CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;
   condivise le finalità del provvedimento, che, anche in considerazione delle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza, intende rendere maggiormente organica e sistematica la normativa che regola le procedure concorsuali;
   osservato, per quanto attiene ai profili che incidono su materie di competenza della Commissione, che l'articolo 4, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa relativa all'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi, impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente, agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
   rilevato che l'articolo 7, comma 7, del provvedimento stabilisce che la disciplina degli effetti sui rapporti di lavoro subordinato della procedura di liquidazione giudiziale, che dovrebbe sostituire l'attuale istituto del fallimento, sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo;
   considerato che l'articolo 10 stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione;
   osservato, a tale riguardo, che gli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile prevedono un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente e per i contributi dovuti dal datore di lavoro;
   ritenuto che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino e della revisione prefigurati dall'articolo 10, in considerazione della particolare meritevolezza degli interessi tutelati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che nell'ambito del riordino e della revisione del sistema dei privilegi, di cui all'articolo 10, non si intervenga per ridurre i privilegi generali sui mobili relativi ai crediti per retribuzioni e contributi di cui agli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile e sia garantito almeno il mantenimento della loro attuale collocazione nell'ordine delle cause legittime di prelazione.

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ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4200, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
   rilevato che, come indicato nelle premesse del decreto, il provvedimento è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;
   considerato che l'articolo 1 del decreto interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, e stabilendo l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;
   segnalata l'esigenza che in tale ambito sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate delle aree interessate;
   osservato che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche;
   considerato che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione interessa nell'anno 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, mentre negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019;
   rilevato che, qualora l'Agenzia, alla scadenza del termine di trentasei mesi, abbia ancora in carico lavoratori non Pag. 130reimpiegati, può essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in un'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE