CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 febbraio 2017
765.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Premettere il seguente:
  Art. 01. – (Separazione dei modelli bancari). – 1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e di differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari e il divieto per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente al fine di:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, Pag. 24strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
01. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a cinque anni o.
2. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
4. 1. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una società veicolo partecipata dalla banca con una quota di almeno il 48 per cento del capitale azionario al verificarsi dei seguenti presupposti:
   a) alla società veicolo deve essere ceduto l'intero pacchetto di crediti in sofferenza esistente in bilancio della banca al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) il prezzo di cessione deve essere validato da Banca Italia e non può comunque essere superiore al 70 per cento del valore medio ponderato di recupero in 5 anni per tale tipologia di credito;
   c) l'importo massimo di emissione e consistenza di obbligazioni con garanzia pubblica da parte delle società veicolo di cui al presente comma deve costantemente non superare il 50 per cento del proprio patrimonio netto;
   d) la società veicolo non può avere debiti superiori al 75 per cento del proprio patrimonio netto in bilancio fintanto che le garanzie pubbliche sulle proprie obbligazioni non si siano estinte;
   e) la banca può cedere quote azionarie della società veicolo solo attraverso collocamento e quotazione in un mercato regolamentato favorendo l'azionariato diffuso;
   f) la banca contestualmente alla cessione dei crediti può conferire alla società veicolo quote DTA iscritte nel proprio bilancio.
4. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.1 commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali Pag. 25ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
4. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per ricorrere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 13 del presente decreto-legge, le banche e gli ente-ponte non possono distribuire utili e dividendi per un periodo di cinque anni, devono adottare le iniziative necessarie a fissare un tetto ai compensi di manager e dirigenti dei medesimi istituti, in ogni caso non superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, e a cancellare la corresponsione di bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, oltre a prevedere il divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.
4. 4. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. 5. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 5.

  Al comma 3, sopprimere le parole: con durata superiore ai tre anni.
5. 1. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa.

ART. 6.

  Al comma 6, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
6. 2. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.
7. 1. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

  Al comma 5, sostituire le parole da: Nei casi previsti fino a: la banca è tenuta con le seguenti: In tutti i casi in cui lo Stato conceda la garanzia su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane ai sensi degli articoli precedenti, la banca richiedente è tenuta.
7. 2. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
7. 3. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 6, dopo le parole: banca richiedente aggiungere le seguenti: deve ridurre le spese ed i compensi per gli Pag. 26organi di amministrazione e controllo, per i dirigenti ed i quadri direttivi del 30 per cento e.
7. 4. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
7. 5. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.
7. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.
7. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 8.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.
8. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 27, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione Pag. 27del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  5-sexies. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente comma.
  5-septies. Sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.
  5-octies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.pA. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  5-nonies. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 5-octies, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
8. 2. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le competenti Commissioni parlamentari devono, altresì, essere tempestivamente informate di eventuali Pag. 28rilievi o note inviate dalla Commissione europea in tale ambito.
9. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni surroga mutui in sofferenza attraverso trasferibilità DTA).

  1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso di surroga di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento in seguito ad una transazione tra debitore, istituto bancario surrogante ed istituto bancario surrogato per crediti iscritti a sofferenza, è concessa la facoltà di trasferire dal surrogato al surrogante contestualmente al contratto di finanziamento, DTA per un importo forfetario pari al 30 per cento della svalutazione applicata al credito in sofferenza surrogato, anche non infragruppo in deroga all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.
12. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, in attuazione dell'articolo 47 Cost.
13. 1. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano anche a quelle banche di cui al decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183 per le quali non sussistevano i presupposti dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.
13. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
13. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 14.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostengo pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.
14. 1. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e Pag. 29contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
14. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 3. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
15. 1. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis) Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.
15. 2. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, Banca d'Italia e Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.
15. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: ultimi anni con le seguenti: ultimi cinque anni.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole; ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.
15. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Al comma 3 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
15. 5. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
15. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Pag. 30

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La relazione di stima di cui al presente articolo è pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
15. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
15. 8. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 16.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 806/2014 come riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico o da esercizi equivalenti condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità bancaria europea o dalle autorità nazionali.
16. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: chiarimenti fino alla fine del comma con le seguenti: chiarimenti in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti ed a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.
16. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
  3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.
  4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.
  5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.
  6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, Pag. 31n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano anche per gli amministratori e i funzionari degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 2080, sui quali l'Autorità competente svolge gli accertamenti e le verifiche entro sessanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge di conversione.
16. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
  3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro il termine di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.
  4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.
  5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.
  6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
16. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 17.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello Pag. 32stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente».
17. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
17. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: può con la seguente: è.
17. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente.
17. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle competenti Commissioni di Camera e Senato.
18. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.
18. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.
18. 3. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

ART. 19.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può acquistare con la seguente: acquista.
19. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:
   a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 da qualunque controparte;
   b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
   c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti Pag. 33dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni hanno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
   d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;
   e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;
   f) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c), e costo effettivo per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni. Il Fondo è gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al Fondo hanno accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzosa conseguente alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.
  4. Gli investitori che abbiano dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ricevono automaticamente la differenza.
  5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti.
  5-bis. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.
19. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: limitatamente a quelli per la cui Pag. 34offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e le parole: diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 1o gennaio 2016 da qualunque controparte.
19. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
19. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   e-bis) il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al presente comma solo a seguito dell'avvenuto ristoro di tutti gli obbligazionisti diversi dagli investitori professionali che abbiano perso in modo parziale o totale il proprio investimento in strumenti finanziari subordinati acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, se emessi da istituti bancari italiani in data precedente al 1o gennaio 2016, sottoposti all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
   e-ter) il ristoro di cui alla lettera precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal Fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotti il valore di eventuali cedole già pagate e l'eventuale differenza tra il rendimento del titolo e quello di un titolo di Stato simile per durata e tipo di investimento emesso nello stesso periodo.
19. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   e-bis) il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al presente comma solo al fine del ristoro di tutti gli investitori persone fisiche, imprenditore individuale anche agricolo o coltivatore diretto o il suo successore mortis causa, che non siano controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 5, commi 2-quinquies e 2-sexies del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, attraverso il riacquisto degli strumenti finanziari subordinati che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani;
   e-ter) il ristoro di cui alla lettera precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotto il valore delle cedole percepite.
19. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Pag. 35

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) le risorse derivanti dal minor costo sostenuto dal Ministero ottenuto dalla differenza tra il valore nominale degli strumenti finanziari subordinati di cui alla transazione relativa al comma 2, lettera c), ed il costo effettivo per lo Stato, sono destinate al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fondo potranno avere accesso entro li 31 dicembre 2017 gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 1o gennaio 2016 e che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'acquisto degli strumenti finanziari con l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione, riduzione, azzeramento, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.
19. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura una volta attivata determina i suoi effetti automaticamente per ogni azionista di cui al comma 2, lettera c), salvo l'azionista richieda espressamente di non aderire all'automatica adesione all'offerta transattiva entro trenta giorni dalla formalizzazione della procedura transattiva ed in ogni caso prima dell'avvio della procedura di riammissione del titolo alla quotazione.
19. 8. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20 deve in ogni caso intendersi al valore economico dei titoli stessi. Il successivo riacquisto delle azioni dovrà interessare solo gli investitori non professionali vittime di collocazioni ingannevoli.
19. 9. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

  1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   2-bis) La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per un valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione Pag. 36o dell'autorità pubblica partecipanti al capitale sociale della società veicolo.

Art. 19-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:
  861-bis. Per i soggetti la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di cui al presente comma: obbligazioni di valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di azioni: warrant le cui caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle 4 banche finite in risoluzione.

  La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale.
19. 03. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo.

Art. 19-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 è inserito il seguente:
  861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:
    a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari Pag. 37valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al btp di durata analoga;
    b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;
    c) ai possessori di azioni: warrant aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.

L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858.

I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al concambio dei titoli delineato dal presente comma.
19. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione».

  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono aggiunti i seguenti:
  861-bis. La società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, ai soggetti non aventi diritto all'accesso alle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 e dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, o comunque non aderenti, lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla società medesima, nel rispetto delle seguenti modalità:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 2: obbligazioni senior di pari importo al corrispettivo pagato per la sottoscrizione o l'acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e un rendimento non superiore di un punto rispetto a quello dei titoli di Stato di pari durata;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati Tier 1: obbligazioni senior pari al 75 per cento del corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data del 22 novembre 2015, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopra citati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di Pag. 38un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina; tali obbligazioni devono avere durata comparabile alla vita residua degli strumenti oggetto di riduzione, ma comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2030 e rendimento in linea con quello dei titoli di stato di pari durata.

  861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta, per i soggetti aderenti, la rinuncia alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), e 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la rinuncia a far valere ogni altra pretesa giudiziale.
19. 02. Carrescia.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte delle società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo, 16 novembre 2015, n. 180).

