CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4200, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
   rilevato che il decreto-legge reca interventi che interessano una pluralità di ambiti materiali, con la finalità di affrontare criticità riguardanti alcune aree del Mezzogiorno;
   considerato che, in tale quadro, il provvedimento investe in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.);
   preso atto che rilevano altresì le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.);
   ricordato infine che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), «politiche sociali» (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), e «istruzione» (articolo 6), anch'essa di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Protezione dei minori stranieri non accompagnati (S. 2583, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2583, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza legislativa delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;
   b) all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «ove necessario».

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ALLEGATO 3

Dieta mediterranea (S. 313).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;
   rilevato, altresì, che:
    le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;
    ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei princìpi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;
    il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);
    all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, composto da 19 membri;
   considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle Città metropolitane;
   rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, senza peraltro determinare Pag. 158le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;
   2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti dei Comuni siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;
   3) all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.

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ALLEGATO 4

Dieta mediterranea (S. 313).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;
   rilevato, altresì, che:
    le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;
    ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei princìpi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;
    il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);
    all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di due rappresentanti dei Comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, composto da 19 membri;
   considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle Città metropolitane;
   rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità, senza peraltro determinare Pag. 160le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni nella gestione medesima,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;
   2) al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti degli enti locali siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;
   3) all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare – accanto agli altri enti territoriali – anche le Città metropolitane.