CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09626 Sani: Sulle procedure autorizzatorie che hanno determinato l'annullamento di alcuni eventi culturali in località Massa Marittima.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Sani, chiede chiarimenti in merito al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni in luoghi sottoposti alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  In particolare egli si riferisce al Comune di Massa Marittima nella provincia di Grosseto ove alcune manifestazione non avrebbero avuto luogo per la mancata tempestiva autorizzazione della Soprintendenza.
  A tale proposito, la Soprintendenza competente per territorio ha riferito che nell'ambito delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, la procedura che si adotta per interventi su strade e piazze pubbliche vincolate ai sensi dell'articolo 10 comma 4, lettera g) del Codice (ovvero: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), è quella prevista dal Codice all'articolo 21.
  L'articolo 21 elenca gli interventi soggetti ad autorizzazione e non prevede una procedura di urgenza per eventi che prevedano l'allestimento di strutture temporanee.
  Ciò nonostante, la stessa Soprintendenza, consapevole della necessità di procedere con celerità in occasione di manifestazioni che richiedano il proprio preventivo parere, ha più volte interloquito in proposito con i vari Comuni, compreso quello di Massa Marittima.
  Infatti, in ossequio ai principi di semplificazione, economicità, proporzionalità e ragionevolezza, ha invitato le Amministrazioni civiche – senza ottenerne un produttivo riscontro – a procedere ad una regolamentazione degli eventi producendo una serie di casistiche di massima da sottoporre alla Soprintendenza per l'acquisizione di una autorizzazione una tantum valida per situazioni riproducibili e rinnovabile annualmente.
  L'azione della Soprintendenza, lì dove le condizioni l'abbiano consentito (completezza della documentazione per la comprensione dei contenuti dell'istanza), è stata sempre quella di procedere celermente al rilascio delle autorizzazioni dovute senza, quindi, aspettare la decorrenza dei termini. Nel caso specifico, e per il Comune di Massa Marittima, sono state ad esempio rilasciate autorizzazioni per le iniziative natalizie ampiamente entro la data di inizio dell'evento.
  In uno spirito di reciproca e vantaggiosa collaborazione, nella consapevolezza della rilevanza di manifestazioni come quelle esemplificate per il contesto culturale ed economico territoriale, è auspicabile che i Comuni, proprietari del suolo pubblico, procedano ad inoltrare le istanze con l'occorrente anticipo rispetto allo svolgimento degli eventi, al fine di riservare agli uffici un ragionevole periodo di tempo di istruttoria.

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ALLEGATO 2

5-10019 Valiante: Sulla necessità di acquisire un quadro aggiornato sullo stato di adeguamento antisismico degli edifici scolastici del territorio di Vallo della Lucania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante chiede di quali strumenti si disponga e quali iniziative si intendano assumere per acquisire un quadro aggiornato sullo stato di adeguamento antisismico degli edifici scolastici. In particolare, l'On.le interrogante chiede di conoscere la situazione in cui versano gli edifici delle scuole nel Comune di Vallo della Lucania (SA).
  In primo luogo, si evidenzia che l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica è stata, di recente, riattivata, potenziata e resa pubblica. È, pertanto, possibile conoscere nel dettaglio, tramite l'applicativo «Scuola in chiaro» del sito internet del MIUR, lo stato di ciascuno dei circa 42.000 edifici scolastici e il dato relativo anche all'adeguamento o meno degli stessi alla normativa antisismica. Si ricorda che il MIUR ha investito negli ultimi 2 anni oltre 250 milioni per circa 460 interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici scolastici.
  Più nello specifico, per le scuole della regione Campania sono stati stanziati complessivamente negli ultimi 2 anni per l'edilizia scolastica circa 151 milioni che hanno consentito 696 interventi.
  In riferimento al Comune di Vallo della Lucania, si precisa che non è stata rappresentata a questo Ministero alcuna esigenza, pertanto, lo stesso non risulta essere inserito in nessuna programmazione a livello regionale o nazionale afferente alla competenza del MIUR.

