CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza e degrado delle città
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 1.
(Programmazione delle spese).

  1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, entro il limite stabilito dalla delibera istitutiva, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

Art. 2.
(Missioni).

  1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi.
  2. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
Art. 3.
(Incarichi dei collaboratori esterni).

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di venti unità per i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della delibera. A tal fine il presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i curriculum dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.
  3. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale, la durata, le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute.
   4. Il presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni. Pag. 141
  5. Il presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, trasmessa per posta certificata, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito, possibilmente nella stessa forma.
  6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla delibera istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del presidente, che la comunica alla Commissione.
  8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate al Presidente della Camera.

Art. 4.
(Trattamento economico dei collaboratori esterni).

  1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno. Il rimborso, salvo quanto previsto al comma 4, non può mai essere superiore a duemila euro annuali.
  2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:
   a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del presidente, con messaggio di posta elettronica, che deve essere allegato alla richiesta di rimborso;
   b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno oppure in aereo, in classe economica;
   c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore a euro centocinquanta per notte;
   d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione della Camera.

  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

Art. 5.
(Compiti dei collaboratori esterni).

  1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono Pag. 142assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.
  2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il presidente lo richieda espressamente.
  3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

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ALLEGATO 2

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Documenti liberi).

  1. La consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi è consentita, su richiesta trasmessa per e-mail alla segreteria della Commissione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione.
  2. Il Presidente può consentire la consultazione e l'estrazione di copie di documenti di cui al presente articolo ad altri soggetti che ne facciano analoga richiesta.

Art. 2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. Il presidente dispone il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, e alle pubbliche autorità che ne facciano richiesta con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno). Il presidente ne può fare predisporre alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale; Pag. 144
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 1 del Regolamento interno);
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 13, comma 2, del Regolamento interno);
   d) scritti anonimi (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno);
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso segreto.