CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. (Nuovo testo C. 3113 Nesci).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale», come modificata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che la proposta di legge interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;
   ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della legge n. 108 del 1968);
   rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), per le elezioni nazionali, e lettera p), per le elezioni locali;
   considerato che la proposta di legge diversifica il limite massimo di età – attualmente fissato a 70 anni – per i componenti degli uffici elettorali di sezione, confermandolo a 70 anni per i presidenti di seggio, riducendolo a 65 anni per gli scrutatori ed eliminandolo per i segretari;
   rilevato che la proposta di legge introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;
   preso atto che l'articolo 5 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati;
   considerato in proposito che il riferimento alle «società a partecipazione Pag. 222pubblica locale o regionale, totale o di controllo» potrebbe ingenerare incertezze in sede interpretativa, sia in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato, sia in quanto esso sembra comprendere anche le società controllate da Città metropolitane e Province,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, sia chiarito il riferimento alle «società a partecipazione pubblica [...] totale o di controllo», ad esempio facendo richiamo alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
   2) al medesimo articolo 5, sia chiarita l'applicabilità del divieto alle società controllate da Città metropolitane e Province;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere limiti di età omogenei per i diversi componenti degli uffici elettorali di sezione;
   b) si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 259 ed abb.-B, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;
   richiamati i propri pareri espressi in data 3 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «tutela della salute», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni», spettante alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   valutato favorevolmente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione contenuta nel parere precedentemente espresso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.