CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dagli Onorevoli Peluffo e altri, i contenuti dell'Intesa del 5 luglio 2012 rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni con i rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore.
  I criteri in essa enucleati intendono coniugare i principi dell'ordinamento europeo con la necessità di modulare le nuove regole, sulla base di una tempistica che consenta di non determinare conseguenze dannose sul comparto.
  Pertanto, si è scelto di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio. Al riguardo, l'Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.
  Successivamente all'Intesa però, sono stati stipulati due accordi, in sede di Conferenza delle Regioni – nel 2013 e nel 2016 – recanti criteri interpretativi sulle modalità di applicazione dell'intesa condivisi dalle associazioni di categoria.
  Faccio presente inoltre che, recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico, è venuto a conoscenza di un nuovo accordo interpretativo del contenuto dell'Intesa, raggiunto a seguito di una serie di riunioni alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e le Associazioni di categoria.
  Nell'ambito di tale accordo, sono state indicate nuove ed ulteriori indicazioni per i Comuni con l'intento di chiarire che il vantaggio per il prestatore uscente è riservato al titolare originario della concessione e non all'eventuale gestore cui tale titolare abbia eventualmente affittato la concessione e che potrebbe al momento del bando risultare di fatto il prestatore uscente effettivo.
  Ad ogni buon conto per dare seguito agli impegni assunti con le risoluzioni parlamentari citate dagli Onorevoli interroganti e al fine di garantire un momento di confronto per approfondire le problematiche del settore, in data 3 novembre 2016, è stata convocata un'apposita riunione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
  Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Politiche Europee, delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nonché, in rappresentanza dei commercianti, dell'ANVA Confesercenti, della FIVAG CISL e di alcune associazioni imprenditoriali locali.
  Nel corso della riunione, sulla base dell'espressa richiesta del Presidente dell'Anci, è stata resa nota la disponibilità a convocare un apposito tavolo, con la partecipazione di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero delle politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni e Anci), al fine di approfondire le problematicità segnalate e individuare le relative modalità e praticabilità delle soluzioni, per arrivare poi rapidamente alle iniziative da assumere.Pag. 172
  Concludo evidenziando che, nelle more, è intervenuto il decreto-legge n. 244 del 2016 il quale ha ulteriormente prorogato le concessioni in essere al 31 dicembre 2018, per consentire di allinearne le scadenze e prevedere procedure di assegnazione omogenee.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico intende utilizzare questa finestra di opportunità per definire, in un'ottica di regolazione della concorrenza, una linea uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di verificare le più opportune modalità per garantire la coerente applicazione della disciplina vigente e, conseguentemente, l'omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. A tal proposito, informo che sono in corso contatti tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie per un esame congiunto, anche mediante un apposito tavolo tecnico di coordinamento presso la Conferenza, con i soggetti interessati (Regioni, Province, comuni e altre Amministrazioni coinvolte).
  Nell'ambito di questo lavoro sarà necessario garantire l'effettiva contendibilità dei posteggi sulle aree pubbliche, avendo però presente l'esigenza di tutelare le peculiarità di questo tipo di attività nel nostro Paese.

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ALLEGATO 2

5-10373 Vallascas: Misure antidumping a favore dell'industria siderurgica europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Italia ha sempre perseguito una politica volta a sostenere l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione Europea a tutela delle produzioni nazionali ed europee contro la concorrenza sleale dei Paesi Terzi. Pertanto ha supportato ogni proposta di adozione di dazi antidumping e/o anti-sovvenzioni contro le importazioni dei Paesi Terzi, in piena conformità con le regole commerciali internazionali dell'Organizzazione mondiale del commercio.
  Nel corso degli ultimi anni, a causa di una costante e crescente sovrapproduzione, in particolare nel settore siderurgico, la Cina è diventato il principale Paese esportatore verso l'Unione europea, penetrando i mercati europei attraverso sempre più aggressive pratiche di dumping e grazie alle sovvenzioni governative.
  I prodotti menzionati nell'interrogazione dell'Onorevole Vallascas, «coil» e «piatti pesanti» sono oggetto di due distinte indagini sulle importazioni dalla Cina da parte della Commissione Europea.
  Per entrambe le procedure la Commissione il 7 ottobre 2016 ha imposto le misure antidumping provvisorie, mentre al Trade Defence Instruments Committee del 9 febbraio 2017 gli stati Membri si sono espressi per la conferma delle misure provvisorie imposte in misure antidumping definitive.
  In entrambi i casi l'Italia si è espressa convintamente in favore dell'imposizione delle misure definitive, misure imposte il 28 febbraio scorso per quanto riguardai piatti pesanti, mentre relativamente al coil al momento la Commissione non ha ancora pubblicato il Regolamento di imposizione delle misure definitive, essendo, comunque, obbligata alla loro emanazione entro il 7 aprile 2017.
  In merito alla non infrequente pratica di aggiramento dei dazi in vigore attraverso triangolazioni con Paesi Terzi compiacenti, la Commissione ha validi strumenti per contrastare tali pratiche sleali. Infatti può avviare indagini anti aggiramento su impulso dell'industria Ue oppure di propria iniziativa al verificarsi di flussi anomali di importazioni da Paesi Terzi, che non siano frutto di produzione genuina del Paese esportatore.
  Al riguardo, la Commissione Europea ha presentato lo scorso 29 novembre una proposta di modifica dei regolamenti di base antidumping e anti-sovvenzioni che definisce un nuovo metodo di calcolo nei confronti di paesi terzi o settori industriali nei quali si verificano «significative distorsioni del mercato».
  La proposta dalla Commissione intende superare la distinzione fra Paesi ad economia di mercato e altri Paesi attraverso l'introduzione di un «sistema neutrale» che renda possibile aggredire qualsiasi rilevante distorsione del mercato, da qualunque Paese provenga.
  La metodologia avanzata dalla Commissione prevede l'eliminazione della lista dei Paesi ad economia non di mercato (compresa la Cina) e l'introduzione del concetto di «significative distorsioni di mercato», lasciando poi alla stessa Commissione il compito di valutare con un proprio rapporto macroeconomico quando esse si verificano. Tale proposta prevede anche il mantenimento delle misure già adottate nei confronti della Cina e un Pag. 174rafforzamento della metodologia medesima per condurre parallelamente indagini anti-sovvenzioni, oggi ancora scarsamente utilizzate nei confronti delle economie non di mercato.
  È tuttavia necessario lavorare per migliorare tale proposta, al fine di evitare che le imprese di Paesi terzi possano conseguire vantaggi – sia in termini di minori costi per il mancato rispetto degli standard sociali ed ambientali, sia in termini di interventi statali lesivi dei principi della libera concorrenza – a danno delle imprese italiane ed europee.
  In particolare, il Governo Italiano conferma il proprio impegno a sostenere l'adozione di misure antidumping, anti-sovvenzione e anti aggiramento a tutela dell'industria nazionale ed europea dell'acciaio.

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ALLEGATO 3

5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il settore della distribuzione di gas naturale sta attraversando una profonda trasformazione che modificherà il suo assetto da concessioni comunali a concessioni d'ambito affidate a mezzo gara ad evidenza pubblica. Tale trasformazione sta pertanto dando luogo ad alcuni riassetti societari, in vista delle gare d'ambito che si svolgeranno e che implicheranno la messa in campo da parte degli operatori di molte risorse.
  Tra queste operazioni di riassetto rientra l'operazione rappresentata nell'interrogazione degli Onorevoli Ginefra e Vico. Il Governo sta seguendo tali trasformazioni che avvengono mediante acquisizione, fusione, cessione integrale o di parte del pacchetto azionario, di società prevalentemente private e quindi nel rispetto dei parametri di mercato e di concorrenza nel settore.
  Per quanto attiene poi alla preoccupazione circa il mantenimento dei livelli occupazionali, in un'eventuale cessione delle attività su suolo italiano del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, è intervenuto per presidiare la tutela occupazionale del personale addetto al servizio di distribuzione gas, ed in percentuale anche del personale locale addetto a funzioni centrali. Pertanto il passaggio al nuovo gestore, che risulterà vincitore della gara d'ambito, avverrà senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni economiche godute presso il precedente gestore.

