CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (C. 3980 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno Pag. 1482019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 100. Il Relatore.