CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 gennaio 2017
758.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.38, 3.3, 3.034 E 3.035 DEL GOVERNO

ART. 2.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

  «4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;
   b) sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria del lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.»;
   c) al comma 7, sostituire le parole: sentita la competente Autorità, ovvero la Pag. 53Regione, con le seguenti: con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse,.
2. 38. Governo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato.
3. 3. Governo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;
   b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: qualora si tratti fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
3. 034. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di credito di imposta).

  1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste Pag. 54dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.».

  2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.».

  3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.».

  4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.».

  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 035. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo la parola: realizzare aggiungere le seguenti: , sentiti ARPA Puglia e ISPRA,.
1. 21. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Saltamartini, Palese, Latronico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo.
1. 33. (Nuova formulazione) Duranti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Placido, Airaudo, Martelli, Palese, Latronico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I Commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e lo stato di attuazione degli interventi stessi.
1. 9. (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti Internet istituzionali dei comuni medesimi.
1. 11. (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 12. (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, Latronico.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 13. (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, Latronico.

Pag. 56

  Al comma 4, sostituire le parole: sui saldi di finanza pubblica con le seguenti: in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
1. 1. Fanucci.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia predispone, avvalendosi dell'ARPA Puglia e della ASL competente, un Piano straordinario di indagine e di approfondimento teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
  2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 02. Palese, Latronico.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.
4. 5. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: Agenzie aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
L'Agenzia aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Sistema portuale aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 e, al secondo periodo, dopo le parole: 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;
   al comma 6, dopo le parole: Agenzia di somministrazione aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
4. 6. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagani, Mognato, Giacobbe.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,.
4. 7. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti.

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 577.522,36 aggiungere la seguente: annui.
6. 1. Fanucci.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con Pag. 57cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 13. Quartapelle Procopio, Manciulli, Boccadutri, Carrozza, Fedi, Porta, Tidei, Zampa, Locatelli.