CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (C. 4304 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4304, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 212

ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (S. 2692 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2692, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 25 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il decreto-legge reca interventi diretti a promuovere il rilancio di alcune aree del Mezzogiorno;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni»;
   considerato che il provvedimento investe in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e incide altresì sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.) e «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» (articoli 1, 2, 4-ter, 5 e 5-bis), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2) e «ordine pubblico e sicurezza» (articolo 3-quinquies), ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), «politiche sociali» (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «istruzione» (articolo 6) anch'esse di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché «sistema tributario dello Stato», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.);
   rilevato infine che:
    l'articolo 7-sexies istituisce, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019, volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini;Pag. 213
    la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni (sentenza n. 307 del 2004; sentenza n. 478 del 2002)»;
    l'articolo 7-sexies incide peraltro su profili di competenza regionale, per quanto attiene alla «valorizzazione dei beni culturali» (di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.) ed allo «sviluppo del territorio»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 7-sexies, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Regione Basilicata nell'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti del programma «Magna Grecia» e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

Pag. 214

ALLEGATO 3

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (Nuovo testo C. 3500 Bindi).

PARERE APPROVATO

 La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3500 Bindi ed altri, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE