CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. (Nuovo testo C. 2950 Ascani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;
   condiviso l'obiettivo del provvedimento di promuovere l'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e di favorire nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, prevedendo a tal fine anche agevolazioni tributarie, semplificazioni sotto il profilo della disciplina societaria, forme di sostegno al finanziamento di tali iniziative d'impresa, nonché la possibilità di utilizzare beni demaniali a canone agevolato;
   rilevato, in particolare, come l'articolo 2 della proposta di legge estenda alle imprese culturali e creative le agevolazioni, anche tributarie, già previste per le start-up innovative, a condizione che le predette imprese culturali e creative posseggano i requisiti fissati dal medesimo articolo 2 e dall'articolo 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;
   evidenziata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale innova in termini molto ampi e incisivi la disciplina quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;
   rilevato come il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 11 della proposta di legge, nello stabilire la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, possa porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali hanno attribuito alla Guardia di Finanza, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri, determinando il conseguente rischio che le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 risultino svuotate di contenuto, vanificandone quindi le finalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2-bis, il quale affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire misure di incentivazione fiscale in favore delle aree protette, per sostenere iniziative compatibili con le finalità dei parchi e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione normativa, indicando tipologie e le dimensioni delle misure agevolative, le quali sarebbero altrimenti integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria;
   b) con riferimento all'articolo 8, comma 1, laddove si inserisce nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma 1-undecies, il quale stabilisce che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, a eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore Pag. 144ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, precisando, all'ultimo periodo del nuovo comma 1-undecies, che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, i quali «rimangono in capo al soggetto concessionario», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il senso di tale ultima previsione, facendo più opportunamente riferimento al soggetto concedente;
   c) con riferimento all'articolo 11, integralmente sostitutivo dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il quale, al comma 10, attribuisce la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con l'articolo 7, comma 1, e con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016: in tale prospettiva si rileva l'opportunità di integrare la formulazione del predetto comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;
   evidenziata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale innova in termini molto ampi e incisivi la disciplina quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;
   rilevato come il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 11 della proposta di legge, nello stabilire la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, possa porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali hanno attribuito alla Guardia di Finanza, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri, determinando il conseguente rischio che le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 risultino svuotate di contenuto, vanificandone quindi le finalità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 2-bis, il quale affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire misure di incentivazione fiscale in favore delle aree protette, per sostenere iniziative compatibili con le finalità dei parchi e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione normativa, indicando tipologie e le dimensioni delle misure agevolative, le quali sarebbero altrimenti integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria;
   b) con riferimento all'articolo 8, comma 1, laddove si inserisce nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma 1-undecies, il quale stabilisce che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, a eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore Pag. 146ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, precisando, all'ultimo periodo del nuovo comma 1-undecies, che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, i quali «rimangono in capo al soggetto concessionario», valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il senso di tale ultima previsione, facendo più opportunamente riferimento al soggetto concedente;
   c) con riferimento all'articolo 11, integralmente sostitutivo dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il quale, al comma 10, attribuisce la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con l'articolo 7, comma 1, e con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016: in tale prospettiva si rileva l'opportunità di integrare la formulazione del predetto comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i revisori dei conti degli enti parco siano scelti nell'ambito della Regione o delle Regioni su cui insiste l'area del parco, al fine di assicurare la piena funzionalità nell'esercizio delle relative funzioni, nonché di ridurne i costi.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
   condivisa la finalità del provvedimento, che intende assicurare maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 148

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
   condivisa la finalità del provvedimento, che intende assicurare maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in particolare per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la piena tracciabilità dei pagamenti, come ad esempio carte di pagamento.