CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Atto n. 366).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato nelle sedute dell'11, 18, 25 e 31 gennaio 2017, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (atto n. 366);
   udite, altresì, le persone che hanno preso parte alle audizioni informali svolte il 17 gennaio 2017 ed esaminate le loro memorie;
   considerato, sul piano generale, che la globalizzazione e lo sviluppo della tecnologia digitale pongono risvolti inediti per la configurazione stessa del diritto d'autore e per la sua riscossione e che, pertanto, sarebbe utile in un prossimo futuro una seria riflessione sull'istituzione di un'autorità o di un referente unico a livello europeo e sovranazionale;
   preso atto che – come anche è stato sottolineato, non senza dissensi, da diversi soggetti ascoltati – lo schema di decreto delegato, in linea con i criteri direttivi della legge delega, fa salva l'esclusiva della SIAE, ai sensi dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941;
   ritenuto, a tale proposito, tuttavia, che questa può essere l'occasione per la medesima SIAE di rivisitare il proprio modello organizzativo e di articolare sul territorio sportelli unici per lo spettacolo, in modo da rendere sempre più efficace e customer oriented la propria rete di mandatari e che, in tale contesto, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di limitare o abolire l'istituto del bollino;
   osservato, sempre al medesimo proposito, che opportunamente l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo stabilisce che «[g]li statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata», così garantendo che l'ordinamento della SIAE assicuri spazi specifici per la rappresentanza dei titolari dei diritti minori;
   ritenuto, altresì, che – quanto ai diritti connessi, disciplinati nello schema di decreto legislativo nei limiti consentiti dalla direttiva 26/2014/UE e dalla legge di delegazione europea n. 170 del 2016 – potrebbe essere affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) una funzione di depositaria dei mandati, onde garantirne la trasparenza reciproca per tutti gli operatori,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) nell'articolo 3, comma 2, le parole: «di cui al comma 1» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2»;Pag. 75
   2) nell'articolo 8, comma 4, siano soppresse le parole: «ad esclusivo favore dei propri associati»;
   3) nell'articolo 11, comma 4, lettera a), le parole «anche ai sensi dell’» siano sostituite dalle seguenti: «compresi quelli di cui all’»;
   4) nell'articolo 18, comma 3, le parole «di cui all'articolo 6, comma 2» siano aggiunte dopo le parole «propri membri» e soppresse dopo le parole «registri reperibili»;
   5) nell'articolo 40, sia assicurato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) un ruolo nelle funzioni di ispezione e vigilanza, anche valutando l'opportunità di indicare tale Autorità come unico soggetto responsabile per lo svolgimento di tali funzioni;
   6) all'articolo 45, comma 1, sia riconsiderata la formulazione dell'intero capoverso comma 2-bis, al fine di renderlo maggiormente aderente a quanto previsto dalla legge delega, nonché di assicurare che, nel relativo decreto ministeriale di attuazione, gli eventi inclusi nel regime di esenzione o riduzione soddisfino tutti i requisiti, anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali, necessari per una ragionevole e proporzionata applicazione della misura;
   7) nell'articolo 50, comma 2, il riferimento all'articolo 48 sia sostituito con quello all'articolo 49;
   8) nell'allegato, al comma 2, lettera c), capoverso vi), le parole «articolo 17, comma 2» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17, comma 1»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nell'articolo 2, valutare l'opportunità di inserire anche la definizione di «utilizzatore», così come previsto nell'articolo 3, lettera k), della direttiva;
   b) nell'articolo 23, comma 1, lettera a), valutare l'opportunità di prevedere ulteriori informazioni che gli utilizzatori sono chiamati a fornire, quali ad esempio, oltre al «titolo originale», anche l'artista, l'interprete o l'esecutore.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (Atto n. 366).

PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO LUIGI GALLO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (atto n. 366);
   considerata la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, che ha lo scopo di dettare una disciplina uniforme per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. A tal fine, essa mira a conseguire l'armonizzazione delle normative nazionali in tema di funzionamento delle società e degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, disciplinandone gli aspetti relativi alla costituzione, alla struttura interna, agli obblighi di trasparenza e di ripartizione dei compensi ai titolari dei diritti;
   considerato che l'Italia è l'unico Stato dell'Unione a prevedere il monopolio ex lege della Società italiana degli Autori e degli Editori quale società di gestione collettiva dei diritti nei settori della musica, delle opere letterarie, delle arti figurative, dell'audiovisivo, escludendo, di fatto, l'intervento di altri organismi ovvero di altre entità di gestione; così come è l'unico Paese – oltre al Portogallo – a prevedere un'apposita disciplina normativa che attribuisca una tale riserva di competenza alla SIAE (fonte: Associazione italiana Editori);
   preso atto che, nonostante il dissenso diffuso, il Parlamento non ha ritenuto opportuno prevedere una modifica del predetto stato di cose;
   visto l'articolo 3 del decreto in esame che disciplina l'ambito di applicazione, stabilendo una normativa differenziata tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, sia in ordine ai requisiti costitutivi da soddisfare (articolo 8 d.lgs.) sia in relazione alle attribuzioni e alle funzioni, in violazione del Considerando 14 della Direttiva, che prescrive in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare misure appropriate volte ad evitare che la diversa forma giuridica dei soggetti di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore «permetta di aggirare gli obblighi previsti» dalla stessa;
   visto il successivo articolo 4 del proposto decreto legislativo, che riconosce ai titolari dei diritti, tenuto conto della riserva legale prevista per la Società Italiana degli Autori e degli Editori (articolo 180 della legge n. 633 del 1941), la possibilità di autorizzare un altro organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente per la gestire i loro diritti, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità di residenza o di stabilimento dello stesso. Pur tuttavia, questo sembra continuare ad assicurare una posizione privilegiata alla Società italiana degli Pag. 77Autori e degli Editori rispetto agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, in violazione della ratio della Direttiva, che prevede l'apertura del mercato per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore e connessi, come risulta dall'articolo 8, relativo ai requisiti di costituzione degli organismi di gestione; dall'articolo 13, relativo al ruolo del revisore contabile, le cui attribuzioni continuano ad essere disciplinate secondo lo statuto della SIAE, diversamente dagli altri organismi di gestione collettiva;
   tenuto conto del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato del 1o giugno 2016, nel quale si afferma espressamente che, in recepimento della Direttiva 2014/26/UE debbono prevedersi strumenti atti a garantire «la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti», come ribadito nel parere espresso in data 19 settembre 2016;
   visto il comma 6 dell'articolo 22, relativo alla concessione di licenze, ove statuisce che, fermo restando il ruolo degli organismi di gestione collettiva con i rispettivi utilizzatori, si attribuisce alla SIAE la facoltà di disciplinare con proprio provvedimento le modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, stabilire i requisiti relativi alla prevenzione dei conflitti di interesse, nonché la disciplina relativa all'introduzione e al rafforzamento di forme di controllo sui predetti mandatari salvaguardando una evidente posizione di privilegio;
   visto l'articolo 23, che stabilisce l'obbligo in capo agli utilizzatori di far pervenire, nel termine di 90 giorni dall'utilizzazione, tutte le informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette, senza alcuna specificazione circa i soggetti che possano qualificarsi come tali (articolo 2 del decreto legislativo), senza dare quindi effettiva attuazione all'articolo 3, par. 1, lettera k) della direttiva 2014/26/UE, che definisce utilizzatore «qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti ... e che non agisce in qualità di consumatore»;
   visto l'articolo 40, che prevede la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) sul rispetto effettivo delle disposizioni con poteri di verifica, acquisizione, istruttoria, documentazione e sanzione mentre sarebbe stato auspicabile assicurare la funzione di ispezione e vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom);
   visto l'articolo 41 al cui al comma 7 dell'articolo 41 si prevede la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate ad un fondo volto a sua volta alla prevenzione di altre violazioni mentre sarebbe ragionevole destinare le risorse così ottenute alla progettazione e allo sviluppo di progetti formativi culturali, musicali e di attività equipollenti per la promozione di attività culturali e musicali sul territorio nazionale ed europeo;
   visto, infine, l'articolo 44 che prevede la possibilità dei titolari dei diritti, gli utilizzatori nonché gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di inviare osservazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per una migliore osservanza delle disposizioni. A tal riguardo sarebbe invece auspicabile stabilire un ruolo più attivo dell'Autorità, prevedendone un parere al Ministero nel caso di sanzioni amministrative oppure attraverso la previsione di poteri istruttori sugli organismi di gestione collettiva che violino le regole di libera concorrenza ovvero la previsione di obblighi di comunicazione sul proprio sito delle verifiche effettuate di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
   esprime

PARERE CONTRARIO.