CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3980, recante l'autorizzazione alla ratifica di sei accordi di cooperazione in ambito culturale, scientifico, tecnologico e dell'istruzione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia;
   riaffermato il principio che, anche in sede di attuazione del nuovo Accordo con gli Emirati Arabi Uniti in campo culturale, artistico e di protezione del patrimonio artistico, l'Italia debba farsi promotrice di un'azione di salvaguardia e promozione delle tematiche dei diritti umani, coerentemente con la strategia condotta dal nostro Paese a livello internazionale,
   delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 14/2017, recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310 Governo);
   osservato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 50, commi 7 e 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contigibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, prevedendo che il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
   rilevato che la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e che il ricorso a questo strumento è ammesso al solo fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;
   sottolineato che tali ordinanze non contingibili e urgenti devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni;
   osservato che, quanto all'attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, nella giurisprudenza costituzionale è stato più volte sottolineata la necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi sia osservato il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; in particolare, con la sentenza n. 115/2011, la Corte, a proposito della configurabilità del potere del sindaco di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, deve rispettare il principio di riserva di legge relativa (articolo 23 della Costituzione), il principio di imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione) e il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione),
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito che sia inserito nella disciplina un richiamo alla necessità di assicurare parità di trattamento degli esercizi commerciali insistenti sul medesimo territorio, garantendo altresì il rispetto del principio di concorrenza;
   b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), valutino le Commissioni di merito la possibilità di inserire anche gli esercizi in cui è autorizzato il gioco con vincite in denaro tra le tipologie di attività commerciali oggetto di ordinanze sindacali, al fine di una maggiore efficacia delle finalità della legge.