CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
   rilevato che:
    l'articolo 12, comma 1, stabilisce che per il trasferimento temporaneo di persona detenuta o internata in Italia è necessario, ai sensi del comma 5, il consenso scritto della medesima persona, che si considera valido solo nel caso in cui questa abbia avuto la possibilità di conferire con il proprio difensore;
    la ratio del comma 5 deve essere individuata nell'esigenza di tutela dei diritti difensivi, per cui appare opportuno precisare che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire col difensore e non solamente una generica ed astratta possibilità di conferire;
    l'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, prevede che in caso di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede direttamente alla richiesta di assistenza tecnica in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato senza procedere alla richiesta per le indagini preliminari, al quale dovrà chiedere, senza alcuna precisazione dei termini, la convalida del provvedimento emesso;
    appare opportuno uniformare i tempi e le modalità del procedimento di convalida a quanto previsto dall'articolo 267, secondo comma, del codice di procedura penale, secondo cui in caso di urgenza il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato;
    all'articolo 23, che disciplina la comunicazione che le autorità giudiziarie nazionali devono dare alle autorità estere quando il dispositivo controllato si trovi in un altro Stato Parte della Convenzione, non è prevista al comma 1 – in aggiunta alle informazioni sull'autorità giudiziaria che procede, alle informazioni utili ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo da intercettare ed a quelle sulla durata prevista dell'intercettazione – l'indicazione del titolo di reato per il quale si procede, ritenendo presumibilmente che si tratti di un'informazione ricavabile dal provvedimento che dispone l'intercettazione;
    appare comunque opportuno prevedere che la comunicazione di cui all'articolo comma 23, comma 2, abbia per oggetto anche l'indicazione del titolo di reato per il quale si procede,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1) all'articolo 12, comma 5, le parole «la possibilità» siano sostituite dalle seguenti: «la concreta possibilità»;Pag. 91
  2) all'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, le parole da «provvede alla richiesta» fino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: «provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato»;
  3) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) sia inserita la seguente: a-bis) il titolo di reato per il quale si procede.