CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo scorso 31 gennaio, l'ILVA Spa in amministrazione straordinaria ha presentato al Ministero del lavoro richiesta di esame congiunto, ex articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di ottenere per i siti produttivi di Taranto e Marghera – ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, decreto-legge n. 148 legge n. 148 del 1993 – la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per l'intera durata dell'attività commissariale. La Cigs dovrebbe subentrare al contratto di solidarietà difensivo, in scadenza il prossimo 2 marzo, che coinvolge circa 11 mila lavoratori.
  La Società ha reso noto che la richiesta è motivata dalla necessità di far fronte alla grave crisi economica, produttiva e finanziaria che ha interessato l'intero gruppo e principalmente lo stabilimento jonico, nonché dalla necessità di adeguare la produzione all'AIA che, a partire dal 2012, ha determinato la riduzione dell'attività produttiva.
  La Società fa altresì presente che il ricorso alla Cigs interesserà circa 5.000 lavoratori nella sede di Taranto mentre per lo stabilimento di Marghera saranno interessati 80 unità lavorative.
  Il Ministero dello sviluppo economico, interessato della questione, ha fatto sapere che la procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA è stata avviata, ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015, nel gennaio 2016 mediante pubblicazione del relativo avviso sulla stampa nazionale ed internazionale. A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse (25, di cui 10 per l'intero perimetro e 15 per singole società controllate), si è svolta fino alla metà di aprile 2016 la due diligence. Al termine fissato del 30 giugno 2016 sono pervenute due offerte da due diverse cordate.
  Le modifiche o integrazioni al piano ambientale, contenute nelle predette offerte, sono state sottoposte alla procedura di valutazione – introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2016 – da parte del Comitato di esperti all'uopo nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla base dell'istruttoria svolta da tale Comitato, e sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente ha recentemente emanato il parere sulle proposte di modifica al Piano ambientale. Allo stato, si è dunque in attesa di ricevere le offerte definitive da parte delle due cordate che dovranno conformarsi al predetto parere. Successivamente, i Commissari, dopo aver acquisito la necessaria relazione dell'esperto indipendente, potranno presentare istanza di aggiudicazione al Ministro dello sviluppo economico che provvederà con proprio decreto.
  Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato, che al momento non è possibile fornire notizie più precise «circa le intenzioni dei nuovi acquirenti dell'impianto in merito alla sorte dei lavoratori», considerato che la procedura per il trasferimento del complesso industriale è tuttora in corso.
  Appare opportuno segnalare che il recente decreto-legge n. 243 del 2016 – in corso di conversione – ha previsto, tra l'altro, che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA è da intendersi esteso Pag. 177fino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano ambientale. Ciò al fine di consentire oltre che l'esecuzione del medesimo Piano anche la vigilanza da parte dei Commissari straordinari sulla attuazione da parte del soggetto acquirente.
  In conclusione – nel sottolineare che la questione posta nel presente atto parlamentare è all'attenzione del Ministero che rappresento e tenuto conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli che si potranno attivare – posso assicurare che il Governo nelle sue diverse articolazioni continuerà a monitorare costantemente la vicenda in parola al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dell'ILVA.

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ALLEGATO 2

5-09236 Gnecchi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi e altri – inerente al riscatto dei contributi per i lavoratori iscritti alla gestione separata, istituita presso l'INPS – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che l'articolo 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione Separata dell'INPS la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati – i periodi di lavoro prestati mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedentemente all'istituzione dell'obbligo contributivo di cui alla predetta gestione.
  In attuazione della previsione di cui al 2 comma dell'articolo 51 della legge n. 488 del 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale – di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze – hanno adottato il decreto 2 ottobre 2001 che ha definito i requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di riscatto, nonché i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto. Il decreto, in particolare, ha precisato che esclusivamente i soggetti che hanno svolto attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità – i relativi periodi, a condizione che per tali periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.
  Successivamente, con il messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione dei soggetti destinatari della facoltà di riscatto, precisando che tale facoltà può essere esercitata dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS con esclusivo riferimento ai periodi di attività lavorativa prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi. Ne consegue che il riscatto può essere concesso anche ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che, nei periodi oggetto della richiesta, abbiano svolto un'attività lavorativa purché sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  Alla luce di quanto detto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare necessita di uno specifico intervento normativo che non può prescindere da una serie di valutazioni tra cui anche quella relativa agli eventuali oneri finanziari ad esso connessi.

