CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO ED ALTRI

  Le Commissioni VII e XII,
   premesso che:
    la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 è entrata in vigore il 16 luglio 2015 e all'articolo 1, comma 180, prevede che il Governo «è delegato ad adottare, (...) uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e al comma 181 è prevista, tra le diverse deleghe, l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni;
    la Corte Costituzionale ha pubblicato due pronunce che incidono sulla delega succitata; in particolare con la sentenza 284/16 la Corte ha dichiarato incostituzionale la parte della legge n. 107 del 2015 che, riguardo alla istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni, consentiva al governo di esercitare la delega anche sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia; inoltre con la sentenza n. 275/16, la Corte, pronunciandosi su una legge della Regione Abruzzo, in relazione agli alunni disabili, ha affermato che il diritto allo studio e all'educazione, affermando altresì «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.»;
    lo schema di decreto legislativo all'esame è volto ad istituire un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età, composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di superare la frammentazione attuale attraverso la definizione di un Piano di azione nazionale pluriennale che includa: servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), attualmente afferenti al sistema dei servizi sociali; scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), attualmente afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale concorrono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali);
    il principio generale indicato nella legge delega è quello di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché’ ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;
    benché non adeguatamente raggiunti dalle disposizioni introdotte con il decreto in esame, certamente condivisibili risultano gli obiettivi che il provvedimento intendeva perseguire, quali la volontà di rendere omogenea l'erogazione dei servizi educativi su tutto il territorio nazionale, prevedendo, inoltre, l'obbligatorietà della formazione in servizio, nonché l'aggiornamento costante del personale educativo;Pag. 56
    con riferimento alla volontà del legislatore di promuovere la costituzione di poli per l'infanzia, risulta necessaria l'introduzione di disposizioni che assicurino la continuità orizzontale tra il segmento dell'infanzia e la scuola primaria, oggi assicurata dalla presenza degli istituti comprensivi. Per tali ragioni si ritiene utile la previsione chiara di un'aggregazione dei poli per l'infanzia agli istituti comprensivi, prevedendo, tuttavia, risorse adeguate per garantirne il corretto funzionamento, laddove tale aggregazione dovrà rappresentare un miglioramento funzionale e non un mero risparmio di spesa;
    proprio in riferimento agli aspetti di natura economica non può non rilevarsi la grave carenza di adeguate risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto;
    il provvedimento in esame, inoltre, non prevede una adeguata distinzione in materia di formazione in ingresso del personale per la prima infanzia, la quale deve restare ben distinta dalla formazione prevista per il personale della scuola dell'infanzia, laddove per la prima si prevede il requisito della laurea triennale in scienze dell'educazione, e per la seconda la laurea quinquennale in scienze della formazione primaria. Tale necessità deriva dalla chiara differenza relativa alle due diverse figure professionali, nonché dalle differenti esigenze cui il personale è chiamato a rispondere;
    la legge delega succitata specifica che questo sistema integrato sarà realizzato attraverso:
     la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi prevedendo: la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale;
     la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi che non saranno più inclusi nei servizi a domanda individuale;
     l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
     l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni e la copertura dei posti della scuola dell'infanzia anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento;
     la promozione della costituzione di poli per l'infanzia anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
     l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi;
    la situazione attuale prevede che:
     i servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni) comunemente chiamati nidi, rientrano nell'ambito dei «servizi sociali» la cui programmazione e regolamentazione è affidata alle regioni mentre ai comuni è affidata la gestione. Al fianco degli asili nido sono poi offerti servi integrativi di diverso tipo modulati sulle diverse esigenze dei bambini e delle famiglie. Il finanziamento complessivo è stimato in circa oltre euro 1.000 mln. I diversi rapporti e monitoraggi hanno messo in evidenza una diffusa sperequazione regionale oltre che una insufficiente copertura complessiva. I titoli di accesso degli educatori sono definiti dai comuni sulla base delle regolamentazioni regionali e includono sia titoli universitari e sia titoli di scuola secondaria superiore o titoli professionalizzati regionali;
     la scuola dell'infanzia (3-5 anni), la cui offerta formativa è generalizzata, non obbligatoria e di durata triennale o diversamente modulata attraverso anticipi Pag. 57o cosiddette sezioni primavera (con durata inferiore ai 3 anni), concorre all'eduzione e allo sviluppo del bambino promuovendone le potenzialità nel quadro della continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. L'orario della scuola dell'infanzia varia tra le 40, 50 o 25 ore settimanali. I titoli di accesso degli insegnanti (un tempo erano i titoli di maturità magistrale) sono oggi di livello universitario (laurea in scienze della formazione primaria o scienze dell'educazione);
   considerato che:
    il provvedimento all'esame seppure introduce un principio importante laddove riconosce che i servizi per la prima infanzia non sono solo servizi a valenza assistenziale ma anche e soprattutto a valenza educativa, presenta in realtà diffuse criticità come di seguito evidenziate;
    appare condivisibile il sistema integrato se finalizzato a superare tutte le diseguaglianze tra le famiglie nonché le sperequazioni esistenti al livello territoriale e se finalizzato a garantire anche un'offerta qualitativamente migliore; in tale senso una formazione specifica richiesta agli educatori appare senz'altro condivisibile in linea di principio, parimenti appare senz'altro condivisibile anche la volontà di assicurare le strutture necessarie;
    i provvedimenti assunti dal decreto non risultano, tuttavia, idonei a garantire il superamento delle disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche. Per tali ragioni sarebbe stato auspicabile definire in maniera prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto che la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, dal momento che questi risulteranno inevitabilmente legati a parametri parziali e non idonei a garantire l'erogazione dei servizi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;
    l'obiettivo di arrivare alla copertura del 33 per cento a livello nazionale e del 75 per cento a livello territoriale dei servizi educativi per l'infanzia sia in realtà un obiettivo che già l'Italia si era posta nel 2010 e il provvedimento all'esame ne certifica il mancato raggiungimento, tenuto conto che i dati del monitoraggio rilevano non solo un mancato raggiungimento ma addirittura un sensibile rallentamento nella estensione dei servizi educativi;
    complessivamente il provvedimento all'esame appare privo di impulso dispositivo, se non per le parti più critiche (educatori e insegnanti ed edilizia) mentre per il resto appare meramente programmatorio, senza alcuna certezza dei tempi di attuazione, rimandando di fatto una presunta concretezza al Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale che di fatto verrà definito discrezionalmente in sede di Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse disponibili;
