CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Al comma 1, lettera b), numero 2 capoverso e-ter, dopo le parole: mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale integrato inserire le seguenti: nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 73. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 5. 125 del relatore

  All'emendamento 5. 125 del relatore, al capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.
0. 5. 125. 1. Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 5. 125 del relatore, al capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni con le seguenti: i Comuni, le Province e gli Enti locali e regionali interessati.
0. 5. 125. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.
  Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti.
5. 125. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 8. 96 del relatore

  All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere i capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-sexies;

Pag. 149

  Conseguentemente, al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-sexies.
0. 8. 96. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater, 1-sexies.
0. 8. 96. 2. Martinelli, Catanoso.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-bis sopprimere le parole: in esercizio e le parole: alla data di entrata in vigore della presente disposizione;.

  Conseguentemente:
   al comma 1-ter sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al comma 1-quater sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al comma 1-quinquies sopprimere le parole: già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al comma 1-sexies sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al comma 1-septies sopprimere le parole: esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   al comma 1-octies sopprimere la parola: presenti;
0. 8. 96. 4. Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano nelle medesime aree.
0. 8. 96. 3. Manfredi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-ter, sostituire le parole: delle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
0. 8. 96. 5. Vella, Crimi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-sexies, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: nelle aree contigue.
0. 8. 96. 6. Vella, Crimi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-septies, dopo le parole: I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti aggiungere le seguenti: e carbondotti.
0. 8. 96. 7. Vella, Crimi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
0. 8. 96. 8. Vella, Crimi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore sopprimere il capoverso 1-octies.
0. 8. 96. 9. Castiello, Grimoldi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, al capoverso 1-octies.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies, introdotti all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dal presente articolo, e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, i titolari delle Pag. 150autorizzazioni che abbiano versato somme o sostengono obblighi per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi con l'ente gestore o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, hanno titolo a detrarre tali somme e costi di realizzazione dai contributi ivi previsti. Ai fini della detrazione l'esercente è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute o da sostenere all'autorità competente.
0. 8. 96. 11. Manfredi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, dopo il capoverso 1-octies.1, inserire il seguente:
  1-octies.2. Dall'entrata in vigore del presente disposizione al fine di tutelare la naturalità delle aree protette è vietato l'ampliamento delle concessioni di cui al comma 1-bis e 1-octies, delle autorizzazioni di cui al comma 1-ter e 1-septies e degli impianti di produzione di cui al comma 1-quater e 1-sexies del presente articolo.
0. 8. 96. 12. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 8. 96 del relatore, nella parte conseguenziale, dopo le parole: conseguentemente, all'articolo 28 comma 2 inserire le seguenti: dopo le parole «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».
0. 8. 96. 13. Manfredi.

  Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-octies con i seguenti:
  1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile Pag. 151diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
  1-octies.1. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. 96. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente: n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere in veste di finanziatori e/o intermediari anche gli istituti di credito, nonché le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata.
28. 5. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.
*4. 62. (nuova formulazione) Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.
*4. 33. (nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 5.

  Al comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 2 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    «h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
    h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari».

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 3, inserire i seguenti:
   3-bis)
al comma 3 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
    «g-bis) l'attività di eliski»;
   3-ter) la lettera h) è soppressa.
5. 114. (nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:
   3-bis) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi;».
5. 101. Tino Iannuzzi, Realacci, Braga, Capozzolo, Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, inserire le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 85. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 153

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 79. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, secondo periodo, dopo le parole: Comunità del parco, aggiungere le seguenti: e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco.
*5. 56. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «6, quarto periodo, sostituire le parole: e in ogni caso allo scadere del suddetto termine con le seguenti: allo scadere del suddetto termine, entro i successivi 30 giorni.
5. 105. (nuova formulazione) Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis, terzo periodo sostituire le parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le seguenti: residenti nel parco o nelle aree contigue.

  Conseguentemente, alla lettera f), capoverso «Art. 32, comma 2, sostituire le parole: aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua con le seguenti: residenti nel parco o nell'area contigua.
5. 100. Ginoble, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre, il piano, in attuazione della Direttiva 2009/128 CE, dovrà prevedere, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
5. 98. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.
*5. 89. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: presso le sedi dei comuni, inserire le seguenti: ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco,.
*5. 66. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.
**5. 90. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5, dopo le parole: previa diffida ad adempiere aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni.
**5. 67. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

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  All'emendamento 5.125 del relatore, al capoverso 1-bis primo periodo, sopprimere le parole: promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette.
0. 5. 125. 1. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
  8-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il piano del parco di cui al comma 1 promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa, promosse dagli enti gestori delle aree naturali protette. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ente parco definisce su base convenzionale con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e comunitaria e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti».
5. 125. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In presenza di piano del parco e regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'ente parco. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.
6. 20. (nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

  All'emendamento 8.96 del relatore, al capoverso 1-septies, dopo le parole: i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti aggiungere le seguenti:, carbondotti.
0. 8. 96. 7. Vella, Crimi.

  Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-octies con i seguenti:
  1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti Pag. 155alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
  1-octies. 1. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. 96. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 1-duodecies, secondo periodo, dopo le parole: requisiti minimi di qualità aggiungere le seguenti: e di ecocompatibilità.
8. 35. Zaccagnini, Zaratti, Kronbichler.

Pag. 156

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente:
  1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, e sono destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
8. 88. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge.
9. 64. (nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:
  «Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall'articolo 9, comma 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, Pag. 157altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
  3. L'Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei Conti, l'Ente trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.
  4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano».
9. 01. (nuova formulazione) Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.
  2. Detto regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 02. (nuova formulazione) Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Divieto di introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in Pag. 158tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.
  2. Detto regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 03. (nuova formulazione) Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario, anche con il concorso delle altre componenti del SNPA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.
10. 2. Zaccagnini, Zaratti.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
11. 7. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Nicchi.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il seguente:
  12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico.
12. 12. Il Relatore.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  6. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 11. Giovanna Sanna.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore»;Pag. 159
   b) al comma 2, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001».
*16. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 29, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore»;
   b) al comma 2, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001».
*16. 2. Morassut.

ART. 17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Sanzioni).

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
  2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.
  3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 689 del 1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.
  5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a Pag. 160provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
  6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
  7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
  8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
  10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
  11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
  12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo.
17. 1. Mazzoli, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 31 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

  1. Dal 1o gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 384».
17. 01. Mazzoli.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
* 18. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
* 18. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 33, comma 3, dopo le parole: da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) aggiungere le seguenti:, da un rappresentante Pag. 161dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).
18. 6. Il Relatore.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ape – Appennino parco d'Europa).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, in attuazione dell'articolo 1-bis «Programmi nazionali e politiche di sistema» della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Ape, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.
19. 01. (nuova formulazione) De Menech, Mariani.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia, a criteri che dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.
23. 2. Bonomo, Pellegrino, Plangger.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»).

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale di cui rispettivamente all'articolo 18 e all'articolo 25 della presente legge, individuando i temi strategici da condividere, le azioni da realizzare in maniera congiunta.
  2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
  3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 01. (nuova formulazione) Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 26.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.
*26. 15. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere definiti ulteriori criteri con le seguenti: sono definiti nel dettaglio i criteri.
*26. 7. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Nicchi.

Pag. 162

ALLEGATO 3

5-10776 Covello: Stato di attuazione dei progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della S.S. 55106 Jonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai quesiti posti, la società ANAS ha riferito quanto segue.
  Nella regione Calabria ANAS gestisce una rete stradale di 1414 km ai quali vanno aggiunti i 295 chilometri, su un totale di 443, relativi all'Autostrada A2 del Mediterraneo.
  Attualmente sono in corso i seguenti interventi:
   SS 182 delle Serre Calabre:
    Tronco 1o – lotto 2o da A3 svincolo Serre a SP Fondo valle del Mesima;
    Tronco 1o – lotto 1o – 2o stralcio da SP Fondo valle Mesima a Viadotto Scomari;
    Tronco 3o – lotto 2o da località Cimbello a bivio Montecucco, per un importo di 35 milioni di euro, la cui apertura al traffico è prevista entro marzo 2017;
   SS 534 di Cammarata e degli Stombi Megalotto n. 4 – dallo svincolo di Sibari (SS 106) allo svincolo di Firmo (A3), per un importo di 143 milioni di euro finanziato con fondi PON 2007-2013 e ultimazione prevista per maggio 2017;
   SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2o stralcio – parte A, importo 28,8 milioni di euro e ultimazione prevista per dicembre 2018;
   SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2o stralcio – completamento lotto 2 (LF1), importo 7,6 milioni di euro, in via di ultimazione;
   SS 106 Jonica – interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000, 2o stralcio – completamento lotto 2 (LF2), importo 6 milioni di euro, in via di ultimazione;
   SS 106 Jonica – razionalizzazione della viabilità in corrispondenza dei Torrenti Munita, Ponzo, Vodà, Gallipari, Alaco, importo 3,6 milioni di euro, in via di ultimazione;
   SS 106 Jonica – lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750, importo 82,3 milioni di euro e ultimazione prevista per marzo 2018;
   SS 106 Jonica – megalotto 1 Marina di Gioiosa-Ardore Marina, l'appalto per la realizzazione di detto tratto comprendeva inizialmente la costruzione di un tronco stradale a sud dello svincolo di Gerace. In seguito all'esproprio dei terreni dopo l'avvio dei lavori, lungo il tratto stradale sono stati rinvenuti importanti resti archeologici, oltre a discariche di rifiuti; i tempi per la risoluzione di tale significativa interferenza hanno reso necessario procedere allo stralcio delle opere. Attualmente l'intervento di completamento è previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, ma in attesa di reperire i fondi necessari è stata prospettata la realizzazione di un collegamento viario diretto con la SS 106 storica, più funzionale dell'attuale, inserendo tale intervento nel Contratto di programma 2016-2020 in via di approvazione da parte del MIT.

Pag. 163

  Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale, importo 105 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dalla legge di stabilità 2014.
  In merito agli ulteriori interventi:
   appaltati con progettazione in corso a cura dell'impresa;
   di prossimo avvio;
   inseriti nello schema di piano pluriennale 2016-2020;
   di manutenzione straordinaria, considerata l'esiguità dei tempi, allego scheda dettagliata di approfondimento (allegato n. 1).

Interventi appaltati con progettazione in corso a cura dell'impresa.

  Nuova SS 106 Jonica – megalotto 3 (Sibari – Roseto Capo Spulico), importo 1.218 milioni di euro, finanziato in parte per un importo di circa 969,4 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la prima tratta (dal km 0+000 al km 18+863), il progetto approvato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ottempera a tutte le prescrizioni rilasciate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il 21 settembre 2007 (parere n. 206) e della delibera CIPE n. 103/2007.
  Per la seconda tratta (dal km 18+863 a fine intervento), il progetto definitivo è in corso di revisione secondo le indicazioni del CIPE scaturite a seguito della citata seduta del 10 agosto 2016 e in coerenza con quanto richiesto nella nuova istruttoria del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 15 luglio 2016.
  Il processo di revisione avviene in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni culturali, che partecipano a specifici tavoli tecnici. Tuttavia, recentemente, a valle di alcuni rilievi della Corte dei conti che riguardavano anche la divisione del megalotto in due tratti a fronte della precedente approvazione di un progetto unico, il MIT ha ritenuto opportuno ritirare la delibera di approvazione del progetto, che – come accennato – definiva approvabile il solo primo tratto richiedendo modifiche per il secondo. Si sta, comunque, procedendo all'elaborazione di una proposta progettuale che contemperi le prescrizioni del Consiglio Superiore e dei Ministeri coinvolti:
   SS 106 Jonica – lavori di costruzione della SS 106 Jonica (E90) Cat. B dall'innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico. Megalotto 3–2a fase funzionale di completamento (dal km 9+800 al km 23+800), importo 150 milioni di euro con appaltabilità connessa all'intervento principale a cui questo conferisce ulteriori risorse economiche e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico Anas.

