CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo;
   evidenziata l'importanza nell'ambito dell'economia italiana del lavoro autonomo, il quale riveste un ruolo notevolmente superiore rispetto alle altre economie europee, anche a causa dell'utilizzo improprio che viene a volte effettuato di tale modalità di prestazione lavorativa;
   segnalata in tale contesto la rilevanza del provvedimento al fine di riconoscere e valorizzare il lavoro autonomo, creando meccanismi di protezione e di welfare in tale settore, nonché migliorando la disciplina tributaria in materia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, i quali, modificando l'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo alla determinazione a fini IRPEF del reddito di lavoro autonomo, prevedono che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti e stabiliscono che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, fissando la decorrenza di tali norme dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire la decorrenza delle predette previsioni a partire da un periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del provvedimento;
   b) con riferimento all'articolo 8, il quale interviene a sua volta sull'articolo 54, comma 5, del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo a fini IRPEF delle spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, nonché dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, valuti la Commissione di merito Pag. 99l'opportunità di fissare per tali norme una data di decorrenza uguale a quella delle previsioni dell'articolo 7;
   c) ancora con riferimento all'articolo 8, primo periodo, il quale rende integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di comprendere in tale previsione anche le spese di viaggio e soggiorno connesse con tali attività di formazione o aggiornamento, anche al fine di evitare bruschi disallineamenti rispetto alla disciplina vigente in materia, che include le predette spese di viaggio e soggiorno tra gli oneri deducibili.