CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (C. 4135 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 4135, approvato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato;
   considerato che le diverse disposizioni del provvedimento attengono alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza esclusiva statale, nonché alle materie «professioni» e «tutela della salute», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   rilevato altresì che l'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, individuando gli specifici compiti dello sportello, afferendo alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
   sottolineato infine che l'articolo 14-ter prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale, incidendo pertanto, – oltre che sulla materia «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale – sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», di competenza regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di assicurare idonee risorse ai Centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 9, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle Regioni nel fornire il servizio;
   b) all'articolo 14-ter, si valuti l'opportunità di integrare il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con rappresentanti degli enti territoriali.

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ALLEGATO 2

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale (S. 2705 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto della immigrazione illegale»;
   rilevato che il decreto legge è prevalentemente riconducibile alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), l) e h), della Costituzione;
   considerato che:
    ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), è demandata ai prefetti, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione, la promozione della partecipazione, su base volontaria, dei richiedenti protezione internazionale;
    si prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, possano predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo; i progetti dei Comuni che prestano servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse;
    tale disposizione è riconducibile, per molti aspetti, alla disciplina dei lavori socialmente utili;
    in riferimento a quest'ultima, la Corte costituzionale ha affermato che essa, «concernendo la tutela del lavoro e le politiche sociali, nel contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di attività», «si colloca all'incrocio di varie competenze legislative, di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione» (sentenza n. 219 del 2005). Nello specifico, la Corte sottolinea che detta disciplina «evoca sia la materia delle politiche sociali, di sicuro compresa nella competenza regionale residuale di cui al quarto comma dell'articolo 117 (sentenza n. 427 del 2004), sia quella della «previdenza sociale», attribuita invece alla competenza esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera o), dello stesso articolo» (ibidem);
    la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza delle Regioni le iniziative riguardanti l'integrazione sociale degli immigrati, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato riferita «alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale», affermando che «lo stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni il compito di adottare misure di «integrazione sociale» nell'ambito «delle proprie competenze» secondo Pag. 141quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (sentenza n. 50 del 2008);
    nei casi di concorrenza di competenze, la consolidata giurisprudenza costituzionale impone il rispetto del canone della «leale collaborazione», che richiede la predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (cfr. ex pluribus, sentenza n. 50 del 2005);
    appare opportuno che sia assicurato un maggiore coinvolgimento delle Regioni in ordine all'attuazione della disposizione in esame (rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'attività dei consigli territoriali per l'immigrazione), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse destinate ai progetti presentati dai Comuni riguardanti le menzionate attività di utilità sociale;
   considerato infine che:
    l'articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;
    secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010);
    appare tuttavia opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni ai fini della localizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un maggior coinvolgimento delle Regioni in ordine all'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse destinate ai progetti riguardanti attività di utilità sociale;
   b) all'articolo 19, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni ai fini della localizzazione dei centri di permanenza dei rimpatri.

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ALLEGATO 3

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale (S. 2705 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto della immigrazione illegale»;
   rilevato che il decreto legge è prevalentemente riconducibile alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), l) e h), della Costituzione;
   considerato che:
    ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), è demandata ai prefetti, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione, la promozione della partecipazione, su base volontaria, dei richiedenti protezione internazionale;
    si prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, possano predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo; i progetti dei Comuni che prestano servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza i loro progetti sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse;
    tale disposizione è riconducibile, per molti aspetti, alla disciplina dei lavori socialmente utili;
    in riferimento a quest'ultima, la Corte costituzionale ha affermato che essa, «concernendo la tutela del lavoro e le politiche sociali, nel contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di attività», «si colloca all'incrocio di varie competenze legislative, di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione» (sentenza n. 219 del 2005). Nello specifico, la Corte sottolinea che detta disciplina «evoca sia la materia delle politiche sociali, di sicuro compresa nella competenza regionale residuale di cui al quarto comma dell'articolo 117 (sentenza n. 427 del 2004), sia quella della «previdenza sociale», attribuita invece alla competenza esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera o), dello stesso articolo» (ibidem);
    la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza delle Regioni le iniziative riguardanti l'integrazione sociale degli immigrati, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato riferita «alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale», affermando che «lo stesso legislatore statale ha attribuito alle Regioni il compito di adottare misure di «integrazione sociale» nell'ambito «delle proprie competenze» secondo Pag. 143quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (sentenza n. 50 del 2008);
    nei casi di concorrenza di competenze, la consolidata giurisprudenza costituzionale impone il rispetto del canone della «leale collaborazione», che richiede la predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (cfr. ex pluribus, sentenza n. 50 del 2005);
    appare opportuno che sia assicurato un maggiore coinvolgimento delle Regioni in ordine all'attuazione della disposizione in esame (rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'attività dei consigli territoriali per l'immigrazione), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse destinate ai progetti presentati dai Comuni riguardanti le menzionate attività di utilità sociale;
   considerato infine che:
    l'articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;
    secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010);
    appare tuttavia opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali ai fini della localizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare un maggior coinvolgimento delle Regioni in ordine all'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), anche con riferimento alle modalità di riparto delle risorse destinate ai progetti riguardanti attività di utilità sociale;
   b) all'articolo 19, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali ai fini della localizzazione dei centri di permanenza dei rimpatri.

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ALLEGATO 4

Educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista (S. 2443, approvato, in un testo unificato, dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2443, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista», già approvato, in un testo unificato, dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 21 aprile 2016;
   rilevato che la disciplina delle «professioni» rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente;
   considerato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/2010, n. 328/2009 e n. 153/2006),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di stabilire espressamente che nei repertori regionali non possano essere identificate figure professionali che presentino elementi di sovrapposizione con le figure individuate nella legge a formazione universitaria e abilitante.