    la gradualità del piano integrato non analiticamente contingentata imprime un carattere di fumosità all'intero provvedimento e tale fumosità è riscontrabile infatti nell'assenza di valutazione e/o stima sia degli oneri delle diverse e singole azioni che si vogliono porre in essere e sia degli oneri a carico dei diversi soggetti istituzionali coinvolti che, peraltro, devono fare i conti con gli obiettivi di finanza pubblica;
    le risorse stabilite nel provvedimento confluiscono di fatto in un indistinto contenitore che non permette di comprendere esattamente l'efficacia delle azioni che, nel provvedimento, appaiono quindi enunciate in maniera meramente programmatica e non sostenute da un'analisi dettagliata;
    si rileva, con qualche perplessità, che laddove si fa riferimento al Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale, si correla tale gradualità alle risorse del Fondo nazionale e ad altre «eventuali» ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, non ben identificati Pag. 58nella disposizione all'esame, facendo temere che nella realizzazione del Piano possano entrare anche risorse «private»;
    non si comprende esattamente come si riusciranno a collocare i servizi educativi per l'infanzia al di fuori dei servizi a domanda individuale con le risorse economiche indicate nel provvedimento e senza alcuna stima analitica dell'impegno finanziario correlato; il diverso paradigma infatti richiederebbe non solo un investimento più importante e strutturale ma soprattutto una stima degli oneri;
    il provvedimento per quanto enunci la necessità di estendere e diffondere i servizi educativi per l'infanzia in realtà poco o nulla interviene sul lato dell'accessibilità e dell'effettiva inclusione ossia sulla concreta possibilità che le famiglie possano e siano in grado di pagare le rette dei nidi e si limita a confermare il sistema vigente in base al quale i Comuni «possono» prevedere forme di esenzione e diversificare la compartecipazione in base all'ISEE, compatibilmente con le finanze dei Comuni;
    punto centrale del provvedimento è anche il riconoscimento che avranno i soggetti privati nell'assicurare i servizi per la prima infanzia, collocati nel provvedimento su di un piano paritario con i soggetti pubblici (comuni) e in un ambito che non è più assistenziale ma per l'appunto educativo/formativo. A riguardo, infatti, i servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni) possono essere gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o «da soggetti privati» e si articolano in nido e micronido. A riguardo non si comprende il distinguo tra la gestione comunale in forma indiretta che potrebbe riferirsi al privato convenzionato/accreditato e la gestione diretta da parte di soggetti privati non ben identificati;
    manca nel provvedimento un chiaro riferimento ai diritti dei bambini e delle bambine con disabilità e un livello di protezione che ne garantisca la priorità nell'accesso in conformità alla legge 104/1992 e che assicuri il personale adeguato e specializzato;
    andrebbe altresì prevista l'integrazione di altre figure professionali tra cui, nell'ambito del Coordinamento pedagogico territoriale, quella del pedagogista, anziché la mera previsione di una costituzione determinata esclusivamente da educatori e docenti;
    in riferimento alla formazione universitaria richiesta per gli educatori la disposizione (in particolare all'articolo 14) reca alcune ambiguità non facendo le opportune e chiare distinzioni tra il titolo richiesto per gli educatori dei servizi educativi (0-3 anni), presumibilmente la laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia (L19), e il titolo richiesto per insegnanti della scuola dell'infanzia, presumibilmente la laurea in Scienze della formazione primaria. La mancata distinzione non appare solo formale ma di sostanza perché potrebbe implicare un ruolo unico degli insegnanti che includa anche gli educatori (senza distinzione alcuna tra servizi per l'infanzia e servizi integrativi) con susseguenti rischi di contenziosi. Inoltre il provvedimento se da un lato richiede titoli superiori per gli educatori dall'altro non esclude in maniera netta una salvaguardia del personale già in servizio, escludendo chiaramente quindi qualsiasi necessità di ricollocamento del personale;
    in relazione al personale relativo alle scuole dell'infanzia si esprime contrarietà all'assenza di disposizioni che disciplinino un piano di assunzioni riservato alle scuole dell'infanzia, piuttosto che continuare a prevedere spostamenti da parte dei docenti dagli organici del potenziamento, i quali potrebbero non risultare in possesso di adeguate competenze specifiche. Analoghe disposizioni, anche in relazione alla già richiamata distinzione dei differenti ruoli, si sarebbero dovute assumere con riferimento al personale dei servizi socio educativi per la prima infanzia;Pag. 59
    con riferimento sia al personale delle scuole dell'infanzia, sia al personale dei servizi educativi per l'infanzia, si ritiene necessario che questi debbano essere espressamente previsti quali ruoli di natura statali, così da estendere il funzionamento della scuola dell'infanzia statale al servizio della prima infanzia;
    la ripartizione delle competenze operata nel provvedimento potrebbe aprire ad ulteriori profili d'illegittimità costituzionale, come già enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 284/2016, laddove omette di definire a chi compete l'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia;
    in riferimento ai Poli per l'infanzia non appare sufficientemente chiaro se le Regioni siano in qualche maniera obbligate a programmarne la costituzione, con la conseguente necessità di adeguare l'edilizia delle strutture. La loro costituzione, anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi, in un unico plesso o in edifici vicini, con la condivisione di servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali sembra rispondere alla medesima logica di garantire servizi e diritti esigibili in iso-risorse, a detrimento della qualità e dell'efficacia dei servizi medesimi e a danno delle famiglie e dei bambini. Si teme inoltre che, come già avviene nelle strutture sanitarie, questi Poli per l'infanzia possano costituire dei luoghi pubblici (le scuole) dove lavorerà sia personale delle cooperative e sia personale pubblico che svolgerà il medesimo lavoro, con condizioni contrattuali differenziate; pertanto a riguardo appare opportuno specificare quali istituzioni entreranno a far parte di questi Poli per l'infanzia;
    inadeguate risultano, inoltre, le risorse previste dal provvedimento per la costituzione e il corretto funzionamento dei Poli per l'infanzia, anche in considerazione della necessità di scongiurare che eventuali inefficienze amministrative, ovvero stanziamenti inadeguati, possano comportare, in futuro, nuovi oneri a carico delle famiglie. In particolare, si ritengono insufficienti gli stanziamenti disposti dal decreto sia per la riqualificazione degli immobili già esistenti, sia per la loro nuova costruzione, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 dello schema di decreto;
    non condivisibile appare la decisione di non prevedere espressamente, all'interno del provvedimento, disposizioni che stabiliscano chiaramente che lo Stato deve sempre garantire la presenza dei nidi d'infanzia in ogni città o agglomerato urbano, risultando fondamentale la necessità di una agevolazione della genitorialità e la cura dei bambini, permettendo ad ogni cittadino di sapere il proprio bambino tutelato in un ambiente idoneo e sicuro;
    con riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale prevede l'istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, risulta necessaria, ai fini della sua costituzione, la previsione di esperti che manifestino l'interesse a parteciparvi;
    infine, in riferimento al cosiddetto welfare aziendale ossia la possibilità che le aziende pubbliche e private, possano erogare il buono nido spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale, non si comprende con quale cadenza, se mensile o annuale, sarà fornito tale buono;
   tutto ciò premesso e considerato,
  esprimono