Interventi di prossimo avvio.

  Autostrada A3 SA-RC – messa in sicurezza del tratto dal km 433+785 svincolo di Campo Calabro (escluso) al km 442+077 svincolo di S. Caterina (incluso), importo 58,2 milioni di euro. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 21 dicembre 2016, ma un contenzioso impedisce l'avvio delle attività;
   SS 182 delle Serre Calabre – tronco 5o lotto 3-bis – bretella per Petrizzi – completamento, importo di 2,7 milioni di euro. A seguito della rescissione contrattuale in danno nei confronti dell'impresa TECNOVESE è stato elaborato il progetto per l'appalto dei lavori di completamento; sono in corso le fasi di collaudo propedeutiche alle procedure di gara.

Interventi inseriti nello schema di piano pluriennale 2016-2020.

  Appaltabilità prevista nel 2017:
   SS 18 Tirrena Inferiore – lavori occorrenti per la costruzione di una rotatoria a raso al km 386+000 (località Acconia di Curinga), importo 2,3 milioni di euro, Pag. 164finanziato con fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria e appaltabilità prevista per 2017;
   SS 106 Jonica – realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide, importo 2,5 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria con appaltabilità prevista entro il 2017;
   SS 106 Jonica – lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 – prolungamento Locri, importo 40 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
   SS 106 Jonica – lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km 17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità, importo 2,8 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;
   Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale inclusi svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud, importo 652 milioni di euro, finanziato con fondi da legge di stabilità 2014 (211 milioni di euro), decreto Sblocca Italia (419 milioni di euro), Fondi SA-RC (22 milioni di euro) con appaltabilità prevista a partire dal 2017 per gli interventi più semplici;
   Autostrada A3 SA-RC – realizzazione del Collegamento Scilla – Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal km 423+300 al km 427+000, importo 14 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2017 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS.

Appaltabilità prevista nel 2018.
   SS 182 delle Serre Calabre – tronco 1o lotto 1o stralcio 1o – completamento: superamento del cimitero di Vazzano, importo 6,5 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento sul Fondo Unico ANAS;
   SS 182 delle Serre Calabre – tronco 1o lotto 1o stralcio 2o – completamento: superamento del colle dello Scomari, importo 14,4 milioni di euro finanziato con fondi derivanti da APQ Calabria (14,3 milioni di euro) e Contratto di programma 2015 (0,1 milioni di euro), appaltabilità prevista per il 2018;
   SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 1o tronco, importo 290 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;
   SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 3o tronco, importo 80,7 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   SS 106 Jonica – variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio), importo 150 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico ANAS;
   SS 106 Jonica – manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice), importo 25 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – macrolotto 3 – parte 2 dal km 153+400 al km 173+900 – Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali. Si tratta di interventi complementari all'ammodernamento dell'autostrada A3, richiesti in sede di iter autorizzativo. L'investimento previsto è pari a Pag. 16527 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2018 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo Unico.

Appaltabilità prevista nel 2019.
   SS 182 tronco 2o: lavori di costruzione della variante alla SS 182 – lotto unico da Vazzano a Vallelonga, importo 128,4 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   SS 182 tronco 5o lotto 4o stralcio 1o: svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano, importo 80,1 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Contratto di programma 2015;
   SS 182 tronco 5o lotto 4o stralcio 2o: svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano, importo 54,6 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Contratto di programma 2015;
   SS 106 Jonica – tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – messa in sicurezza – 2o tronco, importo 80 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Strada Longobucco – Mirto – Crosia completamento; Raccordo SS 106: collegamento viario ponte di Cropalati – SS 106 Jonica Mirto – V lotto, importo 21,8 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo Calabro – S. Onofrio), importo 163,2 milioni di euro, finanziato per la sola progettazione (0,3 milioni di euro) dal Contratto di programma 2015 e programmato con appaltabilità prevista per il 2019;
   UC48 – Autostrada A3 SA-RC – interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500, importo 198 milioni di euro, finanziato per la sola progettazione (0,2 milioni di euro) dal Contratto di programma 2015 e programmato con appaltabilità prevista per il 2019;
   Autostrada A3 SA-RC – messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della ex SS 112 nel tratto dall'abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte al bivio Solano, importo 7,1 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – collegamento tra lo svincolo di San Mango d'Aquino e la SS 18, importo 15 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro, importo 10 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente – Paravati, importo 20 milioni di euro, con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della SS 105 di accesso allo svincolo autostradale A3 con abitato di Castrovillari, importo 6 milioni di euro con appaltabilità prevista per il 2019 e ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

