CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09612 Fiorio: Contrasto al fenomeno del secondary ticketing.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto in discorso si segnala la necessità di intervenire, anche attraverso iniziative di carattere normativo, per contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing ovvero un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato. La segnalata necessità d'intervento è dettata dall'esigenza di contrastare la rapida espansione del detto fenomeno che danneggia non solo i consumatori (costretti ad acquistare al prezzo maggiorato fissato da questo canale distributivo) ma anche la finanza pubblica poiché i ricavi ottenuti da tale modalità di vendita non vengono spesso denunciati come reddito impattando peraltro sull'imposta sugli spettacoli.
  Nel condividere le preoccupazioni segnalate dall'interrogante e evidenzio che anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come da comunicato stampa 18 ottobre 2016, sta appositamente indagando sul fenomeno mediante apposito procedimento istruttorio avviato nei confronti di Ticketone S.p.A. e dei quattro principali operatori del mercato secondario in Italia, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo.
  Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 sono diventate operative le norme per il contrasto del fenomeno della rivendita on line di biglietti noto appunto, come il secondary ticketing.
  Tali nuove prescrizioni, infatti, prevedono che:
   (comma 545) «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. Le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionate, purché senza finalità commerciali.».
   (comma 546) «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività Pag. 111culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori».

  Di seguito al citato intervento del legislatore rappresento altresì che è in corso, a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali l'attività finalizzata all'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1 comma 546 della legge di bilancio per l'anno 2017.
  Infine, la predetta Amministrazione riferisce al riguardo che il provvedimento sarà disposto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello della Giustizia sarà perfezionato entro il prossimo mese di marzo.

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ALLEGATO 2

5-10275 Becattini: Adozione del decreto direttoriale per la seconda tranche dei voucher per l'internazionalizzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La misura con cui nel corso del 2016 sono stati assegnati – tramite bando pubblico – oltre 1.700 voucher ad altrettante imprese, da utilizzare per accedere ai servizi di Temporary Export Management (di seguito TEM), offerti da una platea pre-qualificata di aziende e/o professionisti della consulenza e dei servizi per l'internazionalizzazione, risultava fortemente innovativa e come tale, ha assunto la forma di «progetto pilota».
  Allo scopo di valutare l'impatto della misura di incentivazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha commissionato, attraverso ICE Agenzia, la realizzazione di un'analisi di customer satisfaction con la tecnica di rilevazione CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), realizzata dalla società DEMETRA, che ha interrogato un campione di ben 1.200 delle 1.790 imprese assegnatarie del voucher.
  La sintesi dei risultati di tale analisi, peraltro, è stata recentemente pubblicata sul sito istituzionale del MiSE.
  Appare evidente come la misura dei voucher TEM abbia intercettato con successo un bisogno diffuso nella platea delle imprese italiane, sia già esportatrici che solo potenzialmente tali.
  Non a caso, dall'analisi dei risultati delle rilevazioni, emerge una sostanziale soddisfazione da parte delle imprese: la quota di quelle che si dichiarano completamente o almeno parzialmente soddisfatte degli effetti della misura si attesta, infatti, al 75 per cento dei beneficiari.
  In particolare, il 64 per cento delle aziende beneficiarie dichiara che, grazie all'azione del TEM in azienda, è riuscita ad individuare nuovi clienti/distributori esteri; mentre il 53 per cento segnala di aver anche ampliato, tramite la misura, il proprio grado di internazionalizzazione.
  Vorrei anche evidenziare, inoltre, come i voucher TEM abbiano rappresentato un buon canale di contatto con una platea di imprese mai raggiunte prima da politiche e misure messe in campo dal Ministero dello sviluppo economico. Il 77 per cento dei beneficiari, infatti, risulta avere avuto con tale occasione il primo rapporto istituzionale con il Ministero.
  Per quanto concerne, infine, la riproposizione anche nel corso del 2017 della misura di incentivazione di cui si parla, è intenzione del MiSE confermarla anche per quest'anno, a valere sulle risorse di cui al Piano Straordinario per il Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri.
  Sono in corso gli approfondimenti necessari alla predisposizione del relativo bando che, naturalmente, terrà in debito conto anche le risultanze della summenzionata analisi di customer satisfaction, per rendere la misura ancora più rispondente alle esigenze delle imprese potenzialmente beneficiarie.

