CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017
760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10446 Laffranco: Chiarimenti circa la trasformazione di Equitalia nell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono delucidazioni sul nuovo Ente pubblico economico (EPE) che svolgerà dal prossimo 1o luglio le funzioni sinora affidate al Gruppo Equitalia, le cui aziende (salvo l'attuale Equitalia Giustizia) verranno sciolte a decorrere dal 1o luglio 2017.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, a decorrere dal 1o luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia), sono sciolte e, dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo assetto della riscossione nazionale, pertanto, decorrerà dal 1o luglio 2017.
  Con particolare riferimento alla selezione e reclutamento del personale delle società del Gruppo Equitalia giova evidenziare che le stesse non sono ricomprese nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. Testo unico sul pubblico impiego).
  Tuttavia, sin dal 2008 espletano le procedure di assunzione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e in ottemperanza all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'articolo 19 comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, previsioni che si applicano a tutte le società pubbliche.
  Anche il nuovo ente pubblico economico non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (cosiddetto Testo unico sul pubblico impiego) e – a differenza di queste ultime – non è tenuto all'espletamento di pubblici concorsi per la selezione e il reclutamento del proprio personale.
  Nonostante ciò, resta fermo l'obbligo per il nuovo ente di procedere alla selezione del personale nel rispetto dei principi generali di imparzialità, pubblicità e trasparenza sopra richiamati.
  A tal riguardo, è opportuno precisare che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 193/2016 in sede di conversione del provvedimento, è stata modificata, prevedendo che il trasferimento del personale delle società sciolte al nuovo ente debba avvenire non «previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze», ma «fermo restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente».
  Infine, in merito al Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, si fa presente che le modalità di utilizzo, ai sensi dell'articolo 1 comma 9-bis introdotto dalla legge n. 225/2016 di conversione del decreto-legge n. 193/2016, Pag. 24dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
  Equitalia SpA. evidenzia che si tratta di un preesistente fondo «speciale» per il settore esattoriale chiamato ad erogare una prestazione integrativa della pensione, fra gli ultimi rimasti in vigore dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995 e i numerosi decreti di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria che, da allora, hanno interessato numerosi Fondi speciali alcuni dei quali sono stati soppressi.
  La Società di riscossione sottolinea che detto fondo costituisce un onere aggiuntivo di non trascurabile peso complessivo, prevedendo un versamento del 3,30 per cento della retribuzione a carico dell'azienda per ogni dipendente iscritto, e del 2,20 per cento a carico del singolo lavoratore in aggiunta alle aliquote per l'assicurazione generale obbligatoria versate dalla generalità dei datori di lavoro.
  Equitalia S.p.A. riferisce di avere, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, da tempo sollecitato la complessiva riforma del menzionato Fondo, considerando anche che ad oggi i presupposti della sussistenza di tale Fondo speciale risultano ampiamente superati dalle riforme che, in materia previdenziale, si sono succedute nel tempo.

