CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l));
   considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;
   rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;
   considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;
   tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-Pag. 431istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
   b) si valuti l'opportunità di consentire ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale di polizia locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il turn over;
   c) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

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ALLEGATO 2

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4310, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l));
   considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in materia di politiche pubbliche in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i diversi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, che si concretano nelle forme dell'accordo e in strumenti di natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;
   rilevato che l'articolo 6 prevede l'istituzione nelle Città metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all'analisi, valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica sicurezza;
   considerato che, al fine di conferire massima efficacia alle nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana e di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, appare opportuno allentare i vincoli alle assunzioni del personale di polizia locale, per il quale si è registrato negli ultimi anni un sensibile aumento dell'età media del personale in servizio;
   tenuto conto che appare opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti dal decreto-legge in esame;
   2) si consenta ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire procedure concorsuali o di procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei già formate per l'assunzione di personale di polizia locale a Pag. 433copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano il turn over;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si valuti l'opportunità di coordinare l'attività del neo-istituito comitato metropolitano con quella del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere e finanziare un programma nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (S. 1367).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1367, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;
   rilevato che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie:
    a) «ordine pubblico e sicurezza», con particolare riferimento alle molteplici disposizioni volte ad assicurare l'incolumità dei praticanti l'attività sportiva, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione (cfr. in proposito la sentenza n. 428 del 2004 della Corte costituzionale che nel respingere le censure avverso la disciplina statale riguardante la circolazione veicolare, dettata dal Codice della strada, per molti aspetti assimilabile al transito nell'ambito degli impianti sportivi in esame, stabilisce che essa, essendo finalizzata ad «assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (...) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'articolo 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza»; cfr. altresì sentenze n. 223 del 2010 e n. 77 del 2013);
    b) «ordinamento sportivo», con riguardo all'utilizzazione di impianti sportivi, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. la sentenza n. 424 del 2004, in cui ad avviso della Corte costituzionale «non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione» e che «ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003)»);
   rilevato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono essere richiamate le materie «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (così per le disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria e responsabilità civile per danni), nonché «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  preso atto che:
   il provvedimento detta, in prevalenza, disposizioni di principio, demandando alle Regioni e alle Province autonome la disciplina di dettaglio;
   ai sensi dell'articolo 15, comma 1-quinquies, talune disposizioni attuative Pag. 435(riguardanti, fra le altre, le modalità di accertamento delle sanzioni e irrogazione delle stesse, la dotazione minima del personale di vigilanza degli impianti, le modalità di formazione dei soggetti incaricati della vigilanza) sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, in riferimento al quale – in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia – si prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata (cfr., ex multis, sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003);
  considerato che:
   l'articolo 13, pur consentendo alle Regioni e Province autonome di introdurre sanzioni per condotte diverse rispetto a quelle sanzionate nella legge, limita l'ambito di intervento del potere sanzionatorio dei predetti enti territoriali, rispetto alla normativa vigente;
   tale potere sanzionatorio infatti non potrà più esercitarsi con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di velocità (articolo 9 della legge n. 363 del 2003), precedenza (articolo 10), sorpasso (articolo 11), incrocio (articolo 12), stazionamento (articolo 13), transito e risalita (articolo 15) e transito dei mezzi meccanici (articolo 16);
   ritenuto opportuno non limitare eccessivamente il potere sanzionatorio delle Regioni, ferma restando l'esigenza di garantire l'applicazione di sanzioni minime idonee ad un'effettiva funzione di deterrenza rispetto a condotte che pongono a rischio la sicurezza dei praticanti gli sport invernali, nonché di assicurare discipline sanzionatorie uniformi specie nei comprensori sciistici transregionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito un'eventuale riformulazione dell'articolo 13 nel senso indicato nelle premesse, eventualmente prevedendo – specie se si dovesse ritenere irrinunciabile l'esigenza di garantire una disciplina sanzionatoria uniforme a livello nazionale – un coinvolgimento della Conferenza unificata sull'atto diretto a quantificare le sanzioni per le condotte vietate dalla legge n. 363 del 2003.