CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (Atto n. 383).

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

  Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 26 gennaio, 21 febbraio, 2 e 8 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383);
   uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;
   preso atto che lo schema del decreto legislativo è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti nella delega e cioè «il riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero», pertanto non si tratta di una riforma globale del settore;
   considerato che il decreto in oggetto prevede un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero;
   rilevata l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale delle normative riguardanti le scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire una maggiore coerenza, una più diretta adesione alle realtà geopolitiche e culturali nelle quali l'intervento ricade, un aggiornamento dell'offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;
   valutato che, in presenza dei tanti soggetti attuatori delle iniziative previste dal decreto e del coinvolgimento nella gestione di tre diversi Ministeri, sarebbe opportuno prevedere una cabina di regia, al fine di superare la frammentarietà delle azioni e di creare un sistema efficiente per la promozione del made in Italy all'estero;
   preso atto che lo schema di decreto contiene diverse disposizioni sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale direttivo, docente ed amministrativo, che di norma rientrerebbero nella contrattazione nazionale;
   espresso apprezzamento per l'obiettivo di inquadrare il modello formativo proposto in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui valori dell'inclusione e dell'interculturalità, nonché per la priorità riconosciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno del bilinguismo e all'impegno di integrare l'insegnamento dell'italiano negli ordinamenti scolastici locali;
   rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraversati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopolitiche di interesse strategico per l'Italia, alle diverse possibilità di intreccio con le normative e i sistemi scolastici locali, all'evoluzione sociale e culturale delle comunità Pag. 150italiane all'estero, ormai profondamente integrate nelle realtà di insediamento;
   sottolineata l'esigenza di un più duttile adeguamento del sistema formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situazioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli piramidali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a realizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul «mercato linguistico» con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;
   rilevata l'esigenza che sia formalmente enucleato dalla generica dizione «soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo» il profilo formativo, organizzativo e giuridico degli enti gestori che organizzano corsi di lingua italiana, in larga prevalenza integrati nei sistemi scolastici locali e a costi molto più contenuti rispetto ad altre tipologie di intervento;
   evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didattiche, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 e ovunque ricorrano nel testo, le parole «scuole amministrate dallo Stato» siano sostituite dalle seguenti: «scuole statali»;
   2) il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato ovunque si parli di «soggetti senza fini di lucro» e sia previsto, a garanzia e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca il loro profilo formativo, giuridico e organizzativo;
   3) all'articolo 5 si preveda, in caso di sostituzione del dirigente scolastico da parte del docente, la possibilità dell'esonero dall'insegnamento, limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico e se sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 17, comma 1;
   4) all'articolo 6, comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a «riconoscere» siano sostituite dalle seguenti: «Con decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta»;
   5) gli elenchi del personale selezionato da destinare all'estero siano sostituiti dalle graduatorie dell'ordinamento attuale, garantendo la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione, in modo da rendere evidenti ed oggettivi i criteri di valutazione dei titoli e degli eventuali colloqui;
   6) sia soppresso l'articolo 36;
   7) siano modificati gli articoli 5 e 37, con riguardo alla gestione contabile delle scuole statali all'estero, prevedendo che la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscano nel bilancio della scuola;
   8) all'articolo 37, si precisi che «all'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il riferimento alla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intende fatto al presente decreto legislativo»;
  e le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere una cabina di regia tra il Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) si valuti altresì l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: «della lingua», le seguenti: «e della cultura»;Pag. 151
   c) all'articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa, si valuti l'opportunità di prevedere che esso sia trasmesso alla rappresentanza diplomatica, sopprimendone il parere preventivo;
   d) all'articolo 13, si valuti l'opportunità che le parole «fondamentali del profilo culturale e professionale» siano sostituite dalle seguenti: «culturali e professionali fondamentali»;
   e) per quanto riguarda la durata del servizio all'estero, si valuti l'opportunità di prevedere due periodi di sei anni scolastici consecutivi, separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
   f) all'articolo 18, comma 2, lettera c), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e anche come lingua straniera (LS)»;
   g) all'articolo 24, comma 2, le parole da «nei casi» fino a «del 2001» siano sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,»;
   h) al medesimo articolo 24, comma 3, alle parole: «I procedimenti» siano premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2,».
  Conseguentemente, le parole «di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001» siano soppresse.
   i) all'articolo 28, ove sussistano differenze di trattamento economico del personale scolastico all'estero rispetto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia valutata la possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest'ultimo;
   j) l'utilizzazione delle 50 unità aggiuntive del contingente non sia limitato all'insegnamento delle discipline o materie integrative e sia eliminato il limite delle 10 unità per il personale destinato al sostegno;
   k) si preveda un trattamento economico del personale a tempo determinato non dissimile da quello previsto per il personale a tempo indeterminato;
   l) sarebbe opportuno, altresì, definire più chiaramente le caratteristiche e le funzioni delle previste «associazioni senza fini di lucro», allo scopo di assicurare la qualità dell'insegnamento linguistico-culturale da queste svolto.