PARERE CONTRARIO.

Nesci, Di Benedetto, Marzana, Giordano, Luigi Gallo, Di Vita, Simone Valente, Colonnese, Vacca, Grillo, Brescia, Mantero, D'Uva, Lorefice.

Pag. 60

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
   esaminato nelle sedute del 24 e 28 febbraio e 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
   uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3:
    a) alla lettera a), la parola «favorendo» sia sostituita dalla seguente: «sostenendo»;
    b) dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: «b-bis) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;»
    c) alla lettera c), le parole «accoglie e rispetta» siano così trascritte: «rispetta e accoglie»;
    d) alla lettera d), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «anche attraverso organismi di rappresentanza;»
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «trentasei mesi di età» siano aggiunte le seguenti: «affidati a uno o più educatori in modo continuativo»;
    b) il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. La scuola dell'infanzia, di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.»;
    c) sia aggiunto in fine il seguente comma: «7-bis. Nelle regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, il sistema integrato di educazione e di istruzione, composto dai servizi educativi per l'infanzia nelle sue diverse articolazioni e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, viene organizzato in modo da garantire ai bambini e alle bambine il percorso educativo e scolastico nella loro lingua materna.»;
   3) all'articolo 3:
    a) il comma 2 sia premesso al comma 1, conseguentemente correggere la numerazione dei commi successivi;Pag. 61
    b) al comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: «definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica»;
    c) al comma 3 siano aggiunte infine le parole: «del sistema nazionale di istruzione e formazione»;
    d) al comma 4, le parole «Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL,» siano sostituite dalle seguenti: «edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),»;
    e) al comma 4, le parole «da corrispondere» siano sostituite dalle seguenti: «che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere»;
    f) al comma 6, le parole da «permanente» fino a «Bolzano» siano sostituite dalla seguente: «Unificata»;
    g) al comma 7 siano premesse le parole «Per i fini di cui al comma 4,». Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole «Enti Locali» siano aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6,»
    h) al comma 8, primo periodo, le parole da «permanente» fino a «Bolzano» siano sostituite dalla seguente: «Unificata». Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola «commissione» sia aggiunta la seguente: «nazionale»;
   4) all'articolo 4, comma 1:
    a) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
    b) alla lettera e), la parola «triennale» sia soppressa. Conseguentemente:
     dopo le parole «dei servizi» sia aggiunta la seguente: «educativi»;
     alla fine, siano aggiunte le seguenti parole: «integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;»
    c) la lettera f) sia sostituita dalla seguente:» f) la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;»;
    d) sia aggiunta in fine la seguente lettera: «g-bis) le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.»;
   5) all'articolo 5, comma 1:
    a) la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
    b) alla lettera f), dopo le parole «Linee guida» sia aggiunta la seguente: «pedagogiche»;
   6) all'articolo 6, comma 1,
    a) alla lettera e) siano aggiunte infine le seguenti parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d)»;
    b) sia aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.»;Pag. 62
   7) all'articolo 7, comma 1:
    a) alla lettera a) siano aggiunte infine le seguenti parole: «favorendone la qualificazione»;
    b) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;»;
    c) alla lettera d) siano aggiunte infine le seguenti parole: «nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12»;
    d) alla lettera f), la parola «favoriscono» sia sostituita dalla seguente: «promuovono»;
    e) la lettera g) sia sostituita dalla seguente: «g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;»;
    f) alla lettera h), la parola «sostengono» sia sostituita dalla seguente: «facilitano»;
   8) all'articolo 8:
    a) nella rubrica, dopo la parola «nazionale» sia aggiunta la seguente: «pluriennale»;
    b) al comma 1, la parola «predispone» sia sostituita con la seguente: «adotta»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «disponibili per» siano aggiunte le seguenti: «il consolidamento e». Conseguentemente, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: «e delle scuole dell'infanzia»;
   9) all'articolo 9:
    a) al comma 1, le parole «sia pubblici che privati» siano sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati»;
    b) al comma 3, dopo le parole «un valore di 150 euro» sia aggiunta la seguente: «mensili»;
   10) all'articolo 10:
    a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
    b) al comma 3, dopo le parole «Linee guida» aggiungere la seguente: «pedagogiche»;
   11) all'articolo 12:
    a) al comma 2, lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.»;
    b) al comma 2, sia sostituita la lettera c) con la seguente: «c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;»;
    c) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Pag. 63Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali.»;
    d) al comma 4, primo periodo, le parole «di riequilibri territoriali» siano sostituite dalle seguenti: «di riequilibrio territoriale». Conseguentemente le parole «e scolastici per l'infanzia» siano sostituite dalle seguenti: «per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia»;
    e) al comma 4, secondo periodo, le parole da «con priorità» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
     a) la partecipazione delle famiglie;
     b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
     c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
     d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
     e) la funzione di coordinamento pedagogico;
     f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
     g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.»;
   12) all'articolo 14:
    a) al comma 3, primo periodo, la parola «triennale» sia soppressa. Conseguentemente le parole da «dei servizi per l'infanzia» fino alla fine del periodo, siano sostituita dalle seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.»;
    b) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:
  «3-bis. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
  3-ter. I servizi educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  3-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO ED ALTRI