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ALLEGATO 3

5-10294 Crippa: Trasparenza delle transazioni e tutela della fede pubblica in relazione ai sistemi di misurazione intelligenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione posta nell'interrogazione in titolo verte sulla presunta assenza di una definizione di «sistema di misura», di cui al richiamato articolo 4 della Direttiva 2014/32/UE, di rifusione della Direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura, detta «MID», da cui conseguirebbe l'asserita assenza di omologazione legale del sistema complessivo di prossima adozione da parte di E-distribuzione SpA.
  Si deve rilevare, al riguardo, che l'articolo 2 della Direttiva dispone che essa «si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici (...) concernenti i contatori dell'acqua (MI- 001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI- 009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010)». In tale lungo elenco è presente un unico «sistema di misura», riferito alla «misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua» ed oggetto dell'allegato specifico VII (MI-005), mentre nell'ambito della misurazione del consumo di energia elettrica la Direttiva trova applicazione con esclusivo riferimento ai «contatori di energia elettrica attiva», cui è dedicato l'allegato specifico V (MI-003).
  L'interpretazione sopra esposta è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, tra le altre, con sentenza del 10 settembre 2014, resa a definizione della causa C-423/13 (la quale, seppur riferita a contatori d'acqua calda, esprime valutazioni giuridiche perfettamente aderenti anche alla questione in esame) afferma che «(35) Un contatore siffatto [scil.: un contatore conforme a tutti i requisiti previsti dalla direttiva], pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della stessa direttiva. (36) Per contro, quanto al dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica), occorre osservare che la sua funzione è limitata alla trasmissione di dati a distanza previamente misurati dal contatore dell'acqua calda. Non avendo un dispositivo siffatto «funzioni di misura» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/22, esso non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima. (37) Inoltre, tale direttiva non si applica nemmeno al sistema contenente il contatore dell'acqua stesso e il dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). Infatti, a differenza dell'allegato MI 005 della direttiva in parola, relativo ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, che definisce il «sistema di misurazione» come «sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione», l'allegato MI 001 della medesima direttiva non fa alcun riferimento a tale concetto. La mancanza di un tale riferimento è dovuta al fatto che un contatore dell'acqua rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22 è inteso come uno strumento di misura completo che non necessita di altri Pag. 114dispositivi per poter garantire, in quanto sistema, una corretta misurazione o agevolare le operazioni di misurazione».
  Coerentemente con le disposizioni dell'Unione Europea, nell'adottare le norme interne necessarie a disciplinare i controlli successivi alla messa in servizio degli strumenti di misura previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di recepimento della Direttiva MID, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto conto della circostanza che l'ambito di applicazione delle norme per essa stabilite è riferito esclusivamente agli strumenti di misura e non si estende ad altri dispositivi eventualmente ad essi collegati, posto che questi ultimi non devono, in ogni caso, influenzare le caratteristiche metrologiche degli strumenti.
  Per quanto invece attiene alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica, a valle dell'elaborazione metrologica (che evidentemente determinano ricadute sulla fatturazione dell'energia somministrata all'utente), si evidenzia che la competenza è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  In particolare, compito dell'Autorità è quello di disciplinare la «gestione post misura», ovvero le modalità di utilizzo dei dati quantitativi, derivanti dalla misurazione di energia elettrica, ai fini della determinazione delle partite energetiche effettivamente consegnate all'utente finale, nonché della corretta applicazione dei relativi corrispettivi (prezzi di vendita e tariffe di trasporto, distribuzione e misura): il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 , dispone all'articolo 35, comma 5, che «allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligente e reti intelligenti». Tale competenza è ribadita dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , il cui articolo 9, comma 3, stabilisce che, fatto salvo quanto già stabilito dal sopra citato decreto legislativo 93/2001, l'Autorità «predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi». Particolarmente rilevanti alla luce dell'interrogazione avanzata dall'onorevole interrogante risultano le lettere a) e d) del comma che, tra le finalità della predetta disciplina, individuano le seguenti: «a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato» e «d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili».
  In conclusione, ritengo, comunque che il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle competenza degli altri Enti preposti, quale l'Autorità citata in precedenza, possa valutare l'opportunità di emanare un'apposita circolare esplicativa volta ad eliminare o ridurre al minimo il rischio di incertezza o disinformazione tra utenti e consumatori.

