CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di ferrovie turistiche (S. 2670, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S.2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016;
   considerato che:
    il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza» e «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.), alla materia di competenza concorrente «grandi reti di trasporto» (articolo 117, terzo comma, Cost.) e alle materie di competenza regionale «turismo» e «reti di trasporto di rilevanza regionale» (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, in rispetto del principio di leale collaborazione;
   preso atto che:
    ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il processo di individuazione, in via generale, delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
    rispetto al testo già esaminato dalla Commissione viene meno il riferimento alla proposta delle Regioni come propedeutica all'attivazione dell’iter approvativo del citato decreto;
   preso atto altresì che sono stati riformulati i commi 2 e 3 ed introdotto il comma 4, ai sensi dei quali, in deroga alla disciplina appena richiamata: viene demandato ad un decreto ministeriale la classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico delle linee ferroviarie elencate nel testo di legge (comma 2); dette linee devono essere finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle Regioni, a meno che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture (comma 3); viene demandato ad analogo decreto la revisione della relativa classificazione al mutare delle condizioni che avevano indotto a classificare una data linea come tratta ferroviaria ad uso turistico (comma 4);
   ritenuto opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 229
   con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, con cui sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte dismesse o sospese caratterizzate da particolare pregio culturale, tenga conto delle proposte a tal fine avanzate dalle singole Regioni;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che la proposta di legge interviene sulle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che, con riferimento all'impiego di lavoratori stagionali in agricoltura, particolarmente diffuso in alcune Regioni d'Italia, le nuove disposizioni potrebbero risultare di difficile applicazione, dal momento che questa tipologia di lavoro coinvolge frequentemente e per periodo di tempo molto limitato lavoratori stranieri sprovvisti di conto corrente in Italia e nell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, alla luce di quanto evidenziato in premessa, di escludere dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, come definiti dall'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Pag. 231

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che la proposta di legge interviene sulle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri per l'impiego, evitando eccessivi aggravi procedurali e burocratici.

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ALLEGATO 4

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (Nuovo testo C. 2950 Ascani).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che la proposta di legge interviene nel suo complesso sulle materie «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed e), Cost.);
   considerato che rilevano altresì le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela dei beni culturali», anch'esse di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.) e le materie «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo disegno di legge del Governo C. 3918, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   preso atto che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento penale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. a) e l), Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;
   richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 9 giugno 2016 e in seconda lettura presso la Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;
   considerato che:
    le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l));
    le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresì, alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva statale, nonché alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni», «tutela della salute» e «previdenza complementare e integrativa», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,
    rilevato altresì che l'articolo 16 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soltanto nella forma dell'acquisizione del parere per l'adozione dei decreti legislativi in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11);
    ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell'orientamento recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell'ambito di un procedimento di delega una ’concorrenza di competenze’ tra lo Stato e le Regioni, ha ritenuto necessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 251 del 2016),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
    all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, in materia di tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.