CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2017
767.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10574 Borghi: Sulla compatibilità della discarica di cemento-amianto in località Ferrera Erbognone con le prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'onorevole interrogante, fermo restando che le funzioni e i poteri in ordine al procedimento di autorizzazione dell'impianto in questione rientrano tra le competenze della regione (articolo 208 decreto legislativo n. 152 del 2006), sulla base delle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si rende noto che le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica sono disciplinate dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che costituisce attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, con la quale vengono fornite le norme tecniche che regolano la gestione e la realizzazione degli impianti di discarica. Per quanto concerne la garanzia che i rifiuti contenenti amianto siano classificati e smaltiti in conformità alle disposizioni comunitarie, si sottolinea che tali attività sono regolate da tassativi requisiti di ammissibilità il cui rispetto deve essere garantito dalle attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali poste a carico delle province (articoli 197 e 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Per quanto riguarda la realizzazione della discarica in questione, si rende noto che la regione Lombardia ha chiesto specifico parere consultivo circa la compatibilità territoriale/urbanistica del progetto con l'impianto «ENI EST» di Sannazzaro de’ Burgondi al Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione regionale Lombardia).
  Il Ministero dell'interno ha espresso il relativo parere secondo il quale «...l'area in progetto è interessata dagli effetti relativi a lesioni reversibili... Tali effetti.... sono compatibili, per il decreto ministeriale 9 maggio del 2001, con le categorie territoriali di tipo ABCDEF. Pertanto, si ritiene soddisfatto il criterio di compatibilità territoriale...».
  Nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si sottolinea, inoltre, che sono stati introdotti elementi di precauzione: l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a Rischio di Incidente Rilevante ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini a dette attività; la Ditta ha aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione recependo le indicazioni contenute nel «Piano di Emergenza Esterno (PEE)» della Raffineria ENI.
  Anche nella procedura VIA è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto «ENI EST» precisandosi che le opere previste dal progetto di discarica ACTA non interferiranno con quanto prescritto ad ENI.
  Si comunica, infine, che la regione Lombardia è in fase di interlocuzione con il Comitato Tecnico Regionale per verificare fattualità delle valutazioni inerenti la compatibilità territoriale tra l'impianto ENI EST e la discarica ACTA, anche a seguito dell'incidente del 1o dicembre 2016, e provvederà a svolgere ulteriori ricognizioni sulle prescrizioni degli atti ministeriali concernenti eventuali modifiche all'autorizzazione dell'impianto ENI EST influenti sulla discarica di cemento amianto della ditta ACTA.

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ALLEGATO 2

5-10576 Zaratti: Sulle criticità sollevate dall'Autorità di bacino in merito al progetto per la realizzazione del nuovo stadio della Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalla regione Lazio e dalla competente Autorità di Bacino del Fiume Tevere, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo dello Stadio della Roma in località Tor di Valle, indetta dalla stessa regione, si svolge a valle di una fase di analisi e valutazioni di uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, sul quale sono chiamati ad esprimersi gli Enti territoriali interessati.
  Ciascun ente partecipante alla Conferenza, infatti, pur nell'ambito del Parere Unico espresso dal Rappresentante del proprio livello di governo, dovrà giudicare fino a che punto il progetto risponda alle prescrizioni a suo tempo espresse o se altre ne debbano essere formulate per la redazione della successiva fase di progettazione esecutiva. Solo dopo che la Conferenza sarà conclusa, le valutazioni che ciascun livello di governo territoriale riterrà di esprimere saranno esaminate al fine di valutare l'esaustività o meno della progettazione presentata dal Proponente.
  Con riferimento alle indicazioni espresse dall'Autorità di Bacino nella fase preliminare e le valutazioni della stessa sul progetto definitivo – in quanto amministrazione afferente al livello statale di governo – queste dovranno confluire nel Parere che sarà espresso in Conferenza dal Rappresentante Unico dello Stato e sono oggetto di valutazione ed approfondimento da parte della stessa Conferenza chiamata ad esprimersi sul progetto definitivo.
  Al riguardo, si fa presente che l'Autorità di Bacino ha inviato il parere di competenza sul progetto definitivo per il Nuovo Stadio della Roma esclusivamente al rappresentante Unico per le amministrazioni dello Stato il quale esprimerà la posizione definitiva e unitaria degli enti di riferimento.
  Pertanto, in attesa che la Presidenza del Consiglio dei ministri esponga, per il tramite del predetto Rappresentate Unico, il parere unico di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi prevista per il prossimo 3 marzo, non è al momento possibile – a procedimento in corso – indicare le risultanze di tale processo.
  L'Autorità di bacino assicura comunque che il parere di propria competenza sviluppa anche le criticità e le questioni che formano oggetto specifico dell'interrogazione parlamentare.
  Ad ogni modo, secondo quanto riferito dalla regione, si fa presente che una prima valutazione delle indicazioni espresse dall'Autorità di Bacino è stata fatta dalla regione medesima nell'ambito della procedura di VAS, il cui parere motivato è stato già pubblicato (DE N. G01351 del 9 febbraio 2017).

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ALLEGATO 3

5-10577 Pastorelli: Richiesta di chiarimenti in merito alle eventuali criticità nella cessione dell'Ilva.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto richiesto con l'interrogazione in questione, sulla base degli elementi acquisiti, si segnala che il decreto cui si fa riferimento è atto endoprocedimentale nell'ambito di una delicata procedura concorsuale, tuttora in corso, relativa all'assegnazione a soggetti privati degli asset di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.
  Pertanto, per ovvi motivi di riservatezza e al fine di non compromettere l'intera procedura di gara, non è possibile allo stato divulgare né i contenuti dei piani ambientali presentati dagli offerenti, né le misure indicate nel parere del Ministro relativamente alle offerte vincolanti ancora da presentare.
  Ad ogni modo, sarà cura del Ministero, una volta conclusa la procedura di gara ed individuato l'aggiudicatario, dare pubblicità sia al parere sia alla domanda di AIA come previsto dalla normativa speciale che disciplina la materia.

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ALLEGATO 4

5-10488 Realacci: Sulle raccolte benefiche dei rifiuti riciclabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  Com’è noto, il comma 1-bis dell'articolo 188, decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal cosiddetto «Collegato ambientale», ha stabilito che «Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate [...] ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto». E previsto, altresì, che «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».
  Tale ultima disposizione ha generato preoccupazione nei soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di materiali ferrosi e non ferrosi, ivi comprese le associazioni di volontariato che organizzano sul territorio comunale raccolte di rifiuti riciclabili.
  Sull'argomento, le criticità evidenziate dagli operatori riguardano in particolare la previsione del predetto articolo 212 secondo cui, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di raccolta e trasporto, è previsto l'obbligo di iscrizione alla sezione regionale dell'Albo gestori ambientali e la prestazione, se dovuta, di idonea garanzia finanziaria; la previsione dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo cui la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predetta attività sono comunicate al Catasto dei rifiuti; infine, le previsioni degli articoli 190 e 193 secondo cui le imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligate alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.
  Al riguardo, il Ministero, tenendo conto della specificità di tali attività svolte da piccoli operatori, inclusi quelli che svolgono attività di volontariato, intende trovare soluzioni volte a semplificare la disciplina.
  Sul punto si fa presente che nel disegno di legge cosiddetto «concorrenza», ora all'esame dell'Aula del Senato, è stato approvato un emendamento attraverso il quale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Inoltre, l'Albo nazionale gestori ambientali sarà chiamato ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
  Il Ministero, si riserva comunque, laddove necessario in relazione ai tempi parlamentari di approvazione del citato disegno di legge, di farsi eventualmente promotore di altre iniziative al fine di prevedere misure di semplificazione procedimentale.