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ALLEGATO 4

5-10340 Castricone: Gravi disservizi nella fornitura di energia elettrica verificatisi in Abruzzo a seguito dell'emergenza terremoto e di situazioni meteorologiche avverse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nei giorni di intensa perturbazione meteorologica che ha interessato il Centro Italia, ed in particolare le regioni Abruzzo e Marche, con nevicate pressoché ininterrotte dal lunedì 16 fino il giovedì 19 e forti venti, si è determinata una situazione di emergenza sull'intera rete elettrica regionale, sia su quella di trasmissione sia su quella di distribuzione.
  Secondo primi elementi forniti dalle società concessionarie Terna e E-Distribuzione (ex Enel Distribuzione), parlando in particolare dell'Abruzzo, si sono avuti ingenti danni sia su numerose cabine primarie e su 30 elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), sia circa 2.500 cabine secondarie della rete di distribuzione e su circa 200 linee di media tensione sempre della rete di distribuzione (circa il 30 per cento di quelle che servono il territorio regionale).
  Rispetto all'emergenza creatasi, entrambi i concessionari si sono attivati secondo i propri piani di emergenza. Dai dati informativi forniti dagli stessi, risulta che, per quanto riguarda la rete di distribuzione, alla data del 7 febbraio proseguono ancora le attività della task force attivata per la gestione dell'emergenza in oltre 100 cantieri al fine di riparare definitivamente i tratti di rete elettrica danneggiati e ricollegare alla rete i clienti che attualmente sono serviti attraverso i gruppi elettrogeni. Per quanto riguarda, invece, la rete di trasmissione nazionale, risulta che in data 19 gennaio tutti gli interventi erano conclusi e sono state rialimentate tutte le infrastrutture della RTN.
  Relativamente alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, comunico che sull'accaduto, come già anticipato dal Ministro Calenda in Parlamento (QT Tancredi – Sottanelli – Vacca), il Ministero dello sviluppo economico ha già assunto iniziative che nella massima trasparenza ed in coordinamento con l'Autorità per l'energia, mediante la nomina di un'apposita commissione tecnica formata da rappresentanti del MiSE stesso Ministero e della società RSE (Ricerca di Sistema elettrico – 100 per cento capitale GSE), sta procedendo per effettuare la verifica sull'esecuzione dei piani d'investimento per la gestione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti elettriche, nonché sulla capacità di reazione alla situazione che si è verificata e sull'adeguatezza delle misure messe in campo per gestire l'emergenza.
  Verrà in ogni caso richiesto ai concessionari del servizio elettrico di rivedere i piani di intervento e di ammodernamento delle reti, in conformità a parametri tecnici che consentano di fronteggiare situazioni meteorologiche fino ad oggi ritenute del tutto anomale, con l'obiettivo di aumentare la capacità di resistenza anche in condizioni climatiche eccezionali.
  A parziale compensazione di quanto accaduto, esiste un obbligo di rimborso agli utenti per le disalimentazioni, nei termini fissati dall'attuale regolazione dell'Autorità per l'energia, che saranno corrisposti direttamente in bolletta.
  Inoltre Enel ha annunciato l'impegno a corrispondere agli utenti, oltre ai rimborsi automatici previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ulteriori indennizzi per coprire i disagi delle interruzioni prolungate e un risarcimento dei danni provocati dalle interruzioni o da errate manovre di ripristino del servizio.

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ALLEGATO 5

5-10209 Becattini: Prospettive industriali e occupazionali della Società CementirSacci Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si premette che i due atti parlamentari vengono trattati congiuntamente poiché riguardano problematiche della medesima società la Cementificio Sacci S.p.A. In particolare, la sede di Castel Raimondo (MC) e la sede di Greve in Chianti (FI).
  Come noto, più volte il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la società in questione anche al fine di valutare percorsi tesi a evitare il ricorso a licenziamenti e a salvaguardare i livelli occupazionali. Attraverso tali confronti il MiSE è riuscito a risolvere alcuni rilevanti problemi come la situazione della unità di Taranto, per le altre sedi del Gruppo si è concordato, invece, di spostare il confronto nelle rispettive sedi territoriali.
  Tuttavia relativamente alla sede di Castel Raimondo si informa che il Tribunale di Roma, con decreto del 7 giugno 2016 ha omologato il concordato preventivo della società in parola, pertanto, la medesima ha richiesto la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 223/91(concernente l'intervento straordinario di integrazione salariale nell'ambito di procedure concorsuali) e secondo quanto disciplinato dalla circolare n. 1 del 2016 emanata dal Ministero del lavoro.
  Riferisce, al riguardo, il Ministero del Lavoro che con tale circolare si è inteso specificare i casi e le modalità nei quali si possono proseguire i programmi di CIGS già iniziati anche in caso di procedura concorsuale e tenendo conto che la causale di CIGS prevista dall'articolo 3 della legge 223/91 era stata abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2016, dalla c.d. Legge Fornero (L. 92/2012).
  In sostanza, si è ritenuto possibile la prosecuzione della CIGS da parte del Cementificio Sacci sito in Castel Raimondo. Tuttavia, conclude il Ministero del lavoro, lo stesso resta in attesa della produzione di un verbale d'esame congiunto da parte dell'azienda.
   Sulla situazione della Cementir Sacci, nello stabilimento di Testi, nel comune di Greve in Chianti (Firenze), invece come noto, la direzione dell'azienda ha comunicato, con lettere consegnate a mano, i primi 15 licenziamenti dei lavoratori impegnati nei reparti di cava e autotrasporti. I licenziamenti fanno seguito alla volontà dell'azienda di procedere ad esternalizzazioni nonché al mancato accordo dell'incontro tenutosi presso il Ministero del Lavoro il 19 dicembre scorso.
  Per la metà del mese di marzo è previsto al Ministero dello sviluppo economico un ulteriore incontro di verifica su tutta la situazione del Gruppo Cementir Sacci per analizzare tutte le opzioni percorribili incluso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali al fine di scongiurare i licenziamenti. Sarà cura, pertanto, dello stesso Ministero aggiornare questa nota alla luce della futura riunione.