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ALLEGATO 2

5-10447 Gebhard: Riduzione dei tempi di risposta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, evidenziando che i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione alla definizione entro il 31 marzo 2017 e che la Società di riscossione deve comunicare agli aderenti entro il successivo 31 maggio l'importo dovuto, nonché la scadenza e l'ammontare delle singole rate nelle quali l'interessato ha scelto di effettuare il pagamento.
  Gli Onorevoli interroganti sollecitano un'iniziativa volta a ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Agente della riscossione alle predette istanze, facilitando gli accordi con quei contribuenti che intendano velocizzare le procedure di rateizzazione del debito tributario.
  Al riguardo, la Società di riscossione riferisce quanto segue.
  Il termine in esame è stato fissato in considerazione della complessità degli interventi procedurali ed organizzativi necessari alla gestione della definizione agevolata, tenuto conto della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili.
  Deve sottolinearsi altresì che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 193/2016, la disciplina di riferimento è stata significativamente modificata, con rilevanti riflessi sull'operatività della Società di riscossione, poiché è stato disposto che i debitori possono definire i carichi affidati a Equitalia fino al 31 dicembre 2016, e non più fino al 31 dicembre 2015 e che entro il cennato termine del 31 marzo 2017 possono essere presentate non soltanto nuove dichiarazioni di adesione, ma anche integrazioni di dichiarazioni già presentate (cfr. articolo 6, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 193/2016).
  In questo contesto, l'Agente della riscossione ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016, dovrà agire sul sistema informativo della riscossione mediante ruolo per procedere, tra l'altro, a:
   a) individuare i carichi definibili, avuto riguardo alle cause di esclusione della definizione previste dai commi 10 e 11 dell'articolo 6 citato;
   b) identificare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016 per i quali la cartella di pagamento non era stata ancora notificata alla stessa data, carichi per i quali deve essere inviato ai debitori l'avviso contemplato dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016;
   c) calcolare le somme dovute da ciascuno dei soggetti che aderiscono alla definizione, computando gli eventuali, precedenti pagamenti parziali, effettuati anche a seguito di provvedimenti di dilazione, secondo le particolari regole dettate dal comma 8 dell'articolo 6 in parola;
   d) imputare i pagamenti effettuati a titolo di definizione agevolata in modo da Pag. 26rispettare l'effetto di abbattimento di sanzioni e interessi di mora previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 e, dunque, in deroga alla disciplina ordinaria.

  Pertanto, in virtù dei tempi tecnici necessari a completare tali interventi, si ritiene che il termine unico del 31 maggio 2017 indicato dal legislatore per il riscontro ai debitori che aderiscono alla definizione agevolata risulti congruo e non suscettibile di riduzione, anche in ragione della circostanza che l'effettivo consolidamento delle dichiarazioni da lavorare si avrà soltanto alla data del 31 marzo 2017, atteso che – come sopra evidenziato – fino a tale data i debitori potranno integrare le dichiarazioni già presentate.
  In merito alla richiesta di velocizzare le procedure di rateizzazione, deve altresì rilevarsi che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 individua già in modo puntuale il numero delle rate in cui dovrà essere dilazionato il pagamento dei debiti fiscali dei soggetti che presentano istanza di adesione agevolata, nonché le rispettive scadenze.
  Per l'anno 2017 sono previste tre rate con scadenza fissata, rispettivamente, nei mesi di luglio settembre e novembre; per l'anno 2018 sono previste due rate fissate rispettivamente nei mesi di aprile e settembre.
  La Società di riscossione assicura comunque che sta provvedendo con il massimo impegno a porre in essere tutte le iniziative utili ad assicurare la regolare e tempestiva lavorazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e che tali attività non saranno in alcun modo ostacolate dallo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla costituzione del nuovo ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  Relativamente, poi, al riferimento effettuato dagli Onorevoli interroganti all'incidenza della definizione agevolata sulle eventuali procedure di riscossione coattiva, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 193/2016, la semplice presentazione della dichiarazione impedisce l'avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive, nonché la prosecuzione delle azioni precedentemente avviate, sia di natura cautelare, sia di natura esecutiva.

