CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017
760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10453 De Rosa: Sulle procedure di selezione dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre, in primo luogo, segnalare che in relazione alle specifiche questioni poste dagli Onorevoli interroganti l'Amministrazione, attraverso la procedura di seguito illustrata, ha recepito i rilievi formulati dalla Corte dei conti. Al riguardo, si fa presente che, se è vero che la Corte dei conti ha ricusato il visto e la conseguente registrazione degli atti relativi alla precedente procedura, motivando tra l'altro che non erano stati predeterminati in modo adeguato i criteri e i parametri di giudizio, è anche vero che la medesima Corte nulla ha osservato in riferimento alle modalità e ai tempi di previsione dei predetti criteri.
  In particolare, con l'Avviso pubblico del 30 settembre 2016, si è provveduto, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 81 del 6 maggio 2015, ad indicare i requisiti generali che gli interessati alla nomina devono possedere.
  Nell'Avviso pubblico, è stata, inoltre, prevista la nomina, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, di una apposita Commissione di valutazione ai fini della selezione dei componenti della Commissione VIA-VAS, che, «all'atto dell'insediamento, fisserà i criteri ed i parametri di valutazione sulla base dei quali effettuare detta selezione, riservandosi la facoltà, ove necessario, di svolgere colloqui individuali con i candidati». Con successivo decreto n. 280 del 14 ottobre 2016 (poi modificato con decreto n. 306 del 2 novembre 2016) è stata nominata la Commissione di valutazione.
  L'articolo 2 del citato decreto del 14 ottobre 2016, dispone che «La Commissione, nella sua prima riunione, predetermina i criteri di valutazione da formalizzare nel primo verbale» e che «La Direzione generale degli Affari generali e del Personale, che provvede alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze, così come previsto dall'Avviso pubblico, procede, successivamente, alla consegna della documentazione ai membri della Commissione.».
  Tale previsione fa sì che gli atti presentati dai soggetti interessati alla nomina entrino nella materiale disponibilità della Commissione di valutazione solo successivamente alla prima riunione della stessa, nel corso della quale saranno predeterminati i criteri e i parametri di valutazione.
  La Commissione dunque, in una prima fase, determina i criteri di valutazione e, successivamente, riceve da parte della competente Direzione generali degli affari generali e del personale le manifestazioni di interesse da esaminare.
  Per quanto concerne, l'attività svolta dalla Commissione, si fa presente che la stessa si è insediata in data 8 novembre 2016. Nella stessa seduta di insediamento, essa ha provveduto alla preliminare definizione dei criteri e dei parametri di valutazione attraverso i quali valutare i candidati e successivamente, in data 29 novembre 2016, ha ricevuto la documentazione inerente le domande presentate, per un totale di 537 candidature.
  Per completezza di informazioni si fa presente che allo stato la procedura di valutazione da parte della Commissione è ancora in corso.

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ALLEGATO 2

5-10451 Zaratti: Sui ritardi nella bonifica dei rivi Pianego e Fegino in conseguenza dello sversamento di petrolio greggio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli interroganti, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che la competenza in materia di siti contaminati, che non siano stati individuati di interesse regionale o nazionale, e la conseguente bonifica è del Comune, residuando in capo all'amministrazione regionale esclusivamente le funzioni pianificatorie e programmatorie degli interventi sostitutivi, nonché quelle di coordinamento e indirizzo nei confronti delle Province e dei Comuni, mentre resta in capo al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di danno ambientale.
  Relativamente alla bonifica ed al ripristino delle matrici ambientali deteriorate a seguito dell'incidente in argomento, si rappresenta che IPLOM S.p.a. ha comunicato al Comune di Genova, con nota del 7 dicembre 2016, l'intenzione di proseguire il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, solamente in riferimento alla matrice terreno del versante interessato dalla rottura della tubazione.
  Conseguentemente il Comune di Genova sospendeva il procedimento per l'approvazione del Piano di caratterizzazione, e la Regione Liguria, espletando le funzioni sopra richiamate, promuoveva un incontro con il Comune di Genova, Città Metropolitana, ARPAL e Asl3 Genovese.
  Nella riunione svoltasi il 25 gennaio 2017, la Regione ha chiarito che la procedura di risarcimento del danno ambientale è indipendente dal procedimento di bonifica di cui al predetto articolo 242 ed è stato quindi determinato che l’iter di bonifica dovrà essere riavviato il prima possibile da parte del Comune di Genova, e qualora IPLOM S.p.a non presentasse le integrazioni richieste, la Conferenza di Servizi avrà comunque titolo per procedere all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, individuando eventualmente puntuali prescrizioni.
  Successivamente, stante la perdurante esigenza di bonifica, risultando necessario un immediato intervento, con nota del 27 gennaio 2017, il Comune di Genova ha riavviato il procedimento volto all'approvazione del Piano di caratterizzazione, comprendente tutte le richieste di integrazioni, prescrivendo alla IPLOM un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse.
  A seguito di ciò, IPLOM S.p.a, con nota del 30 gennaio 2017, ha comunicato che, fermo restando le considerazioni già espresse con la richiamata nota del 7 dicembre 2016, intende comunque dare riscontro a quanto richiesto.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

