CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise pienamente le finalità del provvedimento, il quale, nel favorire lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare effettuata secondo metodi biologici, intende perseguire gli obiettivi di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, favorire la sicurezza alimentare, sostenere lo sviluppo rurale, salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, tutelare il benessere degli animali, nonché ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    con la sentenza n. 238 del 2009, pubblicata il 29 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetta TIA 1); secondo la Corte, sussistono tutti i requisiti necessari per configurare il prelievo come tributo: l'obbligatorietà del pagamento, dovuto per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; la struttura autoritativa e non sinallagmatica, «che emerge sotto svariati e concorrenti profili: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio»; mentre i criteri di commisurazione del prelievo sono analoghi a quelli previsti per la tariffa sui rifiuti, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza;
    la sentenza della Corte ha trovato successiva conferma nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità: da ultimo, nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5078/2016, depositata il 15 marzo 2016, la quale ha ulteriormente confermato che la TIA 1 non debba essere assoggettata all'IVA; anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la presenza di «elementi autoritativi» tra cui l'assenza di volontarietà nel rapporto, la predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico e l'assenza della corrispettività tra le prestazioni;
    i principi affermati dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di TIA 1 possono essere estesi anche alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (cosiddetta TIA 2) successivamente qualificata come entrata di natura patrimoniale con norma di interpretazione autentica (articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010): con la circolare 3/DF/2010 dell'11 novembre 2010, infatti, il Dipartimento delle Politiche fiscali ha evidenziato che la TIA 2 si applica sulla base degli stessi criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 su cui si fonda la TIA 1: «La circostanza che la Pag. 71TIA2 – si legge nella circolare – possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche ... discende, quindi, che i comuni che applicano attualmente la TIA1 in concreto adottano già il regime TIA2, grazie all'anello di congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2-quater dell'articolo 5 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l'adozione della TIA2»;
    da tali considerazioni discende che TIA 1 e TIA 2 debbono considerarsi entrambe entrate di natura tributaria, alla luce della qualificazione data in tal senso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, a nulla rilevando il nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi e la natura patrimoniale attribuita per legge (si vedano, ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005);
    molti cittadini si sono attivati inoltrando richieste di rimborso, sostenuti anche dalle associazioni dei consumatori;
    tuttavia, ancora oggi la gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si sono adeguati agli orientamenti giurisprudenziali; allarmante è la risposta ricevuta in data 18 luglio 2016 dal servizio clienti della società ETRA Spa (la multiutility che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti nei territori tra Altopiano di Asiago fino ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova): facendo seguito a una richiesta di restituzione dell'IVA da parte di un cittadino, il concessionario ha risposto che, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di linee guida da parte degli apparati statali competenti, «ha presentato all'Agenzia delle entrate, in via prudenziale, istanza di rimborso dell'IVA versata negli anni pregressi 2006-2015. Pertanto non appena ETRA Spa avrà comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad informare tempestivamente tutti i suoi clienti»: si protrae quindi lo stato di incertezza applicativa per cui le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'IVA sulla tariffa ambientale e contemporaneamente presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate;
    sul fronte ministeriale, le circolari del MEF (n. 111/1999, n. 3/DF/2010) e le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (nn. 25/2003 e 250/2008) propendono per l'applicazione dell'IVA alla TIA, in totale contrasto con l'orientamento giurisprudenziale;
    tuttavia, in risposta all'interrogazione 5-09697, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che la questione è all'attenzione delle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria che hanno avviato gli approfondimenti istruttori volti ad individuare una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica;
    è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/4127-bis-A/46 con il quale si chiedeva al Governo di impegnarsi ad individuare una soluzione alla questione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative al fine di definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (TIA 1), dichiarando la natura tributaria della tariffa e la non applicazione dell'IVA, in armonia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, prevedendo altresì, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, misure volte a garantire il rimborso di eventuali somme Pag. 72illegittimamente versate dai cittadini in conseguenza dell'applicazione dell'IVA sulla TIA 1 da parte dei comuni e dei concessionari;
   a estendere la medesima natura tributaria alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TIA 2) in considerazione dell'identità sostanziale tra le due forme di prelievo.
(7-01209) «Alberti, Brugnerotto, Pesco, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Fico, Pisano».