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ALLEGATO 3

5-10448 Pelillo: Tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità inerenti l'adempimento da parte degli amministratori di condominio dell'obbligo, previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o dicembre 2016 (G.U. n. 296 del 20 dicembre 2016), della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzato all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale obbligo previsto ai fini della dichiarazione precompilata 2017, relativa ai redditi 2016, deve essere adempiuto entro il prossimo 28 febbraio.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i tempi di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate volto a definire le modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati di detta tipologia di spese.
  Al riguardo, si fa presente che con Provvedimento del 27 gennaio n. 19969/2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la trasmissione all'Anagrafe tributaria, da parte dell'amministratore di condominio, delle spese inerenti il condominio stesso per l'anno d'imposta 2016, già rese disponibili sul sito internet dell'Agenzia.
  L'Agenzia delle entrate, inoltre, sempre al fine di rendere meno oneroso l'adempimento per i soggetti obbligati, ha messo a disposizione sul proprio sito internet un software di compilazione gratuito della comunicazione.
  Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti ai quali sono attribuite le spese si rappresenta che, sulla base delle informazioni contenute nel registro dell'anagrafe condominiale (alla cui tenuta gli amministratori sono obbligati in base all'articolo 1130 del codice civile), riguardanti le generalità (compreso il codice fiscale) dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento e di diritti personali di godimento, gli amministratori verificano se i soggetti ai quali sono attribuite le quote di spesa siano proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, locatari o comodatari. In tal caso riportano nella comunicazione un apposito codice (codice 0 = Proprietario, Nudo proprietario, Titolare di un diritto reale di godimento, Locatario, Comodatario).
  Qualora il soggetto al quale è attribuita la spesa non rientri tra quelli sopra descritti, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale «1» che individua «Altre tipologie di soggetti».

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ALLEGATO 4

5-10449 Ruocco: Proroga del termine di adeguamento dei bilanci delle società ai nuovi principi contabili internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante chiede se non si ritenga opportuno assumere iniziative anche normative per prorogare il termine per l'adeguamento ai nuovi principi contabili internazionali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, al fine di consentire un affinamento degli aspetti applicativi che richiedono, tra l'altro, a parere dell'interrogante stesso, una complessa revisione dei processi aziendali.
  Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 ha apportato significative innovazioni alla disciplina del codice civile in materia di bilancio. In conseguenza delle suddette novità, al fine di chiarire la derivazione del reddito imponibile da quello civilistico, sin dai lavori preparatori per la predisposizione del decreto di recepimento emerse l'esigenza di un necessario coordinamento normativo, intervenendo sulle rilevanti disposizioni di carattere fiscale.
  Le criticità, derivanti dalla complessità di tale coordinamento e rilevate dall'onorevole interrogante, sono state anche oggetto di ampie discussioni sulla stampa specializzata nonché tra le imprese ed i professionisti.
  Va, tuttavia, evidenziato che il rinvio dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, che prevede l'obbligo di applicazione a partire dagli esercizi finanziari relativi all'anno 2016, si configurerebbe quale mancato recepimento della stessa, circostanza a cui farebbe seguito l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, con possibile richiesta alla Corte di giustizia di applicare, immediatamente, un'ingente sanzione pecuniaria all'Italia.
  Sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, inoltre, il mondo delle imprese, anche in collaborazione con l'OIC, ha intrapreso la necessaria attività preparatoria agli adempimenti necessari ad effettuare la chiusura del bilancio 2016 e, pertanto, la reviviscenza delle precedenti norme civilistiche penalizzerebbe quelle numerose imprese che virtuosamente si sono preparate ad applicare la disciplina del decreto legislativo n. 139 del 2015 e introdurrebbe a loro carico nuovi costi di natura amministrativa per adeguarsi ad una proroga legislative dell'ultimo momento.
  Dal differimento, infine, conseguirebbe la mancata applicazione delle migliorie introdotte nella legislazione nazionale e nella disciplina di redazione del bilancio per effetto del recepimento della direttiva europea.
  Tutto ciò premesso, si evidenzia che una soluzione tecnico-normativa, finalizzata al necessario raccordo tra la disciplina civilistica, introdotta con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e la disciplina di carattere fiscale, atteso che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 dovrà essere perfezionato e approvato nei prossimi mesi, è stata individuata grazie ai lavori di un tavolo tecnico partecipato dal Dipartimento delle Finanze, dall'Agenzia delle entrate e dall'Organismo Italiano Contabilità (QIC).
  In questo quadro, si conta di introdurre tale disciplina nel primo veicolo legislativo utile.

