CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3558, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, quale risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente;
   condivisa la finalità del provvedimento che intende introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
   rilevato che l'articolo 1-bis prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) con il compito, tra l'altro, di predisporre annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, la cui attuazione a livello locale, sulla base dell'articolo 1-ter, è demandata a Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione;
   considerato che il medesimo articolo 1-ter, nel disciplinare la composizione dei Centri regionali, fa riferimento anche a rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, senza precisare che si tratta delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   rilevato che l'articolo 2 prevede specifiche attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali;
   condivisa la necessità di prevedere specifiche attività che prevengano la nascita e la diffusione del fenomeno del radicalismo jihadista in ambito scolastico, come disposto dall'articolo 4 del provvedimento;
   osservato che il comma 6 del medesimo articolo 4 dispone l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento previsto, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di finanziare le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie;
   segnalata l'opportunità che tale incremento degli stanziamenti abbia carattere permanente, anche in considerazione della circostanza che i tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento verosimilmente non consentiranno di impegnare interamente le risorse stanziate per l'anno 2017;Pag. 102
   preso atto che, sulla base dell'articolo 5, comma 1, i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista sono considerati soggetti svantaggiati e, come tali, sono inseriti tra le categorie di lavoratori in relazione ai quali le cooperative sociali, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, beneficiano dell'azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale;
   considerato che l'articolo 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106, indica, tra i principi e i criteri direttivi di cui il Governo dovrà tenere conto nel procedere al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
   tenuto conto, a tale proposito, che le definizioni di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato sono individuate dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
   osservato che il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, introducendo nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a tale categoria di lavoratori;
   preso atto che l'articolo 5-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1-ter, comma 2, che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano, con propri rappresentanti, ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) siano quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'incremento degli stanziamenti per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, previsto dall'articolo 4, comma 6, abbia carattere permanente, anche in linea con quanto disposto dall'articolo 5-bis, comma 1, che prevede uno stanziamento di carattere permanente finalizzato al finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un adeguato coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, che riconduce i soggetti a rischio di radicalizzazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati, e i criteri direttivi della delega recata dall'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 106, per la riforma della disciplina relativa all'impresa sociale, anche tenendo conto della Pag. 103definizione di lavoratore svantaggiato contenuta nella normativa dell'Unione europea;
   valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, l'opportunità di inserire la previsione della promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista all'interno di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.

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ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4286, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
   apprezzata la previsione, recata dall'articolo 10 del decreto, della concessione, nel limite di 41 milioni di euro, di una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA) ai residenti nei comuni terremotati in condizioni di maggior disagio economico;
   valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 11, che prorogano la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori;
   rilevato che l'articolo 12 dispone la proroga all'anno 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, dell'operatività della convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016;
   preso atto che, tra le misure introdotte dall'articolo 15 per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, vi è anche la possibilità per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, tra i quali rientra l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;
   segnalato, a questo riguardo, che l'emersione di criticità, con ripercussioni anche di carattere occupazionale, riguardanti le modalità di inoltro delle domande di risarcimento e le modalità di integrazione delle schede di rilevazione dei danni subiti in occasione degli eventi calamitosi, indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2016 rende opportuna la previsione di una nuova disciplina che permetta alle imprese agricole, che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, di procedere alla regolarizzazione della segnalazione medesima, Pag. 105
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche, volte a dare soluzione ai contenziosi pendenti, relativi a leggi e atti normativi concernenti precedenti eventi sismici e calamità naturali, con particolare riferimento al contenzioso riguardante i lavoratori dipendenti dei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990 ai quali, sulla base di una restrittiva interpretazione della normativa vigente, è stato negato il diritto al rimborso dei tributi versati in eccedenza con riferimento al biennio dicembre 1990 – dicembre 1992, riconosciuto ai sostituti di imposta.