  1. La transazione è rivolta ad investitori non professionali, ovverosia per la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo ed il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, ed è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti finanziari subordinati coinvolti nell'applicazione delle misure di conversione, riduzione, azzeramento di strumenti finanziari subordinati in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016.
  2. Le società veicolo sorte in seguito all'applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo emettono strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, rispettando la gerarchia dei titoli obbligazionari subordinati azzerati, in misura corrispondente al 33 per cento degli utili annuali della società fino al raggiungimento del valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli subordinati di cui al comma precedente e che non siano stati già oggetto di rimborsi totali.
  3. Gli investitori di cui al comma 1, compresi gli investitori che hanno aderito al rimborso forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 2016, n. 119, esclusivamente per la parte residua, potranno formalizzare la richiesta alle società veicolo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2017.
19. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Equiparazione del trattamento tra investitori).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto:
   a) all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del presente decreto. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo»;Pag. 39
   b) dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
   861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
    ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
    ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
    ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
   861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
   861-quater. La società veicolo si impegna a richiedete la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
   861-quinquies. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
    a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale».
19. 05. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday; l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significarli net shortpositions in shares).
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
  1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da Pag. 40intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
  1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-bis in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
  1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
   a) preso a prestito le azioni;
   b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
   c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
20. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
20. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:
   a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
   b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
   c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
   d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione,
   e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.
20. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione a per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione Pag. 41nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:
   a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
   b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro
   c) non è permessa, al fine ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.
20. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro tenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.
20. 5. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
20. 6. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
20. 7. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono Pag. 42stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;
   b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;
   c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;
   d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

  Qualsiasi pattuizione contraria è nulla.
20. 8. Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'azione sociale di responsabilità, ricorrendone i presupposti, può essere promossa dal Ministero, sentita la Banca d'Italia, indipendentemente dalla quota di capitale detenuta. L'azione può essere esercitata entro dieci anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica e comunque entro due anni dalla sottoscrizione o dall'acquisto delle azioni da parte del Ministero. L'esercizio dell'azione determina la revoca dall'ufficio degli amministratori nei cui confronti essa è promossa. L'azione non può essere esclusa, rinunciata o transatta dall'assemblea.
20. 9. Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
20. 10. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
20. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle Pag. 43operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
*21. 1. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: 8 miliardi di euro inserire le seguenti: se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
*21. 2. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e Pag. 44delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
**21. 3. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
**21. 4. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2.015, n. 33, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi di euro».
21. 5. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
21. 6. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» inserire le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
21. 7. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

ART. 22.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, coloro che hanno subito Pag. 45una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono, altresì, promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
22. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 18, sono altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge.
22. 2. Mazziotti Di Celso, Librandi, Menorello.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In un'ottica di tutela del risparmio nel settore creditizio, tali disposizioni si applicano anche ai creditori subordinati delle banche di cui al decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183 per le quali non sussistevano i presupposti dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.
22. 3. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Nazionalizzazione).

  1. Se la banca dispone di un valore Common equity tier 1 inferiore al 14 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare le modalità di trasferimento delle relative azioni.

  Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

Pag. 46

  5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  5-sexies. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente articolo.
  5-septies. Sopprimere il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5.
  5-octies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANGI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  5-novies. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 5-octies, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
22. 01. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza).

  1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, Pag. 47riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio.
22. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Clausola sociale).

  1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a mantenere i livelli occupazionali e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti.
22. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela degli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
  2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 2016, n. 119 prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119.
22. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle disposizioni vigenti, gli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, 208.
22. 05. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

ART. 23.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
23. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

Pag. 48

  Al comma 3, dopo la parola: passività aggiungere le seguenti: da essa emesse o che siano state sottoscritte o siano in deposito presso intermediari diversi dalla stessa ed.
23. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: valore nominale con le seguenti: valore di acquisto.
23. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Il valore economico delle passività emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena di cui alle lettere da a) a m) del precedente comma è utilizzato a compensazione del debito qualora si accerti che l'acquirente delle emissioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultasse debitore insolvente della medesima banca. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alla persona fisica acquirente delle emissioni che svolgeva un ruolo di amministratore o dirigente di società di capitali o di persone di qualsiasi forma giuridica che risultasse debitrice insolvente della medesima banca alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le emissioni detenute dagli amministratori e funzionari della medesima banca la cui condotta professionale ha determinato lo stato di crisi dell'Emittente, qualora accertata dall'Autorità competente.
  3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter per debitore insolvente si intende il debitore che si trovi nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo».
23. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso in cui il detentore del titolo di emissione di cui alle lettere da a) a m) sia un investitore non professionale, il valore economico da attribuire alla passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri è sempre il 100 per cento dei valore nominale.»
23. 5. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le banche e le società finanziarie non possono procedere alla vendita singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
23. 6. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere all'eventuale cessione delle quote di Banca Monte dei Paschi di Siena senza la previa autorizzazione del Parlamento.
23. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissione di inchiesta).