  Le Commissioni VII e XII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante «norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»;
   premesso che:
    la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento;
    l'articolo 1, comma 180, del provvedimento, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107;
    il decreto legislativo in esame intende recepire quanto previsto dalla delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, i cui principi e i criteri direttivi del decreto legislativo sono disciplinati dall'articolo 1, comma 181, lettera c), i quali prevedono la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, e della legge n. 170 del 2010, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; nonché la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
    il provvedimento in esame rappresenta un'evidente regressione della disciplina normativa in materia di inclusione della scuola, non ritenendosi, infatti, né superate le difficoltà e le carenze relative alla preparazione dei docenti, con particolare riferimento alle assegnazioni disposte per soggetti con disabilità gravi, né adeguatamente risolte le criticità in materia di continuità didattica. Non possono che considerarsi come non raggiunti, pertanto, gli obiettivi perseguiti dal provvedimento;
    si rileva con contrarietà l'assenza di disposizioni adeguate in materia di consistenza numerica degli alunni per classe, carenza che in questi anni ha consentito un eccessivo affollamento della classi scolastiche, mettendo a serio rischio il corretto svolgimento della didattica curriculare, con effetti particolarmente negativi sull'inclusione scolastica degli alunni affetti da disabilità grave. La norma non sembra considerare, inoltre, la frequente presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la possibilità di nuovi inserimenti durante il percorso scolastico;Pag. 65
    non accettabili risultano, pertanto, le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettera d), le quali, in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, prevedono, «di norma», la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, superando così l'attuale limite di 20 alunni per classe previsto dalla precedente normativa, più volte disattesa e oggetto di numerose controversie giurisdizionali. Anziché disporre l'introduzione di nuovi provvedimenti che consentissero con maggiore efficacia il rispetto del limite numerico, l'esecutivo ha inteso introdurre disposizioni del tutto illogiche, le quali, al contrario, consentiranno il sovraffollamento delle classi. Si ritiene grave, in tal senso, la formulazione adottata nello schema di decreto, laddove si utilizza il generico e non facilmente definibile termine «di norma», il quale dovrebbe essere urgentemente soppresso;
    analoga contrarietà, sempre in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si esprime alla mancata previsione di apposite disposizioni che limitino espressamente la presenza di più di un alunno con disabilità per classe per i soli casi di alunni con disabilità lieve, ritenendosi, altrimenti, per tutti gli altri casi necessario il limite massimo di un solo alunno per classe;
    tali provvedimenti limiteranno fortemente il diritto costituzionalmente garantito all'educazione e all'istruzione, il quale assume non soltanto una natura individuale, ma anche sociale, dal momento che, come ribadito da alcune recenti sentenze in materia, l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale;
   considerato che:
    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di prestazioni e indicatori dell'inclusione scolastica, evidenti risultano le lacune e le carenze in materia di definizione del diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità, laddove continua a non prevedersi una modalità condivisibile nella valutazione del monte ore per il sostegno, definizione necessaria a garantire un'adeguata offerta formativa;
    all'articolo 3, comma 2, lettera c), laddove si prevede la definizione dell'organico del personale ATA, «tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente», andrebbe opportunamente inserito, con riferimento alla presenza di soggetti con disabilità, il necessario rispetto del genere degli alunni;
    analogamente andrebbe previsto un rafforzamento in materia di formazione per l'assistenza all'igiene, provvedendo con risorse esclusivamente interne alla scuola alle esigenze primarie degli studenti, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
    all'articolo 3, infine, si rileva come lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscano l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 104 del 1992, rilevandosi, pertanto, un errore materiale della disposizione, laddove questa si riferisce al comma 4 dello stesso articolo;
    sempre in materia di valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, all'articolo 4 del decreto in esame risultano non condivisibili le previsioni introdotte dal comma 2, laddove viene previsto che INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisca gli indicatori per la valutazione Pag. 66della qualità dell'inclusione scolastica. Si ritiene necessario, pertanto, che l'INVALSI sia estromesso da tali compiti;
    per favorire e migliorare i sistemi per l'inclusione scolastica, risulterebbe opportuna la previsione di nuovi sistemi per la raccolta degli indicatori sulla qualità dell'inclusione della scuola, anche attraversi il diretto coinvolgimento di insegnanti, famiglie e personale interessato. L'utilizzo di tali indicatori consentirebbe agli istituti di poter definire il proprio grado di inclusione, analizzando, allo stesso tempo, le proprie pratiche, assicurando in tal modo la corretta individuazione delle effettive necessità per il miglioramento dei propri strumenti per l'inclusione. Sul tema si rilevi come lo stesso ministero, con propria circolare, la n. 8 – Prot. 561, chiarisca come «la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale». Per tali fini si ritiene utile l'adozione di strumenti strutturati come quelli proposti dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quali l'Index per l'inclusione»;
    gli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo all'esame, sono volti a modificare la disciplina sull'accertamento della situazione di handicap per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti e la nuova normativa – ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 – si applicherà a decorrere dal 1o settembre 2017, nonché per quanto riguarda i rinnovi degli atti, dall'anno scolastico 2018-19;
    per l'esercizio della delega, relativa a inclusione e disabilità, tra l'altro, si sarebbe dovuto tener conto della sentenza n. 275/16 della Corte Costituzionale, che, pronunciandosi su una legge della Regione Abruzzo, ha stabilito che il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili «non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali». Si tratta di un diritto incomprimibile che non può essere soggetto a limitazioni determinate da equilibri di bilancio. «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.»;