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Appaltabilità prevista nel 2020.
   SS 182 tronco 5o lotto 5o: svincolo Satriano-svincolo Soverato, importo 65,4 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – svincolo di Laureana Borrello al km 377+750, importo 38 milioni di euro, programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (svincolo di Scilla km 423+300), importo 10 milioni di euro, finanziato con fondi derivanti dal Contratto di programma 2015 e appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente, importo 25 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – collegamento dello svincolo di Montalto Uffugo alla SS 660, importo 50 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – realizzazione nuovo svincolo di Rogliano (km 273+800), importo 20 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000, importo 60 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
   Autostrada A3 SA-RC – viabilità complementare – nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro – Archi (Orti), importo 216 milioni di euro programmato con appaltabilità prevista per il 2020.

Manutenzione straordinaria.

  Principali interventi in corso:
   SS 682 Jonio-Tirreno. Lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione e ripristino dell'impianto di ventilazione della galleria Limina – importo 4,79 milioni di euro, finanziato con il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia);
   SS 280 dei due mari. Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del decreto-legge n. 264 del 2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea. Galleria Sansinato – importo 7,48 milioni di euro, finanziato con decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare).

Principali interventi programmati.

  SS 107 «Silana Crotone» Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS 107 (I stralcio) – importo 3,82 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi del Contratto di Programma 2016;
  SS 18 Tirrena Inferiore. Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientemente degli impianti della galleria Coreca al km 346+655 – importo 4,70 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi del decreto-legge n. 133 del 2014 cosiddetto Sblocca Italia;
  SS 280 dei due mari. Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del decreto-legge n. 264 del 2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea. Galleria Marcellinara – importo 5,44 milioni di euro, finanziamento a valere sui fondi della legge n. 147 del 2013 (Stabilità 2014).

A2 autostrada del Mediterraneo.

  Il Piano di manutenzione programmata, già avviato e interamente finanziato Pag. 167con un investimento di oltre 1 miliardo di euro, interesserà 58 km di autostrada.
  Si svilupperà nel quinquennio 2016-2020 e riguarderà, nel dettaglio, le tre seguenti tratte autostradali:
   dal km 185+000 al km 206+500 (circa 21,5 km), tra lo svincolo di Morano Calabro e lo svincolo di Firmo/Sibari;
   dal km 259+700 al km 286+000 (circa 26 km), tra lo svincolo di Cosenza sud e lo svincolo di Altilia;
   dal km 337,800 al km 348,600 (circa 11 km), tra lo svincolo di Pizzo Calabro e lo svincolo di Sant'Onofrio.

  Il Piano consiste, in via principale, nel rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica verticale e orizzontale; nell'installazione di nuove barriere e di reti di protezione sui viadotti; nell'adeguamento degli impianti di alcune gallerie; nell'installazione di nuovi impianti tecnologici e d'illuminazione degli svincoli; nell'incremento delle piazzole di sosta lungo le due carreggiate.