  1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito Pag. 49denominata «Commissione», con il compito di:
   a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di default con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;
   b) accertare altresì le attività della banca di cui alla lettera a) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;
   c) accertare la gravità della responsabilità, colposa o dolosa, dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;
   d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;
   e) accedere ad ogni documentazione e atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 1o gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;
   f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 1° gennaio 2005 al 30 novembre 2015, al fine di verificarne l'idoneità;
   g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;
   h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;
   i) verificare le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto a fine di rintracciare le motivazioni e le eventuali responsabilità di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;
   l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi;

  2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne Pag. 50ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  4. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.
  5. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  6. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  7. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  8. Per l'elezione, rispettivamente, dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voci si procede ai sensi del comma 7.
  9. Le deposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche per le elezioni suppletive.
  10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  11. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  12. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dal comma 1, lettere e) e f).
  13. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti Pag. 51dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  14. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
  15. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 13.
  16. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  17. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 16.
  18. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  19. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 16 è stabilito il numero massima di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  20. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  21. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  22. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.»
23. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rimborso degli investitori delle banche sottoposte a risoluzione).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto-legge, si intende riaperto il termine per l'accesso diretto al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come disciplinato dagli articoli 3 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  2. All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
  3. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario Pag. 52dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015, inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, a 35.000 euro come secondo scaglione e a 55.000 come terzo scaglione;

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.»
23. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito istituzionale la lista dei cento maggiori debitori insolventi delle banche e degli ente-ponte che intendono accedere alle misure di garanzia o di rafforzamento patrimoniale di cui al presente decreto-legge.
  2. Con riferimento ai debitori di cui al comma 1 le autorità di vigilanza effettuano apposite indagini volte a verificare la correttezza dell'operato dell'istituto nell'erogazione del prestito e in caso di irregolarità applicano specifiche sanzioni nei confronti dei responsabili.
23. 03. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. È fatto divieto ai fondi pensionistici di acquistare crediti deteriorati.
23. 04. Giorgia Meloni, Rampelli.

ART. 23-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione per ciascun Emittente a cui è stato concesso l'intervento, corredato da una dettagliata indicazione dello stato patrimoniale dello stesso.

23-bis. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 53

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.
23-bis. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.
23-bis. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trasparenza degli istituti bancari). – 1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancali e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto, secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;
   f) la sottoposizione a interventi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o a intervento statale di cui ai Capi I e II del presente decreto.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;Pag. 54
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
  5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
23-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 24-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di educazione finanziaria).

  1. La presente norma riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore, allo scopo di ampliare le conoscenze dei cittadini per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, tramite la promozione e realizzazione di progetti su tale materia.
  2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
  3. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.
  5. Ai fini di cui al presente articolo, le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualunque forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese realizzate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente per la realizzazione di progetti di educazione finanziaria, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno l'importo speso al 31 dell'anno precedente.
24-bis. 1. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Dal programma di cui al precedente comma 3 sono comunque esclusi tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.

  Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono comunque esclusi dalla nomina di cui al presente comma tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.
24-bis. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter (Modifiche al Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito Pag. 55al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.»
24-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter (Modifiche al Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.»
24-bis. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:
  «Art. 99-bis (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale) – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, Pag. 56nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.
  2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.»
24-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:
  «Art. 99-bis (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale) – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.
  2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.»
24-bis. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

  Art. 25-bis.(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.Pag. 57
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

25. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.(Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari). – 1. L'articolo 10 dei testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

  1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.
  2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:
   a) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;
   b) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

  3. Le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto della costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il proprio statuto.»

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma 1.
25. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

ART. 26-bis.

  Il comma 1, è sostituito dal seguente:
   1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o coloro che li Pag. 58abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;».
26-bis. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.
   Conseguentemente dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Emissione di strumenti finanziari warrant).