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ALLEGATO 5

5-10450 Paglia: Dati, suddivisi per provincia, relativi all'imposizione IMU sulle «seconde case».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha significativamente modificato il regime impositivo delle imposte immobiliari, con l'esonero dal pagamento dell'IMU e TASI per le abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie di lusso, chiede di conoscere i dati, suddivisi per provincia, relativi al numero delle cosiddette «seconde case esistenti» nel nostro paese e al gettito ai fini IMU che da esse deriva.
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che l'Onorevole interrogante indica in circa 30 miliardi di euro il gettito relativo ai tributi immobiliari locali a decorrere dall'anno 2014.
  In merito a tale dato, deve precisarsi che il gettito nazionale IMU e TASI, per il periodo 2012-2016 è stato il seguente:
   a) per il 2012 24.354 milioni di euro;
   b) per il 2013 20.223 milioni di euro;
   c) per il 2014, 24.825 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano);
   d) per il 2015, 24.862 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano ed il gettito IMIS per i comuni della Provincia Autonoma di Trento);
   e) per il 2016, 19.859 milioni di euro (incluso il gettito IMI per la Provincia Autonoma di Bolzano ed il gettito IMIS per i comuni della Provincia Autonoma di Trento);

  L'ammontare di 30 miliardi indicato nel documento in oggetto include, presumibilmente, anche il gettito TARI che dal 2014 ha sostituito i precedenti tributi/tariffe riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, vigenti negli anni precedenti.
  Riguardo alle informazioni richieste si produce, nell'Annesso 1, una tabella riferita alle abitazioni, diverse da quelle adibite a prima casa, con i seguenti dati:
   a. Aliquota ordinaria media IMU 2015 per provincia – si è considerata la media semplice delle aliquote deliberate da ciascun comune;
   b. Aliquota ordinaria media TASI 2015 per provincia – si è considerata la media semplice delle aliquote deliberate da ciascun comune;
   c. Rendita catastale media per provincia delle abitazioni diverse dalle prime case – fonte Banca dati immobiliare integrata anno 2014 (ultimo disponibile) del Dipartimento delle Finanze;
   d. Rapporto per provincia seconde abitazioni/numero abitanti – fonte Banca dati immobiliare integrata anno 2014 (ultimo disponibile) del Dipartimento delle Finanze.

  Deve evidenziarsi che le aliquote di cui ai punti a) e b) si riferiscono alle aliquote ordinaria in assenza di dati puntuali disponibili riferiti agli eventuali regimi speciali deliberati dai comuni. Inoltre, si rappresenta che i dati di cui punti c) e d) riguardano tutte le abitazioni non prima casa e quindi includono anche gli immobili Pag. 30abitativi di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
  Per quanto riguarda il mancato versamento IMU (tax gap) come riportato nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ed effettuata dal Dipartimento delle Finanze il tax gap riportato ad aliquota di base, stimato in relazione ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali, non includendo pertanto quello riferibile a terreni ed aree fabbricabili al momento di difficile quantificazione, risulta per l'anno 2014 di 5,3 miliardi di euro.
  Dalle specifiche analisi su base territoriale ugualmente indicate nel citato Rapporto si registra che la propensione al gap per Provincia si osserva nel passaggio dal 2012 al 2013 un aumento, più o meno consistente, per quasi tutte le Province.
  Tra le Province che hanno registrato un aumento significativo nel 2013 troviamo: Pescara (l'indicatore del tax gap passa da 18,9 a 29,5 per cento), Roma (l'indicatore passa dal 27,4 al 37,2 per cento) e La Spezia (dal 15,2 al 24,9 per cento). Le uniche Province che, nel 2013, hanno registrato una variazione in diminuzione sono: Forlì-Cesena (da 24,2 a 17,6 per cento) e Crotone (dal 53,5 al 46 per cento).
  Tra gli anni 2013 e 2014 si osserva, invece, una stazionarietà per la maggior parte delle Province), al punto che gli scostamenti, in diminuzione o in aumento, si attestano intorno al punto percentuale.
  Le Province che hanno registrato un aumento più consistente nel 2014 sono: Rovigo (dal 24,3 al 30,3 per cento), Savona (dal 15 al 19,7 per cento) e Sassari (dal 31,4 al 35,2 per cento). Le maggiori variazioni in diminuzione si osservano, invece, per Brindisi (la propensione al gap scende da 26,3 al 24,7 per cento), Sondrio (dal 14,3 al 12,5 per cento) e Taranto (dal 29,6 al 26,9 per cento).
  A livello regionale la Calabria si conferma la Regione con la percentuale di tax gap più elevata (34,2 per cento nel 2012 e 40 per cento nel 2013) e la Valle D'Aosta quella più bassa (8,7 per cento nel 2012 per 12 per cento nel 2013).
  Si riportano inoltre, nell'Annesso 2, le mappe e le tabelle contenute nella Relazione menzionata con la distribuzione territoriale del Tax gap per il 2014.

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ALLEGATO 6

5-10400 Fragomeli: Chiarimenti circa il regime IVA delle somme ricevute dai comuni a titolo di rimborso delle rate di mutuo per la realizzazione di infrastrutture affidate in concessione d'uso ai gestori dei servizi idrici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA, delle somme erogate dai gestori del servizio idrico, ai Comuni appartenenti ai costituiti enti d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sulle opere.
  In particolare, viene evidenziato che l'Amministrazione finanziaria, in esito alle verifiche fiscali nei confronti dei gestori unici, ha emesso alcuni atti di contestazione delle violazioni ai fini IVA, «configurando la fattispecie di omessa regolazione di acquisti senza fattura a fronte di pagamenti aventi natura di corrispettivi nei confronti dei Comuni...».
  Gli Onorevoli segnalano che contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con la sentenza n. 325 del 2011, ha esteso anche alle rate dei mutui contratti dai comuni per la realizzazione degli impianti ceduti la disciplina di cui all'articolo 115, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «di fatto escludendo tali somme dal campo di applicazione IVA, in quanto, secondo le motivazioni della sentenza la cessione dei beni non potrebbe avvenire se non con l'accollo dei mutui che fanno parte degli impianti la cui cessione è esente da ogni imposta di legge».
  Gli interroganti – alla luce delle divergenti posizioni dell'Amministrazione finanziaria e della Commissione Tributaria – chiedono di conoscere «quali siano gli esiti del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria presso la competente Commissione tributaria regionale anche al fine di chiarire il corretto trattamento delle somme ricevute dai Comuni».
  In merito alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rileva che, con risoluzione n. 104 dell'11 ottobre 2010, è stato precisato che nella fattispecie in questione – sussistendo i presupposti soggettivo ed oggettivo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – le somme incassate dai Comuni a titolo di «passività pregresse» assumono la natura di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria.
  Con riguardo allo specifico contenzioso richiamato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate riferisce che l'Ufficio locale competente ha depositato in udienza un accordo di conciliazione giudiziale nell'ambito del quale sono state parzialmente accolte le istanze del Comune di Mondolfo, in particolare per quanto riguarda il non assoggettamento ad IVA delle somme ricevute a titolo di rimborso delle rate dei mutui accesi per la costruzione delle infrastrutture del servizio idrico, non fatturate.
  L'udienza si è tenuta presso la Commissione Tributaria Regionale di Ancona in data 24 gennaio 2017; allo stato, dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria non risultano depositati i relativi provvedimenti del giudice.Pag. 39
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno precisare che la posizione assunta dall'Ufficio locale vale esclusivamente a definire lo specifico giudizio di cui è parte il comune di Mondolfo.
  Gli Uffici centrali dell'Agenzia si riservano di monitorare l'andamento del contenzioso pendente in materia, facendo presente che allo stato non risultano pronunce della Corte di Cassazione.