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ALLEGATO 3

5-10454 Segoni: Sullo smaltimento di rifiuti speciali provenienti dall'Ilva nella discarica siciliana di Cisma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente quanto segue.
  Per quanto riguarda il caso di specie, l'ARPA di Siracusa ha comunicato di aver effettuato, in data 22 aprile 2015, congiuntamente al Libero Consorzio Comunale, un sopralluogo presso il porto di Augusta per svolgere accertamenti sulla gestione dei rifiuti provenienti dallo stabilimento Ilva mediante trasporto navale. Durante il sopralluogo è stato prelevato un campione di rifiuto (polverino d'altoforno) e sono stati esaminati i F.I.R. (formulari di identificazione rifiuto) da cui è emerso che al rifiuto era stato attribuito il codice CER 100208 e che lo stesso era destinato all'impianto Cisma. Veniva peraltro acquisita documentazione relativa all'autorizzazione all'imbarco e allo sbarco da parte delle Capitanerie di Porto di Taranto e di Augusta. Peraltro, in data 30 aprile 2015, il personale ARPA ha effettuato, congiuntamente al Libero Consorzio Comunale, un ulteriore sopralluogo presso la discarica Cisma, durante il quale è stato accertato il completamento delle operazioni di abbancamento del rifiuto in questione ed è stata acquisita documentazione. I risultati delle analisi effettuate dal laboratorio dell'ARPA hanno confermato che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi.
  Successivamente, in data 22 novembre 2016, in conseguenza di un ulteriore conferimento di rifiuti dall'Ilva, sbarcati nel porto di Catania e destinati alla discarica Cisma, il personale ARPA ha effettuato un nuovo sopralluogo presso la medesima discarica. Dall'esame documentale è emerso che tali rifiuti erano di due diverse tipologie, corrispondenti ai codici CER 100208 e 100214 per complessivi 32.359.680 kg. I rifiuti erano in fase di abbancamento e nel corso del sopralluogo sono stati acquisiti campioni. Anche in questo caso i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio dell'ARPA hanno confermato che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi.
  Si segnala, altresì, che la predetta Agenzia ha chiesto ad ISPRA di valutare l'opportunità di effettuare specifiche verifiche anche sulla caratterizzazione e attribuzione del codice CER nel corso di una prossima ispezione.
  Si fa comunque presente che l'ISPRA, relativamente ad altro atto di sindacato ispettivo, ha comunicato che la dichiarazione MUD relativa ai dati 2016 sarà presentata dai soggetti tenuti entro il 30 aprile 2017 e che, pertanto, ad oggi l'istituto non è in grado di evidenziare il protrarsi dei conferimenti in questione.
  Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto riferito dal Subcommissario dell'Ilva, il meccanismo di trasporto attivato ha ridotto comunque l'impatto ambientale in considerazione del fatto che lo stesso non avviene interamente su gomma.
  Per completezza di informazione, si evidenzia, infine, che con legge n. 132 del 2016 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzato ad armonizzare da un punto di vista qualitativo e quantitativo le attività delle Agenzie sul territorio, nonché a realizzare un sistema integrato di controlli Pag. 55coordinati dall'ISPRA, le cui funzioni sono principalmente volte a rendere omogenee le attività del Sistema Nazionale nonché a disciplinare i «livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali».
  Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero continuerà a tenere alta l'attenzione sulla questione, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

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ALLEGATO 4

5-010230 Realacci: Sulla presentazione del rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione relativa al rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun, previsto dal decreto legislativo n. 145 del 2015 (articolo 25, comma 3), si segnala che il richiamato rapporto, è stato coordinato dalle competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), è stato recentemente completato ed è stato appena trasmesso formalmente alle competenti Commissioni parlamentari.
  Si tratta della prima relazione conoscitiva sugli effetti per l'ambiente marino dell'impiego della tecnica airgun. L'elaborato è stato predisposto sulla base delle attuali conoscenze scientifiche acquisite ed è stato individuato un piano di lavoro per il 2017 volto ad approfondire una serie di elementi significativi. In particolare: sarà istituito con gli Enti di Ricerca competenti per i vari profili di interesse uno specifico Gruppo di lavoro, finalizzato a raccogliere in modo sistematico le esperienze tecnico-scientifiche in corso a livello internazionale e nazionale, nonché a definire una serie di parametri necessari per monitorare e valutare gli impatti sugli ecosistemi marini, anche con riferimento ai singoli taxa.
  Inoltre si è ritenuto opportuno implementare la raccolta sistematica di informazioni e dati a livello sub-regionale, in raccordo con quanto già previsto in sede di Strategia marina nazionale per lo specifico descrittore D11 (underwater noise) e il Gruppo di lavoro avrà anche il compito di sviluppare nuovi indirizzi specifici in materia di mitigazione degli impatti delle attività airgun maggiormente rispondenti alle peculiarità ambientali delle sotto-regioni del Mediterraneo, che confluiranno in «linee guida» da applicarsi da parte degli utilizzatori dell’airgun.
  A tal fine, saranno effettuate apposite audizioni ed incontri per definire modalità di applicazione standardizzate di dette linee guida ed assicurare la raccolta di dati confrontabili.
  Gli esiti delle attività del gruppo di lavoro potranno costituire la base, ove la sede parlamentare lo ritenesse utile, per un'apposita normativa di settore.