CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);
   considerato favorevolmente che il Programma di lavoro della Commissione, nella parte relativa alle misure volte a favorire la crescita, prevede rilevanti iniziative nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento ad una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; un quadro di monitoraggio dell'economia circolare che verifichi tra l'altro i benefici per la crescita e l'ambiente, nonché misure riguardanti l'acqua, tra le quali un regolamento che stabilisca i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate per l'irrigazione ed il ravvenamento delle acque sotterranee;
   apprezzato che, in tema di energia, il Programma di lavoro della Commissione europea indichi tra le priorità l'attuazione della «Strategia dell'Unione dell'energia», dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili; apprezzato altresì che sia previsto uno specifico impegno da parte della Commissione europea per l'attuazione della Strategia europea, presentata nel luglio 2016, per una mobilità a basse emissioni che miri ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero; preso atto favorevolmente che nell'ambito delle iniziative REFIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annunci la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017 e che la Commissione abbia raccomandato l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti, tra cui quella relativa alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479);
   con riferimento alla Relazione programmatica:
    valutati positivamente gli interventi programmati dal Governo tra i quali l'impegno volto a rafforzare, nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità, l'applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli e a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016; apprezzato altresì che, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo auspichi l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore Pag. 148efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione;
    considerati di estrema rilevanza gli impegni assunti dal Governo nei settori dell'agricoltura e della pesca ed, in particolare, l'impegno a seguire i negoziati per la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC); apprezzato che, in tale ambito, con riferimento alle previsioni contenute nella proposta di regolamento «omnibus» COM (2016) 605, recante misure volte a semplificare la PAC, il Governo si impegni a promuovere la riduzione degli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre alla semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, in modo da renderla più aderente alle esigenze di una PAC in continua evoluzione;
    giudicato con favore che, sempre in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nella già richiamata proposta di regolamento COM (2016) 605, nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo intenda chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo;
    ritenuto altresì opportuno l'impegno del Governo di riservare particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP post 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di food safety e food security e un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando inoltre gli strumenti di gestione del rischio;
    apprezzato inoltre che, con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il Governo intenda promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari;
    preso atto che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intenda proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto e che, a tal fine, ritenga utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali;
    preso altresì atto che, a livello internazionale, il Governo si impegni a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, e dei nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda, allo scopo di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche;
    apprezzato che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo, il Governo intenda avviare i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale e che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, intenda altresì potenziare il programma di audit presso i punti di ingresso nazionali Pag. 149all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale;
    considerato inoltre che, nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e che nel settore dei fertilizzanti, continueranno i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009;
    valutate con estremo favore le iniziative per la gestione delle crisi dei mercati agricoli, con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta, attraverso la promozione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi e apprezzato l'impegno del Governo a proseguire la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali;
    rilevato inoltre che, con specifico riferimento al settore ortofrutticolo, il Governo riservi particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre, per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, il Governo intenda impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità;
    apprezzato che, in merito all'agricoltura biologica, nel corso del 2017 il Governo intenda porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi, e valutato con estremo favore l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza e l'elevata qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato, anche a tutela dei consumatori;
    giudicato, infine, opportuno, in riferimento al comparto della pesca, l'impegno assunto dall'Esecutivo di incidere nell'ambito dei lavori della riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture, e di seguire nel corso del 2017 l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca; apprezzato altresì l'impegno, assunto a livello internazionale, di dare seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 150

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);
   preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;
   considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;
   richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;
   ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;
   valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla Pag. 151protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;
   rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:
    modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);
    stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);
    precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);
    stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);
    modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);
    evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;
    osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui «gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere»;
    preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano «elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame»;
    richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;
    richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se Pag. 152non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);
    ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;
    ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;
    richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;
    osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;
    rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;
    evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;
    osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma», rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;
    evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera f), inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;
    rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame «dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi», dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;
    sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;
    viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;
    rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento Pag. 153delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;
    richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;
    osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;
   impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:
    1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma»;
    2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;
    3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;
    4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;
    5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;
    6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;
    7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta Pag. 154medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;
    8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;
    9) si provveda a correggere la definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;
    10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia;
    11) si provveda ad inserire disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito (quale, ad esempio, il metodo Solera);
    12) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.

Pag. 155

ALLEGATO 3

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
   preso atto favorevolmente che il provvedimento contiene norme volte a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
   valutato con favore che tali norme possano applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.