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ALLEGATO 4

5-10779 Pastorelli: Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e completamento della S.S. 4 Salaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riferisce ANAS, gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per la SS 4 Salaria nel territorio laziale ammontano a 16,25 milioni di euro, come riportato in tabella A che deposito agli atti.
  Per quanto concerne le nuove opere, ad oggi sono previsti due interventi.
  Il primo, SS 4 via Salaria – Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000, con progetto preliminare approvato per un importo di 69,17 milioni di euro, intervento inserito nello schema di piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 e previsione di appaltabilità per il 2020. Attualmente il finanziamento disponibile è pari a 60,24 milioni di euro, di cui 60 milioni a carico di fondi della Regione Lazio e 240.000 euro per la progettazione a valere sui fondi del Contratto di programma ANAS 2014.
  Il progetto riguarda lo stralcio funzionale individuato nell'ambito dello studio per il potenziamento della SS 4 Salaria dallo svincolo di Passo Corese (SS 4 dir) a Rieti (Colle Giardino), comprendente la messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 e l'adeguamento della piattaforma esistente.
  L'intervento, che si sviluppa per 8 km dalla rotatoria Ponte Buida alla rotatoria finale sullo Svincolo di Turano, prevede l'adeguamento della piattaforma della esistente ad una assimilabile alla categoria stradale B (strada extraurbana principale) di larghezza tuttavia ridotta con adozione di corsie supplementari per veicoli lenti, sia in discesa che in salita. La sezione stradale, larga complessivamente 20,30 metri risulta a doppia carreggiata separata da una barriera spartitraffico, con due corsie per senso di marcia.
  L'intervento prevede anche la messa in sicurezza delle intersezioni stradali e la loro razionalizzazione, completate con impianti di illuminazione; è prevista, inoltre, la realizzazione di un sistema per il controllo della velocità.
  In merito al secondo intervento, SS 4 via Salaria – Lavori di adeguamento in sede dalla piattaforma stradale al tipo C1 tratto tra il bivio di Micigliano e l'inizio della Galleria Gole del Velino, questo ricade nel territorio reatino, per un estesa di circa 4 km tra il bivio di Micigliano (km 113+200) e la galleria Gole del Velino (km 117+000).
  Quest'opera si sviluppa in destra idrografica del fiume Velino, a mezza costa, lungo la fascia detritica situata ai piedi di imponenti ammassi rocciosi, nel territorio del comune di Micigliano e del comune di Posta.
  Le opere principali consistono in chiodature profonde, muri di sottoscarpa, terre rinforzate, opere di attraversamento e 2 gallerie naturali: la San Quirico (lunghezza 890 m) e la Sant‘Angelo (lunghezza 140 m).
  Nonostante le note difficoltà dell'appaltatore, sia giudiziarie che economiche, i lavori, seppur in ritardo, procedono verso il completamento previsto entro il corrente anno e lo stato di avanzamento è pari circa all'80 per cento.
  Per quanto riguarda, infine, gli investimenti relativi ai lavori di ripristino e messa in sicurezza, già attivi o in fase di attivazione, dei tratti della citata statale su cui insistono i comuni laziali interessati dal recente evento sismico, il 1o stralcio di interventi ammonta a 22,6 milioni di euro, come si evince dalla tabella B che deposito agli atti.

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ALLEGATO 5

5-10778 Pellegrino: Realizzazione del II Lotto della tangenziale Sud di Udine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai quesiti posti, ANAS fa presente che il tratto stradale citato non è ricompreso nei tratti di rete stradale gestiti dalla medesima società.
  In via generale, informo che i competenti uffici del MIT stanno procedendo ad una revisione della rete di interesse nazionale per ridisegnare la rete di propria competenza e quindi anche la SS 13 è ad oggi di oggetto di valutazione.
  La proposta di revisione è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico dello Stato, la cui espressione risulta di notevole rilevanza al fine di pervenire ad un «ridisegno» della viabilità nazionale coerente con le esigenze e le strategie del Paese.

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ALLEGATO 6

5-10777 Mannino: Regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto è stata interessata l'ANAC, che ha precisato quanto segue.
  Il question time in esame si sofferma sul ruolo, le funzioni e la nomina del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni ai sensi del nuovo Codice, rappresentando che per effetto dell'entrata in vigore delle Linee guida dell'ANAC recanti La nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni sono state superate le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come del resto chiarito anche con le precisazioni fornite dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 14 dicembre 2016.
  L'interrogante chiede al Governo se non ritiene necessario prevedere l'introduzione di un regime transitorio che disciplini eventuali criticità nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
  A tale proposito, si rappresenta che il suddetto comunicato chiariva che le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta contestualmente all'atto di avvio della procedura di gara.
  Per i casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l'indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum. Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).
  Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente.