CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4286, di conversione in legge, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;
   considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
  rilevato che:
   l'articolo 10, prevede per il 2017 l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
   l'articolo 10 incide, oltre che sulla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», ascritta alla competenza esclusiva statale, anche sulla materia «politiche sociali», attribuita alla competenza regionale;
   tenuto conto che l'articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
   b) l'articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

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ALLEGATO 2

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina. (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina» approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;
   ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;
   preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;
   valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;
   tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;
   considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:
   l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni «sistema proporzionale» e «sistema su base proporzionale». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;
   l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale»;
   l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Pag. 250Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;
   ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;
   richiamati i propri pareri espressi in data 20 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017, nel corso delle precedenti letture del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE