CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
   considerato che:
    l'articolo 22 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 elenca i materiali e le sostanze, da soli, o miscelati tra loro, che possono essere usati in ingresso in un biodigestore, affinché il digestato prodotto possa essere conseguentemente destinato all'utilizzazione agronomica;
    in questo elenco rientrano: paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti da allevamento, acque reflue, acque di vegetazione dei frantoi oleari, sottoprodotti di origine animali e materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;
    gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare sono inseriti nell'elenco del possibile utilizzo per la produzione di digestato agroindustriale;
    il decreto non prevede esplicitamente, invece, la possibilità di lavorare meccanicamente, senza alterarne le caratteristiche chimiche e biologiche, quegli stessi materiali provenienti dall'industria alimentare e quindi il digestato conseguente è considerato «rifiuto» e non può essere utilizzabile a fini agronomici, penalizzando così un sistema produttivo virtuoso, perché l'utilizzo di quel materiale migliorerebbe il rendimento dell'impianto di biodigestione grazie a un puntuale bilanciamento e controllo della matrice d'ingresso, il cui potere metanigeno è nettamente superiore dopo la miscelazione;
    tutto questo penalizza lo sviluppo di una economia circolare, perseguita sia a livello nazionale che europeo, considerato che le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO2, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero;
    andrebbe attentamente valutata quindi l'opportunità di disposizioni che prevedano che gli scarti organici provenienti Pag. 21dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati meccanicamente a freddo in impianti autorizzati, costituiscano matrice d'ingresso per il digestato;
    la direttiva (UE) 2015/1513 conferma quanto stabilito dalla direttiva RED 28/2009, e cioè che i rifiuti, i residui di colture agricole e i residui della lavorazione sono considerati come se avessero emissioni di gas serra pari a zero nel corso del ciclo vita fino alla raccolta;
    i biocarburanti provenienti da tutti i rifiuti e residui, e non solo quelli presenti nell'allegato IX della direttiva UE 2015/1513, concorrono al raggiungimento del target del 10 per cento previsto dalla normativa; ancorché non direttamente relativo al provvedimento in oggetto e tenuto conto dell'orientamento della Commissione europea che ha spostato la valutazione di un ampliamento dell'allegato IX all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016) 767 final), che emenda la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili è opportuno che il Governo tenga in debita considerazione la necessità di tale evoluzione normativa;
    l'articolo 2, al comma 1, lettera b), novellando l'articolo 2, comma 1, lettera i-sexies) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, definisce come fornitore il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo, mentre la definizione vigente fa riferimento al «il soggetto responsabile del passaggio di combustibile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché il fornitore di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste all'articolo 7-bis, comma 6.»;
    l'articolo 4, con la novella di cui al comma 1, lettera a), prevede che i fornitori di elettricità sono obbligati al rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 7-bis,: viene quindi soppresso il richiamo al comma 9 dell'articolo 7-bis, in forza del quale tali operatori sono designati come fornitori solo nel caso siano in grado di misurare e monitorare l'elettricità fornita; a tal fine, si prevede che i fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dell'elettricità (anziché dell'energia come previsto attualmente) fornita nel 2020 siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento;
    il combinato disposto delle modifica sopra citate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), comporta criticità in quanto risulta essere di fatto inapplicabile al settore elettrico, considerato che il «fornitore» di energia quale «soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (...)» è il venditore di energia elettrica ai clienti finali il quale non è in grado di incidere sull'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra in quanto è soggetto esso stesso che acquista energia dal mercato la cui «qualità» e «composizione» dipende dal mix energetico nazionale disponibile in quel determinato momento storico;
    l'obbligo di comunicazione dei dati, a partire dal 2018, è dettato dalla disciplina comunitaria ed è perciò opportuna l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) almeno entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo in oggetto;
    l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, sulla base delle proposte di modifica dello schema di decreto in esame, prevede l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente sia il quantitativo totale di ciascun tipo di elettricità fornita che le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia;
    la misurazione dei consumi di energia elettrica per i veicoli elettrici può Pag. 22essere ottenuta attualmente, per quanto riguarda le ricariche effettuate: a) tramite colonnine di ricariche pubbliche, in quanto dotate di contatori predisposti a tal fine; b) nel caso di ricarica privata, qualora sia effettuata per mezzo di un punto di consegna ad hoc dedicato alla ricarica del veicolo elettrico;
    oggi l'energia utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito privato non sempre viene erogata attraverso sistemi dedicati;
    il fornitore di energia elettrica non è quindi in grado di misurare in modo univoco tutta l'energia elettrica erogata per la ricarica dei veicoli elettrici, potendo oggettivamente misurare e comunicare la sola energia elettrica erogata per ricarica attraverso sistemi e contatori allo scopo dedicati;
    lo schema di decreto propone in alternativa alla misurazione diretta una stima basata sul prodotto tra la distanza percorsa e l'efficienza del consumo di elettricità: si tratta di un metodo di stima proposto che presuppone la conoscenza di dati relativi ai veicoli elettrici di cui il fornitore non dispone;
    tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, lettera. b), della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) prevede tra i criteri di delega che i biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile possano concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti con attenzione, nell'adozione dell'atto, l'orientamento della Commissione Europea che ha posposto la decisione relativa all'ampliamento dell'allegato IX della direttiva (UE) 2015/1513 all'interno della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo, presentata lo scorso 30 novembre (COM(2016) 767 final), che modifica la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
   b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera b), individuando il «fornitore» nel soggetto che produce o importa l'energia elettrica utilizzata per alimentare i veicoli elettrici, e non nel soggetto responsabile della riscossione delle accise;
   c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole «di cui all'allegato V-ter» con le seguenti: «di cui all'allegato V-bis;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, lettera e), dopo le parole: «petrolio greggio convenzionale» sopprimere le seguenti: «petrolio greggio convenzionale»;
   e) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 4, le modalità di assolvimento dell'obbligo di comunicazione e riduzione della CO2 in base ai valori (misurati o calcolati) disponibili e ai parametri di emissione resi disponibili da ISPRA nonché altre disposizioni che specifichino che gli obblighi previsti dall'articolo 7-bis comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2005 si applicano nei casi di effettiva fornitura di elettricità per veicoli elettrici;
   f) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera a. «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto sera prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità», alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 1), le parole da: «Trattamento simultaneo di combustibili fossili» a «Parlamento europeo e del Consiglio» dovrebbero essere elencate come numero «2» in conformità con l'allegato 1 della direttiva (UE) 2015/652;
   g) all'articolo 11, comma 1, capoverso lettera a. «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto sera prodotte durante il ciclo di Pag. 23vita dei combustibili e dell'elettricità», alla Parte I, numero 3, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sulla base di una metodologia di misura o calcolo specifica definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del presente decreto legislativo»;
   h) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di fissare il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), con il quale sono definite le disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità di emissioni di gas a effetto serra ad essa correlate;
   i) all'articolo 17, comma 5, si chiarisca se il limite temporale del 30 giugno 2018 è da intendersi come giacenza fisica di prodotto ovvero solo come un intervallo di tempo sufficiente, dato agli operatori per adeguarsi al nuovo regime incentivante;
   j) si valuti l'opportunità di coordinare i tempi dell'obbligo di riduzione delle emissioni per colui che importa o produce energia elettrica e dell'obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati sulla quantità e sulle relative emissioni per il venditore di energia;
   k) si valuti l'opportunità di conteggiare l'utilizzo di biocarburanti nel settore dell'aviazione civile anche ai fini dell'obiettivo di utilizzo del 10 per cento di energia da fonte rinnovabile nel settore dei trasporti, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE.