferimento al riordino degli enti lirici, sia con riferimento alla disciplina dello spettacolo, il coinvolgimento degli enti territoriali sia assicurato nella forma del parere della Conferenza unificata;
    richiamata la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124 del 2015 (recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) nella parte in cui essa aveva previsto solo il parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa, nell'ambito dell’iter di approvazione dei decreti legislativi delegati; detta sentenza per la prima volta ha esteso al procedimento legislativo di delega l'applicabilità del principio di leale collaborazione, che richiede lo svolgimento di procedure collaborative volte alla definizione condivisa degli interventi normativi su ambiti materiali in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali;
   considerato che:
    anche alla luce della richiamata sentenza n. 251, risulta opportuno assicurare, con riferimento alla delega legislativa in materia di spettacolo, in cui si registra un intreccio fra competenze legislative statali e regionali, il rispetto del principio di leale collaborazione come indicato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale;
    nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    preso altresì atto che nel testo in esame non si rinviene alcuna disposizione di salvaguardia nei confronti degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano (che sono approvati con leggi costituzionali) e delle relative norme di attuazione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 128
   con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto che la delega legislativa in materia di codice dello spettacolo sia esercitata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   2) sia introdotta una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Pag. 129

ALLEGATO 3

Politiche spaziali e aerospaziali. (Nuovo testo S. 1110 e abb.)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato N3 dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 24 gennaio 2017;
   richiamato il proprio parere espresso in data 11 marzo 2015 sul testo unificato dei medesimi disegni di legge adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 marzo 2015;
   rilevato che le disposizioni recate nel testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato altresì che talune disposizioni in esso recato sono riconducibili altresì alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa delle Regioni;
   preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
   rilevato che anche nel nuovo testo unificato non si rinviene, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, quello della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
   ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle Regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
    b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma Pag. 1304, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
    c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di integrare il succitato comma 4, inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

Pag. 131

ALLEGATO 4

Fanghi depurazione agricola. (S. 2323 Orellana)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2323, recante «Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
   rilevato che:
    il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
    la revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque provocati dai fanghi, definiti – dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 – come «residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue» provenienti da insediamenti civili e produttivi. L'articolo 127 del cd. codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano «sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione», e che siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;
    la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione);
   considerato che:
    la Corte costituzionale ha dato conferma di tale impostazione (tra le altre si vedano le sentenze n. 378 del 2007 e n. 10 del 2009), precisando che «in tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale» (sent. n. 104 del 2008);
    per quanto concerne eventuali interferenze della potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente con la potestà legislativa regionale, la Corte ha, altresì, precisato che:
    «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore». In considerazione della coesistenza, accanto al bene giuridico ambiente, di altri beni giuridici, corrispondenti a interessi diversi, si parla dell'ambiente «come materia trasversale». In tali casi, la disciplina dell'ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, «viene a prevalere» ed «a funzionare come un limite» rispetto alla disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ne deriva che le Regioni e le Province autonome non «possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di Pag. 132tutela ambientale stabilito dallo Stato» (tra le altre, si vedano le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 58 del 2015);
    «la non derogabilità della normativa statale in materia ambientale «non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella ’residuale’ di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (sentenza n. 378 del 2007). Più specificamente ai limiti inderogabili di tutela dell'ambiente posti dalla normativa statale, «le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali» (sentenza n. 30 del 2009). In particolare, nella sentenza n. 62 del 2008 si richiama il rilievo che, nel settore dei rifiuti, può assumere l'esercizio della potestà concorrente regionale in tema di tutela della salute, «ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato»;
     la «particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007);
   quanto, più specificamente, alla disciplina dei rifiuti, la Corte ha asserito che «la disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente e, dunque, in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare (...) la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, è necessario valutare se l'incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione, oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi» (sentenza n. 249 del 2009). In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, si asserisce che l'attribuzione alla competenza statale in ordine all'adozione delle linee guida per gli ambiti territoriali «è in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. A tal proposito occorre», tuttavia, «osservare che, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione»;
   considerato, altresì, che, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega, si prevede (articolo 1, comma 2, lett. f)) l'emanazione di linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali approvate nell'ambito di competenze definite dalla legge statale, sulle quali parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;
   osservato altresì che, su un piano più generale, deve essere valutata l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti delegati, alla luce della sentenza Pag. 133della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha riconosciuto per la prima volta l'applicabilità del principio di leale collaborazione nell'ambito dei procedimenti legislativi di delega;
    esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, lett. f), si valuti l'opportunità di prevedere che nel decreto delegato sia introdotta una disciplina che contempli forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di emanazione di linee guida, volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;
    b) più in generale, si valuti l'opportunità di prevedere che i decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Pag. 134

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. (Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra» stabiliti a livello europeo;
   rilevato che la disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, incidendo in primis sulla materia «agricoltura», ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.), ma interessando al contempo le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007, «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. a), e), l) ed s), le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) nonché la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza regionale;
   considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n.7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);
   preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);
   evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
   sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11, comma 1, e 12, comma 5, che richiedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: a) determinare la quota Pag. 135della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; b) a definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; c) disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; d) stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; e) provvedere al riconoscimento dell'organizzazioni interprofessionali del biologico;
   rilevato peraltro che un uguale coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia di competenza regionale «agricoltura»;
   sottolineato infine che l'articolo 13 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con la seguente condizione:
   all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, che incide direttamente sulla materia di competenza regionale «agricoltura», alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.