    i succitati articoli, volti a modificare la Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale, le commissioni mediche e la procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità hanno suscitato diffuse criticità come di seguito evidenziate;
    in particolare l'articolo 5 prevede che la disabilità di un alunno verrà certificata con una «valutazione diagnostico-funzionale» in luogo della «diagnosi funzionale» e del «profilo dinamico-funzionale». Su questa valutazione si appoggeranno le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l'alunno ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica. La relazione afferma che «si tratta di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali, in quanto i due documenti, redatti da soggetti diversi, implicavano un allungamento dei tempi»;
    l'articolo 6 modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che esse, per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, siano composte da un medico specialista in medicina legale che assuma le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono integrate dal medico INPS, da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità (nominato dall'ufficio scolastico regionale), da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall'operatore sociale. Dalla relazione si evince Pag. 67che l'idea è che si definisca collegialmente sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto, «invertendo l'attuale prassi» che fa sostanzialmente coincidere la condizione di gravità e l'attribuzione delle provvidenze, incluso il sostegno didattico;
    l'articolo 7 definisce la procedura per l'inclusione scolastica nell'ambito delle certificazione, specificando i compiti dei soggetti coinvolti, e introducendo, altresì, tempistiche precise per l'evasione delle pratiche. L'intento dichiarato è quello di sollevare la famiglia da numerose incombenze burocratiche perlopiù demandate al medico di base e alla scuola;
    la prima criticità da rilevare è senz'altro quella relativa ad un evidente eccesso di delega del provvedimento, in quanto esso interviene sulle più complessive procedure e competenze in materia di riconoscimento dell'handicap, come disciplinate dalla legge n. 104 del 1992, che il presente schema va a modificare;
    appare evidente, infatti come la «nuova» commissione non si limiti alla valutazione diagnostico-funzionale né si limita all'ambito scolastico, individuando per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitari, quantificandole, accertando altresì il diritto al sostegno didattico;
    più precisamente, l'individuazione e la quantificazione delle prestazioni sociali e sanitarie, il fabbisogno assistenziale e il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuate esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;
    dunque chiaramente i sostegni deriveranno da una limitazione delle strutture o delle funzioni corporee, non certo da una valutazione del profilo di funzionamento, quindi senza alcun riferimento al contesto, attività, partecipazione e ostacoli del soggetto sottoposto a valutazione. Pertanto tale nuova procedura avrà, per le persone in età evolutiva, ricadute immediate sulle aree di vita, sulle agevolazioni e sui sostegni, che andranno ben oltre l'ambito scolastico e sulle quali l'Esecutivo, nella legge n. 107 del 2015, non aveva assolutamente delega;
    gli articoli 5 e il 6 dello schema trattano di Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale e delle Commissioni Mediche preposte a tale attività. L'intento espresso vorrebbe essere, da un lato, quello di garantire un maggiore rigore e una maggiore omogeneità nella definizione del quadro diagnostico e funzionale, dall'altro quello di garantire una razionalizzazione delle risorse e un'omogenea distribuzione delle stesse in relazione al fabbisogno di assistenza, sostegno, trasporto, al fine di evitare abusi;
    la mera valutazione diagnostico-funzionale è ben lontana dalla valutazione bio-psico-sociale ambita dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Ed è lontana anche da un'applicazione completa dell'ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa, infatti, si limita alla valutazione delle limitazioni delle strutture e delle funzioni corporee e non entra nei domini dell'attività e della partecipazione, né in quello dei fattori ambientali. In tal senso, i termini «bio-psico-sociali» appaiono come giustapposti e incongruenti, contraddizione che ritroviamo nella determinazione dei criteri per la definizione della disabilità, non limitandosi alla definizione di alunno con disabilità;
    attualmente, l'accertamento è quello previsto dalla legge n. 104 del 1992. L'articolo 4 prevede che la Commissione sia costituita da un medico legale, altri due medici, un sanitario in rappresentanza Pag. 68delle Associazioni di categoria, un operatore sociale, un esperto nei casi da esaminare. Sei professionisti a cui si aggiunge obbligatoriamente, dal 2011 un medico dell'INPS;
    lo schema di decreto all'esame introduce, all'articolo 6, una novità che pone parecchie perplessità o comunque dubbi applicativi. In particolare, si aggiunge un nuovo periodo all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che prevede come, nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Inoltre le Commissioni dovranno essere integrate dal medico lNPS, come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 19, comma 11»;
    inoltre, la Commissione sarà integrata «da un terapista della riabilitazione, da un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica» e che, infine tali figure dovranno essere integrate «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
    non è facilmente determinabile da quanti operatori sarà composta la commissione né quali possano essere i vantaggi visto che il bambino sarà esaminato da un numero imprecisato, ma comunque eccessivo di professionisti, rischiando un risultato controproducente e fuorviante ai fini della valutazione;
    in materia, molteplici sono le criticità da sempre segnalate dalle associazioni dei genitori e dai servizi e mai risolte, quali, in particolare, la tempistica troppo lunga per le valutazioni diagnostiche e funzionali da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile per gli accertamenti o verifiche della disabilità, nonché l'eccessiva burocratizzazione delle procedure;
    di fatto lo schema di decreto decontestualizza il percorso di inclusione scolastica dalla presa in carico complessiva e globale attuata dai servizi, burocratizzando e rendendo più difficile l'accesso alle provvidenze. Inoltre stravolge in maniera sostanziale lo spirito della legge n. 328 del 2000 centrata sul concetto di sistema integrato socio-sanitario, dimenticando l'importante ruolo delle famiglie e lasciando irrisolti i veri nodi critici del processo di inclusione che attengono a problematiche molto più complesse rispetto a quanto declinato nello schema all'esame;
