CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369);
   ricordato che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, come modificate dalla direttiva UE 2015/1513, hanno posto in capo agli Stati membri l'obbligo di ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE) e di raggiungere, sempre nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE);
   ricordato a tale proposito che la direttiva (UE) 2015/1513, al fine di assicurare che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile, ha introdotto la definizione di biocarburanti avanzati e stabilito, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), lettera d), che, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento, nel 2020, dell'obiettivo del 10 per cento prima indicato, la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti, mentre i biocarburanti avanzati, alla medesima data, ne dovranno costituire lo 0,5 per cento;
   osservato che lo schema di decreto legislativo all'esame, nel dare piena attuazione alle suddette disposizioni, muove nella direzione di limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, disincentivando il cambiamento della destinazione dei terreni finalizzato alla produzione di energia ed incoraggiando, al contempo, la produzione dei biocarburanti avanzati, riconoscendo un valore doppio alla loro immissione;
   condivisa la scelta di dare la massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo;
   preso inoltre atto con favore che, nell'elenco dei biocarburanti avanzati inserito Pag. 124dall'articolo 15, comma 1, lettera c), all'allegato I, parte 2-bis, parte A del decreto legislativo n. 28 del 2011 figurano, tra l'altro, la «Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura», le «vinacce e fecce di vino», i «gusci», le «pule», i «tutoli ripuliti dei semi di mais», la «frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio», «altre materie cellulosiche di origine non alimentare» e «altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura»;
   osservato altresì con favore che, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della direttiva 2015/1513/UE, reca le definizioni di: «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»; di «residuo della lavorazione»; di «materie ligno-cellulosiche»; di «colture amidacee»; di «materie cellulosiche di origine non alimentare»; di «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»;
   preso atto delle disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, lettera b), che precisa che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7 per cento, i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che tali colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente contaminati, oltre ai biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto;
   ricordato che la produzione di energia da fonti rinnovabili occupa già oggi un ruolo di primo piano nel contesto energetico italiano sia nel settore elettrico, sia nel settore termico che nel settore dei trasporti;
   considerato in particolare che la produzione di biocarburanti da biomasse e da scarti provenienti dall'agricoltura e dall'industria agroalimentare, oltre ad assicurare benefici ambientali – quali la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica – è un fattore di sviluppo dell'economia circolare, assicura una fonte di reddito integrativo per il comparto primario e può rappresentare una valorizzazione del made in Italy, tenuto conto che la gran parte dei residui impiegati sono di provenienza italiana;
   osservato tuttavia che, come emerge dai dati riportati nella Relazione sulla situazione energetica nazionale, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – il 30 giugno 2016, mentre la quota-obiettivo del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia – da conseguire, peraltro, nel 2020 – è stata pienamente raggiunta già nel 2014, la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti per l'anno 2015 si attesta solamente all'1,2 per cento del consumo finale di energia in tale settore nel medesimo anno;
   ritenuto pertanto necessario, sia al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, sia allo scopo di sfruttare le potenzialità insite nel settore, di mettere in campo il massimo sforzo per colmare il gap infrastrutturale che è d'ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi posti in sede europea;
   ritenuto al tal fine in particolare necessario individuare – anche al fine di assicurare una piena attuazione delle disposizioni Pag. 125contenute negli articoli 12 e 15 dello schema di decreto (relativi alla produzione di biocarburanti da residui e di biocarburanti avanzati) – efficaci modalità di raccolta e impiego dei residui della produzione agricola destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di garantire uno stretto collegamento tra il luogo di raccolta degli stessi e gli impianti di trasformazione e, quanto meno per gli impianti di nuova costruzione, individuare modalità che consentano la distribuzione dell'energia prodotta;
   reputato necessario, per le medesime finalità, incentivare processi di produzione di bioenergie mediante processi all'avanguardia, come, ad esempio, la pirolisi (o piroscissione) che consente di realizzare una decomposizione termochimica di materiali organici e, in particolare, di biomasse vegetali da scarti di processi industriali agroalimentari, da tralci di potature agricole, da derivati della lavorazione del legno, ridotti e trattati sotto forma di pellet, mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante, con ridottissime emissioni di biossido di carbonio;
   condivisa l'impostazione generale del provvedimento volta a ridurre l'apporto dei biocarburanti a partire da materie prime non alimentari e rilevata pertanto la necessità, al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, di:
    assumere tutte le iniziative normative necessarie al fine di favorire il massimo impiego degli scarti derivanti dalla forestazione ai fini della produzione di bioenergie e di adottare strategie finalizzate a superare i fattori di criticità presenti nel nostro Paese nello sfruttamento delle biomasse, anche attraverso l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
    integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possano essere considerati residui dell'industria agroalimentare;
    stabilire vincoli stringenti rispetto alla produzione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare da applicare, quanto meno, agli impianti di nuova costruzione, per evitare che i prodotti alimentari siano utilizzati a fini secondari;
   ritenuto che tale nuova impostazione debba trovare applicazione in maniera graduale preservando gli investimenti effettuati sulla base delle disposizioni previgenti; a tal fine, occorre in particolare integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino la tutela degli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati, e favoriscano la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;
   ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sia modificato l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati Pag. 126ai sensi della normativa nazionale ed europea;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con i seguenti rilievi:
   valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possono essere considerati residui dell'industria agroalimentare;
   valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino un passaggio graduale nell'applicazione della nuova normativa in modo da non penalizzare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorendo la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;
   ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, modifichi l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.