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ALLEGATO 3

5-10270 Pes: Sulla soppressione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nelle borgate di Santa Sofia, Crastu e Su Lau del comune di Laconi, in provincia di Oristano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, il trasporto scolastico non costituisce materia di competenza specifica degli uffici del MIUR, rientrando piuttosto in quella dei Comuni. Pertanto sul caso specifico oggetto dell'interrogazione, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha acquisito un'apposita relazione dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sardegna.
  Sulla base di tale relazione, si riferisce che, in applicazione della legge regionale n. 31 del 1984 e al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la Regione eroga, previo avviso pubblico, un contributo straordinario ai Comuni nei quali non sono più presenti istituzioni scolastiche, per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto.
  La maggior parte del contributo stanziato dalla Regione è destinata a quei comuni nei quali non c’è più la scuola del primo ciclo e i cui alunni e studenti devono raggiungere istituti scolastici di altri comuni. Una quota dello stanziamento è espressamente destinata anche a quei comuni in cui, pur essendo presenti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, vi sono frazioni oggi prive di tali scuole e nel cui territorio sono residenti alunni e studenti in età scolare.
  All'interno di quest'ultima fattispecie rientra anche il Comune di Laconi, cui è stato destinato nell'anno 2016 un contributo di 3.447 euro per il trasporto di 7 alunni dalle frazioni Crastu e Santa Sofia – sguarnite dal 1991 della scuola dell'infanzia e primaria – alla scuola sita nel centro del comune.

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ALLEGATO 4

5-10492 Simonetti: Su un progetto di alternanza scuola-lavoro dell'IIS Q. Sella di Biella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'On. Simonetti verte sul progetto «Condividere la Cultura. Da studente a studente» attivato dall'Istituto d'istruzione secondaria di II grado «Quintino Sella» di Biella. L'On.le interrogante chiede di conoscere se detto progetto possegga o meno i requisiti per essere inserito nel programma che promuove l'alternanza scuola-lavoro come definita dalla normativa in materia.
  Sulla questione è stata acquisita una dettagliata relazione dal competente Ufficio scolastico regionale da cui si evince che il progetto ha i requisiti necessari per rientrare tra le attività di alternanza scuola-lavoro previste dal decreto legislativo n. 77 del 2005, dalla legge n. 107 del 2015 e dalla guida operativa del MIUR per la realizzazione di tali percorsi.
  Sulla basa degli elementi forniti dall'USR, rispetto agli specifici punti evidenziati dall'on.le interrogante si precisa, in primo luogo che il progetto in questione prevede il riconoscimento di crediti formativi agli allievi partecipanti per le attività svolte. Per la classe quinta tale riconoscimento può avvenire sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 e dell'annuale ordinanza ministeriale che riporta le istruzioni e le modalità organizzative ed operative. Per le classi terze e quarte, che rientrano nelle previsioni normative come dettate dalla legge n. 107 del 2015, si applica quanto indicato nei capitoli 4, punto d), e 13 della citata guida operativa.
  Inoltre, le competenze da acquisire ed i risultati attesi riportati nel progetto appaiono coerenti con gli obiettivi indicati per il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) degli istituti tecnici, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n.88 del 2010, nonché per il PECUP dei licei (allegato A del d.P.R. n. 89 del 2010), che prevedono:
   a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
   b) lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
   c) l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

  Si sottolinea che, con riferimento ai percorsi di alternanza scuola lavoro, il capitolo 1 della guida operativa afferma che «La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi...», tutti aspetti che risultano valorizzati attraverso il progetto dell'Istituto «Quintino Sella».
  Oltre ad evidenziare il potenziamento delle competenze linguistiche e digitali perseguito dal progetto, in linea con la richiamata legge n. 107 e con le azioni del MIUR volte a rafforzare tali competenze trasversali (si vedano in proposito il Piano nazionale per la scuola digitale ed il Piano nazionale per la formazione 2016-2019), si sottolinea anche che il progetto in questione Pag. 66prevede 40 ore di attività, che rappresentano un quinto del monte ore complessivo dell'alternanza scuola lavoro prevista dalla legge 107 per i licei e un decimo di quello previsto per gli istituti tecnici. Gli studenti possono, pertanto, acquisire altre competenze spendibili nel mercato del lavoro e per l'occupabilità nella restante parte del percorso di alternanza.
  Riguardo all'arricchimento delle competenze degli studenti, dalla relazione del competente USR si ricava che nel progetto è prevista una parte preliminare di formazione sulla realtà dei rifugiati e dei richiedenti asilo, svolta da operatori della Caritas, e di acquisizione delle competenze informatiche e di italiano L2, necessarie allo svolgimento delle attività di «docenza» e alla predisposizione della breve dispensa da utilizzare nelle attività formative destinate ai rifugiati e richiedenti asilo.
  Per di più, l'attività didattica svolta dagli allievi coinvolti nel progetto, fondata sulle metodologie della peer education, del tutoring e del cooperative learning, e volta alla trasmissione di conoscenze e competenze ad altri soggetti meno esperti e competenti, costituisce una modalità diffusa e sperimentata per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
  Ancora, la tipologia delle strutture ospitanti con cui le scuole possono progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro è stata notevolmente ampliata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107 e fra queste sono compresi anche gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore», come confermato al capitolo 5 della guida operativa. Fra questi ultimi rientrano a pieno titolo le associazioni di volontariato e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016,quali, per l'appunto, la Caritas.