CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. (Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 14 e 15 marzo 2017, il nuovo testo della proposta di legge recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 3558 Dambruoso);
   udita la relazione della deputata Santerini, cui si rinvia integralmente;
   ritenuto, sul piano generale, che il nuovo testo della proposta di legge reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, i quali tuttavia possono essere contrastati e prevenuti soprattutto rafforzando il senso di identità plurale delle giovani generazioni. Occorre, pertanto, riconoscere e sviluppare un'armonica relazione tra le diverse appartenenze delle persone, nel quadro della comune e condivisa adesione ai princìpi della Costituzione italiana e del pluralismo identitario, che si esprime anche nell'esercizio della libertà religiosa. Solo in questa dimensione si può offrire una nozione di radicalizzazione ragionevolmente esente da critiche;
   alla libertà religiosa, del resto, il nostro ordinamento annette un'importanza assai marcata, come statuito dalla Corte costituzionale in diverse pronunzie. Si ricordino, al proposito, la sentenza n. 43 del 1988, secondo la quale al riconoscimento alle confessioni religiose, diversa dalla cattolica, dell'autonomia statutaria corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti; la sentenza n. 235 del 1997, che ha ribadito la neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte le confessioni religiose; e la sentenza n. 52 del 2016, che ha chiaramente stabilito che la Costituzione ha inteso evitare l'introduzione unilaterale di una speciale e derogatoria regolazione dei rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, sul presupposto che tale unilateralità possa essere fonte di discriminazione. Per questa fondamentale ragione, gli specifici rapporti tra lo Stato e ciascuna confessione devono essere retti da una legge «sulla base di intese»;
   osservato che i cardini della proposta sono: a) l'istituzione di un centro nazionale sulla radicalizzazione, cosiddetto CRAD; b) la previsione di un nuovo organo parlamentare (il Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione); c) interventi in ambito scolastico; d) interventi sul piano della formazione universitaria, della comunicazione istituzionale e della rieducazione dei detenuti;
   ritenuto che tali percorsi di politica pubblica devono essere attuati nella consapevolezza che l'estremismo violento di matrice jihadista e il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche si prevengono e si combattono più efficacemente tramite l'adesione delle comunità religiose ai valori costituzionali e la loro dissociazione dalla violenza jihadista. Il coinvolgimento di tali comunità è necessario per un'adeguata formazione dei professionisti Pag. 87che opereranno nel campo indicato dalla proposta di legge. Inoltre, un ruolo fondamentale dovrà essere attribuito alla formazione civica dei responsabili delle comunità religiose. Tra le istituzioni coinvolte nella prevenzione e contrasto dovrà altresì avere un ruolo centrale l'università, quale protagonista anche del dialogo interculturale e interreligioso;
   considerato che, all'articolo 4, si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri, già previsto da un decreto MIUR del 2014, si conformi al Piano strategico elaborato dal CRAD e che, al comma 5, si prevede altresì che, a carico delle risorse destinate al Piano nazionale della scuola digitale, il cui stanziamento è aumentato di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si svolgano per docenti e studenti iniziative di formazione per il contrasto dell'odio on-line. Altri 5 milioni di euro sono destinati per le medesime annualità per aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale. I 10 milioni di euro annuali, derivanti da quanto si è appena detto, sono a carico del Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica (FISPE). A carico del medesimo Fondo, l'articolo 5-bis prevede lo stanziamento permanente, a partire dal 2017, per finanziare progetti di formazione universitaria o post-universitaria di figure specializzate nella prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;
   tenuto conto, del resto, che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, prevede tra l'altro che le scuole diano priorità, tra i diversi obiettivi, anche allo: «d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri [...]; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità [...]». In tale contesto, occorre peraltro evitare ogni forma di surrettizia subordinazione dell'elaborazione dei Piani dell'offerta formativa e delle Linee guida dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri al Piano strategico del CRAD;
   rilevato, infine, che all'articolo 6 si prevede che il Piano strategico nazionale del CRAD contiene progetti per lo sviluppo di campagne informative, alle quali partecipa pure la RAI, tramite una specifica piattaforma multimediale;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di qualificati esponenti» siano aggiunte le seguenti: «delle università italiane,»;
   2) all'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole «pratiche di prevenzione» siano aggiunte le seguenti: «anche in collaborazione con le comunità religiose»;
   3) all'articolo 2 sia aggiunto in fine il seguente periodo: «I programmi e i corsi specialistici sono orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose e sono svolti da università, istituzioni ed enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo;
   4) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole «si conforma al» siano sostituite dalle seguenti: «tiene in considerazione il»;
   5) all'articolo 7, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Pag. 88decreto individua altresì, tra i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, Università, enti e istituzioni di cui all'articolo 1-bis comma 1, secondo periodo.».

  e con le seguenti osservazioni:
   a) chiarisca la Commissione di merito all'articolo 1, comma 3, la parola «simpatizzare» attenendosi a una definizione oggettiva del fenomeno;
   b) chiarisca la Commissione se la previsione di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, sia finalizzata a far confluire le risorse nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pag. 89

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 23 febbraio e del 1o e 15 marzo, lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale norme (atto n. 379);
   udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 24 gennaio 2017;
   udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio e del 1o e 15 marzo 2017;
   visto il parere della Conferenza Unificata del 7 marzo 2017;
   visto il parere del Comitato per la legislazione del 15 marzo 2017;
   uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola «studente» siano premesse le seguenti: « studentessa e»;
   2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: «01. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:
    a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
    b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.;
   3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane;»;
   4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) siano premesse le seguenti parole: «industria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;
   5) all'articolo 3, al comma 3, le parole «Ministero della salute» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»;Pag. 90
   6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8.»;
   7) all'articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT.»,
   8) all'articolo 3, comma 5, le parole da «assegnate» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «a livello di ambito territoriale.»;
   9) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole «Il biennio», siano aggiunte le seguenti: «dei percorsi dell'istruzione professionale»;
   10) all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole «primo biennio», siano sostituite dalle seguenti: «le azioni didattiche formative ed educative»;
   11) all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»;
   12) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole «Il triennio», siano aggiunte le seguenti: «dei percorsi dell'istruzione professionale»;
   13) all'articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.»;
   14) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «Il quinto anno», siano aggiunte le seguenti: «dell'istruzione professionale»;
   15) all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche», siano sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio». Conseguentemente sia modificato il medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;
   16) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: «b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali;»;
   17) all'articolo 5, comma 1, lettera f), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.»;
   18) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;»;
   19) all'articolo 6, sia soppresso il comma 2;Pag. 91
   20) l'articolo 7, sia sostituito dal seguente:

«Articolo 7.
(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.
  2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
  3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
  4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;
   21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.»;
   22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.»;
   23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma» siano soppresse;
   24) all'articolo 8, comma 5, le parole «del biennio», siano sostituite dalle seguenti: «dei primi tre anni»;
   25) all'articolo 8, il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo Pag. 92originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: «6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.»;
   26) all'articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;
   27) all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;
   28) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
   29) all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.»;
   30) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «n. 87», siano aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni,»;Pag. 93
   31) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, dopo le parole «n. 87», siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni,»;
   32) all'articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:
  «2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.
  2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.»;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo:
    a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;
    b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;
    c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;
    d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

Pag. 94

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI LUIGI GALLO ED ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;
   premesso che:
    la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento;
    l'articolo 1, comma 180, dello schema di decreto, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, recependo quanto previsto dalla delega conferita al Governo in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale;
    i criteri direttivi e i principi a cui il decreto legislativo doveva far riferimento per il corretto esercizio della delega sono disciplinati dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i quali prevedono l'adozione di provvedimenti normativi finalizzati alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, attraverso la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale, nonché con il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
    è necessario rilevare, così come già evidenziato in sede di discussione della legge 13 luglio 2015, n.107, la grave assenza di principi e criteri direttivi in materia di raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, i quali, non risultando presenti nella legge delega, sollevano forti dubbi sulla legittimità del provvedimento adottato;
    il decreto in esame, infatti, assume provvedimenti di assoluto rilievo in materia di raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale senza la presenza esplicita di principi e criteri che avrebbero dovuto limitare l'azione del Governo circa l'adozione delle nuove norme, assicurando il fondamentale controllo assicurato dai vincoli previsti dall'articolo 76 della Costituzione; Pag. 95
   considerato che:
    il provvedimento non raggiunge in misura soddisfacente gli obiettivi preposti dalla legge delega, dal momento che lo schema di decreto, così come sottoposto al parare della Commissione competente, non affronta con adeguata efficacia le problematiche connesse alla materia dell'istruzione professionale, risultando numerose, infatti, le disposizioni che disciplinano con approssimazione le questioni strettamente legate agli istituti professionali, evidenziando la sussistenza di carenze che non possono in alcun modo far considerare raggiunti gli obiettivi prefissati;
    nessuna modifica normativa risulta introdotta al fine di assicurare la spendibilità dei titoli rilasciati al termine del percorso scolastico, consentendo agli studenti la possibilità di inserimento all'interno degli albi professionali di riferimento, e garantendo conseguentemente il necessario rafforzamento del percorso formativo che consenta di ottenere già al termine del ciclo di studi i requisiti necessari per tali finalità;
    dalla lettura del decreto è facilmente rilevabile come lo stesso presenti una visione distorta e meramente parziale dei percorsi dell'istruzione professionale, in considerazione della totale assenza di discipline che consentano agli studenti di ottenere una formazione che promuova e sviluppi le loro abilità per svolgere attività di impresa, in luogo, invece, di una preparazione che appare totalmente orientata e pensata per affrontare attività di tipo subordinato;
    l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame, stabilisce principi e finalità fondamentali cui dovranno fare riferimento le istituzioni scolastiche in materia di percorsi di istruzione professionale, le quali vengono definite dal provvedimento «scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica»;
    non si comprende in che misura tali principi debbano riferirsi esclusivamente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, dal momento che valori quali l'innovazione, sia tecnologica che didattica, la sperimentazione e la ricerca, dovrebbero rappresentare l'obiettivo di ogni istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado;
    all'articolo 4, comma 3, lettera a), il decreto prevede la possibilità per lo studente, nel corso del triennio articolato in un terzo, quarto e quinto anno, di «consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisti nel biennio;
    inaccettabile risulta la decisione assunta dall'esecutivo di escludere dai contesti entro i quali lo studente dovrà sviluppare le proprie capacità, gli spazi pubblici del territorio in cui ha sede l'istituto, prevedendo, allo stesso tempo, un quadro orario inadeguato alle finalità perseguite dalla norma, non essendo disposto un sufficiente innalzamento del monte ore da dedicare alle attività laboratoriali con l'ausilio di docenti tecnici. Tali misure dimostrano, pertanto, l'inefficacia dell'assetto organizzativo previsto dal provvedimento;
    l'inserimento di una didattica esterna al perimetro della tradizionale aula scolastica, da tenersi in spazi pubblici ovvero privati, anche attraverso convenzioni e partenariati costituiti in collaborazione con i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche e studentesche, avrebbe permesso, infatti, un aumento della qualità dei sistemi di apprendimento e di istruzione, nonché un miglioramento ai fini dello sviluppo e dell'accrescimento delle capacità dello studente;
    analoga contrarietà si rileva con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), il quale intende definire gli aspetti dell'assetto didattico dell'istruzione professionale attraverso la previsione «dell'utilizzo di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi», escludendo la possibilità per gli studenti di effettuare Pag. 96esperienze di ricerca-azione, attività che avrebbero permesso di acquisire competenze sociali e relazionali fondamentali per l'accrescimento professionale;
    tali misure avrebbero senz'alcun dubbio migliorato i percorsi dell'istruzione e formazione professionale in misura certamente maggiore della previsione delle attività di alternanza scuola e dell'apprendistato a partire dal biennio, così come invece previsto dall'articolo 4, comma 2, la quale andrebbe consentita esclusivamente quale misura di contrasto alla dispersione scolastica per alunni a rischio, dopo approvazione del consiglio di classe;
    andrebbero potenziati progetti di service-learning, ovvero esperienze di apprendimento al servizio di progetti per la comunità con il coinvolgimento di associazioni del volontariato ed esperti professionali con compiti di realtà da tenersi in spazi esterni. L'alternanza scuola-lavoro, come prevista dalla 107, rischia di svuotare le funzioni principali degli istituti scolastici, anche per la bassa qualità dell'offerta formativa proposta, legata ad un finanziamento non adeguato per il numero di ore obbligatorie;
   ritenuto che:
    l'articolo 7 introduce il sistema della «Rete nazionale delle scuole professionali», della quale faranno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, «le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo ID del decreto legislativo 17 ottobre 2005», con l'obiettivo di realizzare il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte, e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati;
    le modalità di attuazione di tale Rete, così come definite dal Governo all'interno del decreto, non trovano nessun positivo riscontro, dal momento che per questa non viene prevista alcuna espressa previsione per una governance totalmente pubblica, condizione necessaria per un corretto esercizio delle proprie funzioni;
    in riferimento alle finalità perseguite dalla «Rete nazionale delle scuole professionali» si esprime parere contrario in merito alla decisione di non inserire tra gli obiettivi essenziali la condivisione di risorse materiali e spazi, modelli per l'innovazione e formazione, nonché la ricerca di accordi territoriali, anche attraverso un coinvolgimento diretto degli istituti professionali, con i quali istituire, congiuntamente con le istituzioni scolastiche paritarie della formazione professionale, accordi pluriennali quinquennali;
    si rileva l'assenza, in materia di passaggio tra i vari sistemi formativi o tra istituti, di una disciplina di semplificazione che ai fini della formalizzazione del trasferimento, constatato della disponibilità di accoglienza nell'istituto di arrivo, prevedere un nulla osta del solo dirigente dell'istituto accogliente, con la previsione di una semplice ratifica di quello di partenza;
    in materia di collaborazioni, infine, a norma dell'articolo 6, comma 1, lettera c), le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potranno «stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche». In considerazione di tale generica previsione si ritiene necessario determinare come tali contratti potranno coinvolgere esclusivamente soggetti esperti, siano essi ricercatori, pedagogisti, educatori o formatori, inseriti in appositi albi pubblici da aggiornare annualmente prima della programmazione dell'attività per ogni nuovo anno scolastico;

  esprime

PARERE CONTRARIO
Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.