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ALLEGATO 4

5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'Onorevole Becattini evidenzia che la disciplina vigente sancisce l'obbligo, entro il 30 giugno 2017, di installare sistemi di contabilizzazione del calore, qualora il riscaldamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati attraverso allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o tramite una fonte di riscaldamento centralizzato.
  L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, se il Governo intenda assumere iniziative normative per escludere gli impianti di teleriscaldamento geotermico, in ragione del loro impatto ambientale minimo e dell'utilizzo di energia rinnovabile, dagli obblighi di contabilizzazione dei consumi previsti dal decreto legislativo 102/2014 di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica.
  Come correttamente evidenziato dall'Interrogante, l'obbligo di introdurre sistemi di contabilizzazione del calore rappresenta una prescrizione di diretta derivazione comunitaria.
  Detta norma che, come noto, originariamente fissava il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2016, non ammette deroghe in ragione della fonte di approvvigionamento del calore. Ogni eventuale esclusione dall'obbligo prevista a livello nazionale, in base alla fonte utilizzata, potrebbe quindi rendere l'Italia soggetta a rischio di procedura di infrazione.
  Inoltre, per quanto attiene l'osservazione dell'Interrogante circa il presunto contrasto tra l'onere in argomento e le finalità del citato decreto legislativo occorre evidenziare che, pur riconoscendo alla fonte geotermica un indubbio valore a livello ambientale, la ratio sottesa alla norma stessa è quella di fare in modo che il cliente finale, sulla base della conoscenza del proprio effettivo consumo, e della suddivisione delle spese in funzione di esso, si attivi al fine di ridurre il fabbisogno della propria utenza, indipendentemente dalla tipologia di energia di cui si serve. In aggiunta al beneficio di una maggiore responsabilizzazione degli utenti sull'uso razionale dell'energia, il costo derivante dall'installazione di sistemi di misurazione viene compensato dai vantaggi per i clienti finali che potranno disporre di una fatturazione dei consumi equa ed accurata, basata sul consumo effettivo e non su stime forfettarie.

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ALLEGATO 5

5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società benefit.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei informare che, relativamente a quanto richiesto con l'atto in parola, sono allo studio interventi normativi volti a dotare le Società Benefit (da ora anche SB) di una disciplina giuridica funzionale all'obiettivo di promuovere la fase di avviamento e di messa a regime di queste nuove realtà imprenditoriali nella consapevolezza che, così come anche riferito dall'Onorevole Palladino, oggi la produzione di valore economico e quella di valore sociale vanno necessariamente tenute insieme se si vuole generare uno sviluppo sostenibile in termini economici, ambientali e generali.
  Le Società Benefit che perseguono, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, possono, quindi, considerarsi come una terza via del «fare impresa» rispetto a: le imprese tradizionali, che hanno come fine principale quello economico, sebbene integrato e affiancato da politiche di impegno verso la società qualora incorporino strategicamente i principi di responsabilità sociale, gli organismi di terzo settore – non profit (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni di volontariato) dove la prevalenza dell'impatto sociale mette in secondo piano il principio della sostenibilità economica.
  A queste si aggiungano altre tipologie di imprese particolarmente innovative quali le «start up» e le PMI innovative nonché le start up a vocazione sociale (SIaVS), che possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 155 del 2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale (educazione, istruzione e formazione, assistenza socio sanitaria, tutela ambientale ecc.) e per le quali sono previsti strumenti agevolativi ad hoc.
  Da queste realtà «for profit» vanno però tenute distinte quelle del mondo «non profit» laddove, in particolare, l'impresa sociale persegue un fine sociale, che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo, mentre le società benefit devono perseguire – all'interno della loro attività economica – uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. Cioè a dire che non necessariamente la società deve produrre impatti positivi rispetto ai suoi stakeholder, bensì, per essere definita benefit, è sufficiente che essa limiti le esternalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.
  Ciò implica l'impossibilità di estendere i benefici e le agevolazioni previste per il variegato mondo del terzo settore, ONLUS comprese, al mondo profit.
   A tal proposito, si stanno percorrendo strade alternative, volte a conciliare tutte le misure agevolative già previste con le esigenze correlate a questa nuova realtà imprenditoriale, tenendo ben presente, tuttavia, che attualmente, le società benefit sono in numero ancora esiguo (poche decine).
  Il Ministero dell'Economia e Finanze, per quanto di sua competenza, ha informato che considerata la genericità delle richieste di incentivazione, risulta difficile una stima dell'eventuale minor gettito e che comunque vi è la necessità di una copertura finanziaria.
   Il Ministero dei Beni Culturali (MIBACT), fa presente, relativamente alla richiesta Pag. 178concernente l'adozione di misure agevolative per il conferimento e la gestione di immobili di interesse storico e culturale, di cui alla legge n. 1089 del 1939, che la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, è favorita e sostenuta secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004.) . Lo stesso Codice, all'articolo 111, prevede che all'attività di valorizzazione dei beni culturali, che è ad iniziativa pubblica o privata, possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
  Nello specifico, la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre quella ad iniziativa privata è considerata attività socialmente utile in quanto tale è riconosciuta la sua finalità di solidarietà sociale.
  Inoltre la medesima amministrazione, riguardo alle anzidette agevolazioni, segnala ulteriori provvedimenti. In particolare, il Decreto 6 ottobre 2015, sulla concessione in uso a privati di immobili del demanio culturale dello Stato, nonché il Decreto ministeriale 22 dicembre 2015, sulla realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei il quale prevede la concessione a studi di giovani artisti italiani e stranieri, per la realizzazione di produzioni artistiche, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone simbolico.
  Infine, il MIBACT rammenta la proposta di legge AC 2950, concernente le agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 54, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
   Per quanto riguarda le start-up culturali, si fa presente che sono previste misure incentivanti, tra cui quella di utilizzare gratuitamente, spazi e locali all'interno delle soprintendenze, con le modalità e le condizioni stabilite in apposito regolamento.

