CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

OSSERVAZIONI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE SULLA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

  In relazione alla proposta di documento conclusivo sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione e di affido, i deputati del Movimento Cinque Stelle propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:
   al punto 3.1 «Rappresentanti del Governo e altri soggetti istituzionali» – capoverso, «Maria Elena Boschi, Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega in materia di adozioni internazionali e pari opportunità» – aggiungere in fine il seguente periodo: La Ministra Boschi ritiene in merito alle criticità di funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali rappresentate da alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva di non potersi esprimere in riferimento al periodo precedente al conferimento della relativa delega, ma assicura di voler convocare la Commissione entro il mese di settembre dello stesso anno;
   al punto 4.1, va sottolineata l'importanza delle diffusione di una cultura dell'adozione di bambini nel nostro Paese, mediante, quale primo importante segnale, l'istituzione di una Giornata Nazionale per l'Adozione, nonché attraverso la promozione di incontri nelle scuole ed iniziative in favore della ’Famiglia Adottiva’ quale modello per una società inclusiva e accogliente;
   in merito al punto 4.5 sulla «semplificazione e trasparenza della procedura di adozione» si fa altresì presente che, nelle more della predisposizione del Documento, è stata depositata una proposta di legge, a prima firma Agostinelli (A.C. 4299), volta a modificare l'articolo 403 del codice civile. L'attuale disposizione consente l'allontanamento del minore dalla casa familiare qualora sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione. Il provvedimento di allontanamento non soggiace, ad oggi, a limitazioni particolari o ad un controllo tempestivo da parte del Tribunale dei minorenni come è stato rilevato anche durante le audizioni svoltesi alla Camera. Da ciò deriva che lo stato di allontanamento può protrarsi sine die con grave nocumento per il minore stesso, pur essendo stato disposto per tutelarne gli interessi. Pertanto, sarebbe opportuno che si contemplasse non solo un controllo ex post, bensì un termine stringente (ad esempio di 24 ore) entro il quale sia data notizia dell'avvenuto allontanamento al procuratore presso il Tribunale dei minori il quale, a sua volta, possa promuovere l'adozione di opportuni provvedimenti. Inoltre, in via preliminare, nella scelta «dell'ambiente sicuro» in cui collocare il minore, la pubblica autorità, nel preferirne uno allo stesso familiare, dovrebbe valutare l'eventuale idoneità dei familiari entro il quarto grado. Sarebbe allora auspicabile, nell'ottica di una uniformità di trattamento dei casi di allontanamento ex art. 403 c.c., che, nel costante aggiornamento e nell'adeguata formazione professionale richiamati al punto 4.6, fosse previsto Pag. 51per il personale dei servizi sociali l'inserimento di una preparazione specifica anche nella gestione della prima fase dell'allontanamento di cui alla norma in oggetto;
   al punto 4.7 aggiungere alle «Iniziative di sostegno alle famiglie» le seguenti parole: Emerge inoltre l'esigenza di potenziare i Servizi Sociali istituendo equipe ad hoc a sostegno dell'adozione con professionisti specializzati che lavorino con le famiglie adottive e affidatarie in sinergia con Asl e sistema scolastico territoriale; in fine, aggiungere al medesimo punto i seguenti periodi: al fine di sostenere le famiglie sarebbe necessario portare al 100 per cento la detraibilità di tutte le spese sostenute per la procedura di adozione (costi delle relazioni post adozioni incluse) e prevedere l'istituzione di un Prestito d'Onore a tasso zero, che la famiglia possa restituire in comode rate. Questo consentirebbe di adottare non solo a coppie con redditi medio – alti e renderebbe l'adozione accessibile a tutti. Nonché prevedere per i genitori adottivi permessi di assenza per malattia del minore non in base all'età, ma in base agli anni da cui il minore è arrivato in Italia;
   al punto 4.9, «adozioni internazionali», inserire il seguente periodo: «Allo scopo di superare le attuali criticità del sistema delle adozioni, si guarda con favore all'introduzione di una disciplina specifica per il riconoscimento in Italia delle adozioni effettuate all'estero da cittadini italiani residenti all'estero (in particolare, nei Paesi islamici) come proposto dall'A.C. 3318 a prima firma Scagliusi»;
   aggiungere dopo il settimo paragrafo: «Si esprime una valutazione positiva in merito ad un eventuale maggiore coinvolgimento della Commissione Adozioni internazionali con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla designazione, ove necessario, di un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, ovvero che abbiano stipulato accordi bilaterali con l'Italia in materia di adozioni internazionali.»;
   al medesimo punto, sopprimere il settimo ottavo e nono paragrafo. Il M5S non ritiene opportuno segnalare tra le conclusioni della relazione, il disegno di legge C. 3635, che prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali. In proposito, si rileva che il provvedimento, prevede l'istituzione di un'Agenzia sempre sottoposta al potere di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che svolge le funzioni simili a quelle attualmente di competenza degli enti autorizzati e della CAI, senza tuttavia prevedere né l'abolizione della CAI né tantomeno degli enti autorizzati. Intende affiancare gli enti autorizzati con un altro ente pubblico, oltre la CAI. Un doppione della CAI che servirà solo a distribuire poltrone (si veda quello che si è verificato con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, divenuta un inutile duplicato della DGCS Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo). Nel corso delle audizioni, infatti, solo il Ministro della giustizia, Orlando, ed il presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, Pasquale Andria, hanno espresso opinioni positive in merito alla richiamata proposta. Nessun altro audito si è espresso in tal senso, tanto meno da Anna Maria Colella, direttrice di quell'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali (ARAI), presa a modello per l'istituzione dell'agenzia nazionale;
   si ritiene opportuno inserire in tema di enti autorizzati: a) l'obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore dei conti ai sensi della legislazione vigente; b) l'adozione di criteri di trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva; c) l'obbligo dell'utilizzo liste d'attesa consultabili, chiare e aggiornate ogni quindici giorni che, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, indichino non soltanto numeri indistinti ma anche la data del conferimento di mandato per ciascun soggetto in lista d'attesa e gli Pag. 52abbinamenti effettuati; d) obbligo di sostegno post adottivo alle famiglie, in modo da favorire un accompagnamento qualificato durante la fase di ingresso del minore in Italia, il suo inserimento scolare ed i controlli sanitari;
   dopo il terzultimo paragrafo, aggiungere che: «I componenti della Commissione per le adozioni internazionali non devono avere alcun rapporto con gli enti autorizzati dalla stessa»;
   nonché, in fine, aggiungere «si attesta la necessità di prevedere, nel caso l'ente (per cause non imputabili al suo operato) non possa portare a termine una pratica adottiva, un meccanismo di garanzia che consenta alle coppie di essere prese in carico da un nuovo ente senza ricominciare l’iter adottivo. Nei casi in cui la C.A.I. decida di revocare l'autorizzazione ad un ente è necessario garantire alle famiglie di portare a termine l'adozione.»;
   aggiungere un punto 4.9 – bis dedicato alla «sottrazione internazionale» in merito all'esigenza espressa dal sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri, Amendola, e della cooperazione internazionale, sulla prevenzione del fenomeno della sottrazione, si fa presente l'A.C. 3962 d'iniziativa del deputato Bonafede «Modifiche all'articolo 574-bis del codice penale, concernente l'aggravamento della pena per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero» con la quale si propone la modifica del primo comma dell'articolo 574-bis del codice penale innalzando la pena massima di reclusione da quattro a sei anni per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.