    più dettagliatamente nel provvedimento è annullata l'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola e famiglia per la redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la quale non rappresenterà solo la base per la definizione delle provvidenze, ma anche il punto di partenza per la redazione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale;
    attualmente alla elaborazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale concorrono operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, a sottolineare l'imprescindibilità dell'integrazione tra i diversi contesti coinvolti nel percorso dell'alunno con disabilità;
    la valutazione diagnostico funzionale prevista nello schema di decreto presume invece che, nel breve tempo di una visita medicolegale, una commissione che non ha mai conosciuto l'utente né la sua famiglia né il suo ambiente possa essere in grado di effettuare una valutazione funzionale approfondita e personalizzata; mentre si auspica la presenza di un team multi professionale appositamente e specificamente formato, spazi idonei e soprattutto il coinvolgimento dei contesti di vita specifici (famiglia, scuola) del bambino disabile;Pag. 69
    secondo l'ICF la disabilità è considerata come «la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo» (WHO, World Report on Disability, 2011), e sottolinea come l'intreccio tra variabili biologiche, ambientali, psicologiche e sociali possa determinare funzionamenti e bisogni molto differenti anche all'interno di una stessa categoria diagnostica;
    lo schema di decreto, sopprimendo il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, elimina le verifiche periodiche finora previste tra scuola, famiglia e operatori sanitari e sociali, e l'attenzione e il rispetto per le specificità culturali della persona disabile. Si rimanda ad un atto successivo per la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione della valutazione diagnostico-funzionale, ma in nessun punto si parla più di incontri tra scuola, famiglia e servizi sanitari e sociali o di verifiche congiunte. Inoltre la presenza sanitaria e sociale scompare anche dai nuovi Gruppi per l'Inclusione Territoriale, che cessano di essere luogo di integrazione interistituzionale e diventano organo interno all'amministrazione scolastica per l'elargizione delle risorse;
    nel provvedimento all'esame, è impropriamente demandata alle commissioni mediche la definizione delle tipologie di prestazioni sociali e sanitarie necessarie per l'utente, senza limitare il campo all'inclusione scolastica;
    il comma 3 dell'articolo 6 dello schema all'esame modifica l'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 relativa alla elaborazione del progetto individuale stravolgendo lo spirito della legge fortemente centrata sul concetto di sistema integrato sociosanitario inteso anche e soprattutto come «integrazione di sistema» a connotazione territoriale. Si demanderà infatti ad un organismo esterno (INPS) l'individuazione delle tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e loro quantificazione ai fini dell'elaborazione del progetto individuale. Pertanto la modifica del succitato articolo, oltre a cancellare il modello di intervento integrato sociosanitario previsto dalla legge n. 328, introduce una ulteriore complessità di percorso poiché, quanto definito dalla commissione deve successivamente essere verificato dal territorio (comuni-ASL-scuole) in merito alla fattibilità e sostenibilità economica;
    è evidente che nei citati comma 3 dell'articolo 6 e comma 2 dell'articolo 7 dello schema di decreto non sono stati rispettati i diversi livelli di competenza istituzionale e che il concetto di delega conferita al governo dalla legge n. 107 del 2015 sia stato interpretato in maniera eccessivamente estensiva. In particolare infatti la identificazione della tipologia di prestazioni sanitarie e la loro quantificazione (progetto terapeutico individuale) è di competenza dei servizi di Neuropsichiatria Infantile o di riabilitazione per l'età evolutiva presso cui è in carico l'utente e la sua famiglia, in un'ottica di percorsi integrati di cura e secondo quanto previsto dai LEA, e va rimodulata nel tempo ad intervalli ben più ravvicinati di quelli previsti per la ridefinizione della valutazione diagnostica funzionale;
    in riferimento alla tempistica di aggiornamento della documentazione redatta dalle commissioni mediche, con la nuova disposizione, si rischia un aggravio per le famiglie e per le commissioni stesse, infatti non è sempre necessario ripetere l'accertamento della disabilità al passaggio di ogni grado di istruzione bensì aggiornare la sola valutazione diagnostica-funzionale per rimodulare opportunamente il PEI nel corso del tempo. Ferma restando la possibilità di accedere nuovamente alle commissioni su richiesta delle famiglie nel caso vi siano state modificazioni significative delle condizioni dell'utente e dei suoi bisogni di assistenza per garantire l'inclusione scolastica, appare più utile che siano le commissioni stesse a definire la tempistica dell'eventuale revisione, in base alle situazioni dei singoli utenti;Pag. 70
    lo schema di decreto definisce in modo preciso i tempi tra domanda e accertamento (30 giorni), e tra accertamento e invio dei documenti necessari alle famiglie (altri 30 giorni), attraverso una gestione prioritaria delle domande, nell'ottica di accelerare i tempi di risposta ai bambini e alle famiglie, attualmente molto lunghi, senza tenere in debito conto che l'ostacolo vero è rappresentato dalla lunga tempistica per l'accesso degli utenti e delle famiglie ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza per la valutazione diagnostica, per la valutazione funzionale e per la presa in carico;
    i servizi di NPIA sono sottodimensionati e disomogenei sul territorio nazionale, ed hanno visto negli ultimi 10 anni un aumento delle richieste medio del 6-7 per cento annuo a fronte di una continua diminuzione delle risorse. Oggi riesce ad accedere 1 bambino/ragazzo ogni 2 che hanno necessità di un percorso diagnostico, 1 ogni 3 che hanno necessità di un percorso terapeutico, e vi sono tempi di attesa di mesi se non anni per le situazioni non urgenti. Il percorso di valutazione diagnostica e funzionale e la stesura di una relazione dettagliata in ottica ICF richiede non meno di 10 ore per ciascun utente da parte di un'equipe multi professionale;
    sarebbe auspicabile che la certificazione e la valutazione diagnostico – funzionale siano trasmesse alle Amministrazioni pubbliche direttamente, dopo aver acquisto l'autorizzazione da parte della famiglia, così ottemperando alla norma che prevede che l'invio delle documentazioni tra strutture pubbliche avvengano direttamente e non attraverso il cittadino;
    andrebbe prevista, inoltre, una unità multidisciplinare, composta, oltre ai medici, almeno da un pedagogista, uno psicologo, un operatore socio-sanitario, un docente, un educatore, alla quale, la quale, unitamente ai genitori, sia assegnato il compito di redigere il profilo funzionale del soggetto, nonché quello di elaborare il progetto individuale, ritenendosi certamente opportuno che alla commissione medica, così come definita nello schema di decreto, venga affidata esclusivamente la funzione di organo certificatore;
    lo schema di decreto all'esame non risolve nessuna delle criticità e, paradossalmente, rappresenta un passo indietro rispetto a un percorso che, seppur ancora problematico, costituiva una garanzia per i soggetti con disabilità e le loro famiglie, infatti nell'intento solo dichiarato di semplificare ed accelerare, in realtà il percorso viene burocratizzato, vanificando il lavoro di rete costruito negli anni dai diversi enti e istituzioni che oltre alla scuola sono coinvolti nel tema dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e dimenticando inoltre il ruolo strategico che all'interno del processo assumono a pieno titolo le famiglie;
    con riferimento all'articolo 8, si esprime totale contrarietà alla volontà di introdurre, per ciascuno degli Ambiti Territoriali, il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Come già espresso in premessa, a tali Gruppi sarà assegnato il compito di determinare le ore di sostegno, proponendo la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. Il Piano Educativo Scolastico (PEI), introdotto dall'articolo 11 del provvedimento, sarà redatto all'inizio dell'anno scolastico proprio con riferimento alle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. Con tutta evidenza, pertanto, si decide di affidare ad una realtà troppo lontana dai bisogni e dalle necessità delle famiglie un compito delicato, qual è la determinazione e valutazione delle reali esigenze dello studente disabile;
    all'articolo 12, comma 1, risulta incomprensibile la previsione dell'istituzione di «sezioni», in luogo dei ruoli, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, dei docenti per il sostegno didattico. Al comma 2 dello stesso articolo, risulta non accettabile la Pag. 71previsione per la quale i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Attraverso tale norma non si favorisce, infatti, la necessaria continuità didattica, in considerazione della possibilità per il docente di cambiare l'istituto di appartenenza, rafforzando incomprensibilmente il divario del vincolo temporale necessario ad avanzare la richiesta per la mobilità professionale rispetto a quello previsto per i docenti su posto comune;
    in materia di formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico, l'articolo 13 disciplina e definisce il corso di specializzazione per le attività per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevedendo, tuttavia, alcune disposizioni dal carattere certamente negativo. Al comma 3 risulta non condivisibile la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno 2019, accederanno al corso «esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria», escludendo così dallo stesso i docenti abilitati all'insegnamento nei rispettivi gradi di scuola. Analoga contrarietà si esprime in merito alla previsione del requisito di ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, per l'accesso al corso, da ritenersi assolutamente sproporzionato;
    altrettanto illogica appare la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, la quale dispone che al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 2019 potranno accedere esclusivamente gli aspiranti in «possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università», anche in considerazione delle evidenti contraddizioni e disomogeneità con le disposizioni previste dallo schema di decreto in materia di accesso ai ruoli della scuola secondaria, rendendosi senz'altro necessario un quadro normativo che risulti uniforme e coerente;
    con riferimento all'articolo 15, in materia di Formazione in servizio del personale della scuola, si ritiene apprezzabile la volontà di voler coinvolgere tutte le componenti del mondo scolastico, laddove si estende la partecipazione alle attività anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ovvero al personale ATA. Tuttavia il provvedimento risulterà del tutto inefficace in considerazione della volontà da parte dell'esecutivo di non assicurare risorse adeguate e idonee a garantire lo svolgimento delle attività di formazione, laddove viene prevista la realizzazione degli obiettivi «nel solo ambito delle risorse finanziarie disponibili»;
    all'articolo 16 non si condivide la disposizione di cui al comma 3, secondo la quale il Dirigente scolastico potrà proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo», ritenendosi prioritario prevedere la copertura dei posti vacanti e disponibili esclusivamente attraverso l'utilizzo di contratti a tempo in determinato, considerandosi ammissibile la possibilità prevista dalla norma esclusivamente con carattere di transitorietà, e limitatamente al solo arco temporale che precede l'inizio delle lezioni, al fine di garantire e assicurare la continuità necessaria;
    l'articolo 17, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università Pag. 72e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare;
    tuttavia, in materia di composizione dell'Osservatorio, così come disciplinata al comma 3 dello stesso articolo, si rileva con contrarietà la volontà di non includere i referenti regionali dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), consentendo così la valorizzazione dell'attività già promossa dal Ministero dell'Istruzione in materia di conoscenze, quali buone pratiche sull'inclusione e corsi di formazione, e risorse a favore dell'integrazione didattica dei disabili anche attraverso le nuove tecnologie;
    lo schema di decreto decide di ignorare del tutto la rete pubblica territoriale dei Centri Territoriali di Supporto per l'inclusione, istituendo, per ciascuno degli Ambiti Territoriali, il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), il quale presenta, tuttavia, funzioni del tutto differenti. Appare del tutto ragionevole ritenere come tali provvedimenti rischino di disperdere definitivamente il patrimonio di competenze ed esperienze, risultando pertanto necessario ripensare una loro inclusione all'interno della nuova organizzazione a livello di Ambito, inter-Ambito. I Centri Territoriali di Supporto svolgono da tempo la funzione di riferimento per le azioni Ministeriali in tema di inclusione, i quali andrebbero piuttosto supportati consentendo il semi-esonero dall'insegnamento e garantendo risorse economiche certe e strutturali. Essenziale, infine, risulta il monitoraggio dei CTS, indispensabile per supportarne adeguatamente il corretto e proficuo funzionamento;
    contrarietà, infine, si esprime alla volontà di non prevedere risorse aggiuntive e adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), ritenendosi del tutto inefficace la decisione di non assegnare risorse ulteriori per gli Enti locali attraverso un apposito fondo, limitando la copertura finanziaria alle risorse disponibili, depotenziando pertanto, l'erogazione dei servizi di assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione, nonché al servizio di trasporto;
   tutto ciò premesso e considerato,
  esprimono

PARERE CONTRARIO.

Marzana, Nesci, Di Benedetto, Giordano, Luigi Gallo, Di Vita, Simone Valente, Colonnese, Vacca, Grillo, Brescia, Mantero, D'Uva, Lorefice.

Pag. 73

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378.

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

  Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
   esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 28 febbraio e del 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378);
   udite le relazioni delle deputate Malpezzi (per la VII Commissione) e Carnevali (per la XII Commissione) nella seduta del 24 gennaio 2017;
   udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 28 febbraio e del 14 marzo 2017;
   visto il parere della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017;
   visto il parere del Comitato per la legislazione del 1o marzo 2017;
   uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali del 30 gennaio 2017,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1:
    a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'inclusione scolastica:
   a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
   b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
   c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.»;
    b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: «2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia degli alunni e degli studenti con disabilità nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.»;
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 1, le parole «agli alunni e agli studenti» siano sostituite dalle seguenti: «alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti»;
    b) al comma 1, dopo le parole «e garantire il diritto», siano aggiunte le seguenti: «alla cura,»;
    c) al comma 2, le parole «Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1,» siano soppresse;Pag. 74
    d) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 11» siano soppresse e, dopo le parole «Piano Educativo Individualizzato», siano aggiunte le seguenti: «(PEI) quale»;
   3) all'articolo 3:
    a) al comma 1, le parole «degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1» siano soppresse;
    b) al comma 2, lettera a), le parole degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto» siano soppresse;
    c) al comma 2, le lettere b) e c) siano invertite;
    d) al comma 2, lettera b), già c), sia sostituita dalla seguente: «b) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate;»;
    e) al comma 2, lettera d), le parole «22 alunni» siano sostituite dalle seguenti: «20 alunni»;
    f) il comma 3, sia sostituito dal seguente: «3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale ATA per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).»;
    g) al comma 4, le parole «60 giorni» siano sostituite dalle seguenti: «180 giorni». Conseguentemente, al medesimo comma 4, la parola «educativa» sia soppressa e, dopo le parole «destinato all'assistenza», siano aggiunte le seguenti: «per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto»; la parola «nel», sia sostituita dalla seguente: «nei»;
    h) al comma 5, alinea, dopo le parole «7 aprile 2014, n. 56», siano aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
    i) al comma 5, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;»
    j) al comma 5, lettera b), le parole «lettera c)» siano sostituite dalle seguenti: «lettera g)»; conseguentemente, dopo le parole «dell'articolo della», sia aggiunta la seguente: «citata»; dopo le parole «104 del 1992», sia aggiunta la seguente: «nonché»; le parole «n. 12 del 1998» siano sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998, n. 112;»;
    k) al comma 6, le parole «comma 4» siano sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera b)»;
    l) al comma 6, le parole «agli alunni e agli studenti con disabilità» siano soppresse;
   4) all'articolo 4:
    a) al comma 2, alinea, dopo le parole «di autovalutazione,», siano aggiunte le seguenti: « sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica»;
    b) al comma 2, lettera a), le parole «qualità del» siano sostituite dalle seguenti: «livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel»;Pag. 75
    c) al comma 2, lettera b), le parole «di cui all'articolo 10» siano soppresse;
    d) al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.»;
   5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

  1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: “1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente alla condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990”;
   b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: “Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8”.

  3.L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:
   a) un medico specialista della condizione di salute della persona o comunque da un esperto della patologia segnalata;
   b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
   c) un terapista della riabilitazione;
   d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

  4. Il profilo di funzionamento di cui al comma 2:
   a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;
   b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto Educativo Individualizzato;
   c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
   d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

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  5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.
  6. Con decreto adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:
   a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
   b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.»;
   6) gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;
   7) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

Art. 9.
(Progetto individuale).

  1.Il progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
  2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»;
   8) l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Piano educativo individualizzato).

  1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «, il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
  2. Il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dal presente decreto:
   a) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;
   b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
   c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
   d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;
   e) è elaborato ed è approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;
   f) è redatto entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è aggiornato al passaggio a una classe successiva e al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; Pag. 77
   g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.»;
   9) l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Piano per l'inclusione della scuola).

  1. Il Piano per l'inclusione della scuola:
   a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;
   b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
   c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.»;
   10) dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.
(Gruppi per l'inclusione territoriale).

  1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

Art. 15.

  1. Presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:
   a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
   b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;
   c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

  2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.
  3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.
  5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
  6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi Pag. 78livelli istituzionali sul territorio, è integrato:
   a) dalle associazioni rappresentative delle famiglie degli alunni con disabilità;
   b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

  7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e/o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
  9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio. Il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, si relaziona e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
  10. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, sono individuate scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento delle attività di formazione, supporto e consulenza alle reti delle istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale.”.

Art. 11-ter.
(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico).

  1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.
  2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.
  3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015»;
   11) con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno;
   12) l'articolo 14 sia soppresso;
   13) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «in particolare» siano aggiunte le seguenti: «a quelli»;
   14) all'articolo 16:
    a) nella rubrica, la parola «didattica» sia sostituita dalle seguenti «del progetto educativo e didattico»;
    b) al comma 3, dopo le parole «dello studente» siano aggiunte le seguenti «e l'eventuale richiesta della famiglia». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: «Le modalità attuative del presente comma, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazione al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 79e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131»;
    c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994».
   15) all'articolo 17:
    a) al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: «d-bis) fornire pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica»;
    b) al comma 3, dopo le parole «territorio nazionale» siano aggiunte le seguenti «nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti»;
   16) dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.»;
  e con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di:
    a) prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;
    b) sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo» con le seguenti: «ulteriori contratti a tempo determinato»;
    c) sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»;
    d) con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria.