CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2017
755.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 GENNAIO 2017

ALLEGATO 1

5-09096 Albanella: Efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Albanella, inerente all'efficacia temporale di contratti di solidarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, evidenzio che il quesito sollevato riguarda il coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina normativa in corso di utilizzo da parte delle imprese del contratto di solidarietà (cosiddetto difensivo), prima disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 726 del 1984, aventi la finalità di mantenere i livelli occupazionali ed evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
  Prima della modifica avvenuta con il decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento specifico alla durata del contratto di solidarietà, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984 prevedeva che la durata del contratto non potesse essere superiore a 24 mesi. Per mezzo della stipula di un nuovo contratto di solidarietà le aziende nella medesima unità produttiva potevano tuttavia raggiungere 48 mesi consecutivi di trattamento di integrazione salariale per riduzione oraria a seguito di un accordo di solidarietà, elevabili fino ad un massimo di 60 mesi nei territori del Mezzogiorno.
  Ciò posto, in base al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 46448 del 2009, l'istanza aziendale e il conseguente decreto di concessione del trattamento, anche in presenza di accordi per 24 mesi, si riferivano sempre a periodi non superiori a 12 mesi onde consentire il monitoraggio sulla corretta attuazione della disciplina da parte delle aziende.
  Con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato abrogato l'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984 ed in particolare per ciò che riguarda in modo specifico il contratto di solidarietà, l'articolo 21, comma 3 stabilisce che il contratto di solidarietà può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile.
  Com’è noto, inoltre, l'articolo 42 del decreto legislativo n. 148 del 2015 detta disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, stabilendo che: «I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguiti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.».
  Si è posto, pertanto, un problema interpretativo relativo a quelle aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 2015, avessero già stipulato accordi della durata di 24 mesi ma ottenuto il decreto concessorio solo per i primi dodici mesi.
  Unicamente per questi casi, nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015, integrativa della circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, sulle modalità procedimentali di presentazione dell'istanza si specifica che: «per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla Pag. 96data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni della previgente normativa».
  Con la predetta circolare si è chiarito che, per quelle aziende che entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè entro il 23 settembre 2015), avessero presentato dei programmi di riorganizzazione o ristrutturazione o anche dei contratti di solidarietà con la durata di 24 mesi, alle istanze di proroga (per gli ulteriori 12 mesi di trattamento) si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto; ciò al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione o di ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa.
  Ciò detto, voglio chiarire che la medesima finalità di completare un programma o un contratto già avviato non si ravvisa nel caso di un nuovo contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, per cui quest'ultima disciplina risulta l'unica applicabile.

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ALLEGATO 2

5-10187 Gnecchi: Soggetti che hanno fatto ricorso alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Gnecchi e altri, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione sulla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  Al riguardo, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS e contenuti nelle tabelle che metto a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione.
  Da un esame sommario delle tabelle emerge che, nell'ambito delle gestioni dei dipendenti privati e relativamente al periodo dal luglio 2010 al 31 dicembre 2016:
   le domande di ricongiunzione accolte sono 15.851, di cui 6.346 riguardano donne e 9.505 uomini (Tab. A);
   le domande di ricongiunzione ad onere zero sono 7.841 mentre l'onere medio delle ricongiunzioni su capitale e interessi, calcolato tenendo conto anche delle domande ad onere zero, è di circa 10.700 euro (Tab. B);
   le domande di ricongiunzione definite con pagamento integrale dell'onere sono 3.563 (Tab. C);
   le domande di ricongiunzione con trattenuta ancora in corso sulla pensione sono 623, di cui 199 presentate da donne e 424 da uomini; l'importo medio della trattenuta è di circa 368 euro (Tab. D).

  Nell'ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici e relativamente al medesimo periodo (da luglio 2010 al 31 dicembre 2016):
   le domande di ricongiunzione accolte sono 38.535, di cui 22.899 riguardano donne e 15.636 uomini (Tab. E);
   le domande di ricongiunzione ad onere zero sono 6.910 mentre l'onere medio delle ricongiunzioni su capitale ed interessi, calcolato tenendo conto anche delle domande ad onere zero, è di circa 7.450 euro (Tab. F).

  Inoltre, al 31 dicembre 2016 sono 46.870 le domande di ricongiunzione con trattenuta ancora in corso sulla pensione, presentate anche prima del luglio 2010. L'importo medio della trattenuta, pari a 80,58 euro, risente del periodo di rateizzazione e del tasso di interesse previsti per le gestioni pubbliche che, com’è noto, sono più favorevoli rispetto a quelli delle gestioni private (Tab. G).
  Da ultimo, per quanto concerne l'incidenza media della trattenuta mensile sulla pensione, nonché, per le sole gestioni pubbliche, il numero dei soggetti che hanno completato il pagamento dell'onere di ricongiunzione, l'INPS ha precisato di non aver potuto fornire i relativi dati in considerazione dei ristretti tempi a disposizione e della complessità delle elaborazioni.
  In ogni caso, sarà cura del Ministero che rappresento sollecitare l'INPS per acquisire in tempi brevi i dati mancati e metterli a disposizione degli interroganti e dell'intera Commissione.

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