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ALLEGATO 3

5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha disposto, con effetto dal 1o gennaio 2017, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 che prevedeva, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di assumere una persona con disabilità solo in caso di nuove assunzioni.
  Analogamente, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha modificato – sempre con effetto dal 1o gennaio 2017 – il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 nella parte in cui prevedeva, a carico dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni senza scopo di lucro, l'insorgenza dell'obbligo di assumere lavoratori con disabilità solo in caso di nuova assunzione.
  Dunque, con tali disposizioni, il legislatore delegato ha inteso superare il «regime transitorio» che si applicava ormai da molto tempo – ovverosia dall'entrata in vigore della legge n. 68 –, e che prevedeva, per i datori di lavoro citati, l'obbligo di assunzione di persone con disabilità solo all'effettuazione di «nuove assunzioni».
  Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi alla nuova disciplina in maniera meno traumatica, il legislatore ha, tuttavia, previsto l'entrata in vigore di queste disposizioni a partire dal 1o gennaio 2017 anziché dal 24 settembre 2015 come previsto per le altre norme del decreto.
  Inoltre, al fine di assicurare maggiore chiarezza sugli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, lo scorso 23 gennaio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL hanno adottato una nota congiunta con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro citati.
  Tanto premesso, rappresento che la questione sollevata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Governo, sono infatti in corso delle interlocuzioni tra i Ministeri competenti al fine di valutare l'opportunità di adottare ogni possibile soluzione che, contemperi, da un lato, l'esigenza di rafforzare le opportunità di lavoro delle persone con disabilità e garantire loro una maggiore inclusione sociale e, dall'altro, le peculiari esigenze delle società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.
  Da ultimo, voglio comunque evidenziare che anche per le società sportive professionistiche, citate nel presenta atto parlamentare, trova applicazione l'istituto dell'esonero parziale previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999, il quale prevede che «i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato». Pag. 180A tale proposito, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 357 del 2000 stabilisce nella misura del 60 per cento la quota massima di lavoratori per cui il datore di lavoro può chiedere tale esonero. Tale percentuale e le fattispecie per cui è prevista potranno essere oggetto di revisione solo in caso di un'eventuale modifica del citato regolamento.

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ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113.

PARERE APPROVATO

   La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3113, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;
   osservato che la proposta si pone il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza delle elezioni impedendo eventuali distorsioni del voto, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, nonché di consentire il voto, in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovano al di fuori del comune di residenza;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), nel sostituire l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   rilevato che l'articolo 5 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati, di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente;
   ritenuto che la previsione di un divieto generalizzato di assunzione di personale dipendente, peraltro riferito a un periodo molto ristretto a ridosso delle elezioni, non costituisca uno strumento adeguato a prevenire forme di voto di scambio o di inquinamento del voto e rischi di determinare problemi per la funzionalità dei medesimi organismi anche in relazione ad assunzioni previste sulla base di una specifica programmazione dei fabbisogni di personale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, in considerazione della limitata efficacia del divieto di assunzione ivi previsto in termini di contrasto dell'inquinamento del voto e delle sue possibili ricadute negative sulla funzionalità delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate dagli enti territoriali.

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ALLEGATO 5

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772.

PARERE APPROVATO

   La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3772, recante modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;
   condivisi le finalità e i contenuti del provvedimento, che reca misure volte a rafforzare il contrasto degli omicidi in ambito familiare, nonché a consolidare e ampliare le tutele per gli orfani di tali crimini sia sul piano processuale sia su quello della loro assistenza sociale, psicologica e sanitaria;
   osservato che l'articolo 5 modifica la legge 27 luglio 2011, n. 125, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza;
   rilevato che tale disposizione, anticipando gli effetti della sentenza di condanna, prevede una sospensione, per l'indagato, del diritto alla prestazione previdenziale, che opera fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, stabilendo che, in tal caso, all'indagato siano dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto;
   evidenziato che il medesimo articolo 5 prevede che i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrino nella titolarità della quota di pensione ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore;
   considerato che l'articolo 5-quinquies, nell'ambito delle disposizioni di carattere finanziario relative all'attuazione del provvedimento, prevede, tra l'altro, il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani per crimini domestici nell'attività lavorativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.