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ALLEGATO 6

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2950 recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative»;
   rilevato che l'articolo 1 del testo presenta un'autonoma definizione di «impresa culturale e creativa» non più ancorata alla definizione di start-up innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 (recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), invece contenuta nel testo originario della proposta stessa;
   osservato che, l'articolo 2, comma 1, in materia di benefici e agevolazioni, senza un esplicito coordinamento ai fini definitori con il richiamato decreto-legge n. 179/2012, rimanda ugualmente alle seguenti disposizioni in esso contenute:
    articolo 26 in materia di atto costitutivo di start-up innovative;
    articolo 27 in materia di remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato;
    articolo 28 in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle start-up innovative;
    articolo 29 in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative;
    articolo 30 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative;
    articolo 31, in materia di composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo;
   sottolineato che l'articolo 1, comma 2, lettera a), fa riferimento anche alle opere dell'ingegno inerenti alla cinematografia e all'audiovisivo; ricordato a questo proposito che la recente legge n. 220/2016 (recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo») provvede anch'essa a definire l'impresa cinematografica o audiovisiva, ai fini dell'attribuzione delle relative provvidenze, quali incentivi fiscali e finanziari e altre tipologie di contributi e forme di sostegno, tra cui la costituzione di un'apposita sezione del Fondo speciale di garanzia per le PMI;
   osservato che i predetti richiami sono operati senza specificare sufficientemente il grado di «autonomia» e di differenza tra la definizione di «impresa culturale e creativa» e quella di start-up innovativa, anche ai fini della verifica di un eventuale effetto estensivo dell'ambito applicativo delle agevolazioni e dei benefici previsti, tenendo in considerazione i conseguenti effetti finanziari;
   rilevato che l'articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 3 del 2015 (recante «Misure urgente per il sistema bancario e gli investimenti») relativo alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria senza alcuna specificazione alle fattispecie previste nel nuovo testo in esame;
   rilevato altresì che il medesimo articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 8-bis Pag. 180del decreto-legge n. 3/2015, rubricato Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, senza tuttavia specificare in che termini operi il Fondo di garanzia a specifico sostegno delle imprese culturali,
   delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   verifichi la Commissione di merito l'effetto estensivo di disposizioni di agevolazione e di benefici a favore delle «imprese culturali e creative» prevedendo la loro armonizzazione con le forme di sostegno già esistenti per determinate tipologie di imprese culturali, in particolare, per quelle cinematografiche e audiovisive.