  1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis).
  2. Gli strumenti finanziari warrant di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.
  3. L'emissione degli strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti è a titolo gratuito.
26-bis. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sono soppresse le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e»;
   b) al comma 1, sono soppresse le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma.
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'importo dell'indennizzo forfetario con un limite di rimborso pari a 100.000 euro è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;Pag. 59
   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
   sopprimere il comma 2.
   al comma 6 sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017.
26-bis. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;

  dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   e) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   f) alla lettera f), le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e» sono soppresse;
   b) alla lettera a) le parole: «100.000» sono sostituite con le seguenti: «1.000.000»;
   c) alla lettera b) le parole: «35.000» sono sostituite con le: «500.000».
   il comma 2 è soppresso.
26-bis. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;

  dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sono soppresse le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e»;
   b) al comma 1, sono soppresse le parole: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni» fino alla fine del comma:
   sopprimere il comma 2. Pag. 60
   al comma 6 sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017.
26-bis. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i trasferimenti con atti tra vivi, anche a titolo gratuito, a prescindere dal grado di parentela.
26-bis. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in fondo, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183»;
  1-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».
   Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8.».
26-bis. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 95 per cento».
26-bis. 11. Donati, Ascani, Carrescia.

  Al comma 3, sostituire le parole: aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « con le seguenti: aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la sola parte oggetto di indirizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito.
26-bis. 8. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 15 del testo unico delle imposte Pag. 61sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
26-bis. 12. Borghesi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dal fondo di cui ai commi precedenti hanno facoltà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.
26-bis. 13. Gianluca Pini, Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-bis inserire il seguente:

Art. 26-ter.
(Divieto di vendite allo scoperto).

  1. A far data dal 1o marzo 2017 è vietato far uso di vendite allo scoperto di strumenti finanziari quotati in mercati finanziari disciplinati dalla normativa della Repubblica.
26-bis. 03. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

Art. 26-ter.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, all'articolo 1, comma 2 le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro 30 mesi».
* 26-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

Art. 26-ter.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Pag. 62legge 24 marzo 2015, n. 33, all'articolo 1, comma 2 le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro 30 mesi».
* 26-bis. 05. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

ART. 26-ter.

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire i seguenti:

Art. 26-quater.
(Istituzione di una Commissione di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
   a) valutare l'adeguatezza e la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla gestione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa;
   b) esaminare lo stato complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali;
   c) valutare l'adeguatezza della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sull'emissione e sul collocamento di azioni e di obbligazioni, con particolare riferimento alla regolarità delle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalle banche di cui alla lettera a);
   d) verificare se da parte degli istituti di credito siano stati rispettati i princìpi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché i princìpi regolatori della condotta degli intermediari finanziari, come stabiliti dalle disposizioni di settore e, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal relativo regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e valutare la disciplina e le prassi relative all'attività di vigilanza svolta a tale riguardo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;
   e) accertare, in particolare, se corrisponda al vero che, secondo quanto riportato da organi di stampa, la CONSOB avrebbe autorizzato la Banca delle Marche Spa ad un aumento di capitale mediante emissione di azioni per 180 milioni di euro, sebbene la stessa banca avesse precedentemente ricevuto una comunicazione della Banca d'Italia, con cui la stessa ne segnalava lo «scadimento della qualità del portafoglio» e la «rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari»; che la Banca delle Marche Spa avrebbe omesso di comunicare tale circostanza ai sottoscrittori delle azioni emesse; che, nonostante tali rilievi, la Banca d'Italia non avrebbe ritenuto necessario intervenire in relazione a questo aumento di capitale;
   f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a) in relazione al dissesto dei medesimi istituti e al danno subito dai possessori di strumenti finanziari emessi Pag. 63da questi, in ragione dei doveri di vigilanza, delle competenze tecniche e degli obblighi di informazione inerenti alla funzione rivestita, nonché dei conseguenti doveri di tempestiva attivazione e di efficiente intervento per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;
   g) accertare eventuali responsabilità delle società di revisione legale che hanno attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);
   h) valutare la condotta del Governo in relazione alle vicende che hanno interessato le banche di cui alla lettera a), accertando l'eventuale sussistenza di interessi particolari e di conflitti di interessi a carico di membri del Governo medesimo, con riferimento alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215;
   i) verificare se l'annullamento del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui alla lettera a), disposto dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, allo scopo di agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione e la costituzione della società-veicolo (bad bank) per la gestione dei crediti in sofferenza, rappresentasse l'unica scelta praticabile per la soluzione della crisi;
   l) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, per un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;
   m) valutare le conseguenze delle procedure di risoluzione adottate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle esigenze di tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;
   n) accertare le circostanze e le motivazioni della scelta del piano d'intervento adottato per affrontare la crisi delle banche di cui alla lettera a), anche con riferimento ai rapporti intercorsi fra le autorità nazionali e i competenti organi e uffici della Commissione europea nonché all'eventuale intervenuta valutazione di opzioni alternative alla stregua di quanto accaduto in situazioni analoghe verificatesi in altri Stati membri dell'Unione europea;
   o) verificare se siano fondate le affermazioni espresse da Jonathan Hill, Commissario dell'Unione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, secondo cui le banche italiane avrebbero venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati, e, in caso affermativo, le iniziative assunte dalle autorità di vigilanza;
   p) accertare la qualità e la diffusione degli strumenti finanziari ad alto rischio nel sistema bancario italiano, verificando la qualità dei corrispondenti quadri informativi;
   q) valutare l'esistenza di situazioni o elementi di rischio, attuali, potenziali o latenti, e le loro eventuali conseguenze sulla stabilità del sistema bancario italiano;
   r) verificare i contenuti, le condizioni, le rinegoziazioni, le controparti, gli importi e la durata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dallo Stato, e la conseguente esposizione finanziaria attuale e futura di esso;
   s) verificare la metodologia e la conformità alla regolamentazione europea di settore dell'attività di informazione svolta dalle agenzie di rating verso i mercati finanziari, con particolare riguardo ai criteri di elaborazione e ai tempi di pubblicazione e di diffusione dei giudizi emessi tra il 2010 e il 2015 sul debito dello Stato italiano, accertando altresì le conseguenze che tali giudizi hanno avuto nei mercati internazionali sull'andamento degli investimenti esteri in titoli di Stato italiani;
   t) valutare l'operato dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione, nonché le modalità Pag. 64di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, con riferimento a tutti i casi di crisi che hanno riguardato il sistema bancario italiano dal 1 gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività delle banche, delle istituzioni europee e delle amministrazioni pubbliche nazionali in strumenti denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subiti dai risparmiatori.

