CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina», approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;
   ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;
   ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;
   preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;
   valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;
   tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;
   considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:
    l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni «sistema proporzionale» e «sistema su base proporzionale». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica Pag. 240deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;
    l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale»;
    l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;
   ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;
   ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;
   ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha ritenuto che «la sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie» (sentenza n. 246 del 2010);
   rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;
   b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

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ALLEGATO 2

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina», approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;
   ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;
   ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;
   preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;
   valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;
   tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;
   considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:
    l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni «sistema proporzionale» e «sistema su base proporzionale». Pertanto se, a Pag. 242Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;
    l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale»;
    l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;
   ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;
   ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;
   ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha ritenuto che «la sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie» (sentenza n. 246 del 2010);
   preso atto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha respinto, con 32 voti contrari e 24 voti favorevoli, la mozione n. 47/XV, che impegnava la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale: 1) a richiedere al Governo la trasmissione del fascicolo relativo all'Atto Senato n. 2643 al fine di depositarlo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di calendarizzare, con procedura d'urgenza, il dibattito per deliberare un parere sul nuovo progetto di modifica dello Statuto di autonomia; 2) a trasmettere al Governo il parere prodotto dal Consiglio regionale sul nuovo progetto di modifica dello Statuto definito nell'Atto Senato n. 2643, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 dello Statuto di autonomia;
   rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-Pag. 243Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;
   b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.