  2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 26-quinquies.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 26-sexies.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007. n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 26-septies.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria Pag. 65provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 26-octies.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

Art. 26-novies.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
26-ter. 01. Brunetta, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

  Art. 26-quater. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 2018).
  1. Al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 Pag. 66febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
  2. Dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.1 titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
   c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842.
  861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
  861-quater. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-quinquies. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale.».
26-ter. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

  Art. 26-quater. (Modifiche al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
  1. Dopo il primo periodo del comma 860 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206».
26-ter. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

  1. All'articolo 35, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 3, è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo ai commissari speciali, sentito il comitato di sorveglianza, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2393-bis e 2934 del codice civile.
26-ter. 05. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Disposizioni in materia di ordini di pagamento).
  1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a un euro.
26-ter. 06. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Disposizioni in materia pagamenti elettronici).
  1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
26-ter. 07. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni).
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevate nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente Pag. 68rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 di euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 di euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 di euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 di euro;
   c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
26-ter. 08. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Alberto Giorgetti, Laffranco.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.

  1. In applicazione dell'articolo 47, primo comma, della Costituzione gli interventi per la tutela del risparmio disposti con il presente Decreto sono uniformemente estesi, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, a tutti i casi di crisi bancaria previsti dall'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
26-ter. 09. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
26-ter. 010. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico).

  1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori Pag. 69con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
  2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: può essere subordinata, con le seguenti: è subordinata.
26-ter. 011. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario), dopo le parole: «8 miliardi di euro», sono inserite le seguenti: «se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
26-ter. 012. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).
  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

  2. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Pag. 70Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 013. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).
  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 014. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).
  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 015. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

Pag. 71

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385).

  L'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
  Art. 137 – (Mendacio e falso interno). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1.
26-ter. 016. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

  Art. 26-quater. (Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità) – 1. Al fine di prevedere un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, il Governo emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
   3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter Pag. 72esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
   5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
   2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
   3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
26-ter. 017. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

  Art. 26-quater. (Tassi di interesse).
  1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente: «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.Pag. 73
  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.»
26-ter. 018. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

(Inammissibile)

ART. 27.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:
   a) mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis.
Il comma 3 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.
27. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le anticipazioni di tesoreria autorizzate ai sensi del presente comma devono essere compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale già formulate.
27. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2015, n. 33).

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro 18 mesi», sono sostituite con le seguenti: «entro 30 mesi».
27. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 335, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 3 miliardi di Euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 85, introdotti dal presente articolo, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29».
27. 03. Palese.

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  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di Euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 05. Palese.

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ALLEGATO 2

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (C. 4280 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA

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