CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 GENNAIO 2017

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1 reca disposizioni per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva a partire dal tema della restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., della durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA, nonché della tempistica di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, unitamente ad altre disposizioni vertenti sul predetto complesso aziendale;
    in particolare, l'articolo 1 estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, anche dopo il trasferimento dei complessi aziendali, al fine di garantire le imprescindibili esigenze ambientali, prevedendo, inoltre, che, entro tale termine, i commissari straordinari siano autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi;
    a tale riguardo, va stigmatizzata preliminarmente l'assenza di una chiara e dunque espressa sottoposizione degli eventuali ulteriori interventi di decontaminazione risanamento ambientale al regime ordinario delle bonifiche e ripristino ambientale di cui al titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, nulla è detto riguardo ad una obbligatoria pubblicazione dei risultati delle operazioni di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica già compiuti, e quelli che saranno eventualmente compiuti dai commissari, sul sito del Ministero e della stessa società Ilva spa, al fine di garantire le necessarie esigenze di consociabilità di tali atti e procedure così significative per la sicurezza e la salute della popolazione interessata;
    tale ultima circostanza appare a fortiori rilevante anche in ragione delle perplessità in ordine alle operazioni di caratterizzazione già compiute, che avevano sorprendentemente evidenziato pochi sforamenti della Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a fronte di una evidente contaminazione diffusa così come rappresentate da Arpa Puglia, soggetto peraltro non adeguatamente coinvolto negli interventi;
    infine, nell'articolo il Governo non prevede che gli eventuali interventi richiamati siano indirizzati anche alle parti dell'impianto non oggetto del trasferimento al nuovo acquirente così da evitare interventi di risanamento ambientale in favore di un soggetto anzichè di una intera comunità;
    l'articolo 2 interviene nuovamente sulla gestione degli interventi necessari Pag. 92all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE e di procedure di infrazione in corso;
    con tale disposizione si intende superare la grave inefficacia delle misure sinora adottate dallo Stato italiano, a fronte dei preoccupanti rilievi della Commissione, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi ad un unico commissario straordinario del Governo che, a far data dal decreto di nomina, agirà in sostituzione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;
    il complessivo impianto normativo non appare condivisibile in quanto il sistema di gestione avviato viene in tal modo nuovamente azzerato, con inevitabili rallentamenti che allontanano lo Stato italiano dall'obiettivo di garantire la realizzazione degli interventi nel minor tempo possibile e ridurre i costi connessi al mancato adeguamento alle sentenze di condanna e alle procedure di infrazione pendenti. Tale criticità è tanto più apprezzabile laddove si consideri che i commissari straordinari in carica hanno potuto agire in termini fattivi solo da pochi mesi, in attesa che venissero concretamente trasferite nelle contabilità speciali loro intestate le risorse previste nella delibera CIPE n. 60/2012, nonché per effetto del correttivo al decreto Sblocca Italia introdotto dal decreto enti territoriali (convertito in legge 160 del 2016) che ha consentito di attivare le procedure ad evidenza pubblica a prescindere dall'effettiva disponibilità di cassa;
    a ciò si aggiunga che, laddove siano stati avviati i procedimenti di competenza, il contributo dei commissari straordinari non dovrebbe essere ridotto al mero onere di relazionare in merito allo stato di attuazione degli interventi e di trasferire al commissario unico la documentazione progettuale e tecnica. Per evitare un ulteriore arresto procedimentale sarebbe invece opportuno che nell'esercizio delle funzioni di coordinamento il commissario unico possa avvalersi del contributo dei commissari che hanno già operato sul territorio attribuendo ad essi l'incarico di sub-commissari, senza peraltro considerare, quale ulteriore modello di intervento, che un ruolo di coordinamento del Ministero dell'ambiente potrebbe prescindere dal ricorso a sistemi di gestione commissariale ripristinando un ruolo strategico di gestione, controllo e monitoraggio in capo agli enti locali direttamente interessati;
    il comma 6 prevede il trasferimento alla contabilità speciale intestata al commissario unico delle risorse della delibera CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, decorsi i quali verranno adottati «i relativi necessari provvedimenti», non meglio precisati;
    anche tale previsione appare non coerente rispetto all'obiettivo che si intende perseguire laddove si consideri che alcune regioni possano trovarsi nell'impossibilità tecnica di trasferire tali fondi e che i rimedi azionabili in caso di inadempimento possono richiedere tempi di attuazione molto lunghi. Sarebbe, inoltre, stato opportuno prevede l'onere per i commissari speciali, alla cessazione dell'incarico, di relazionare anche alle procure regionali della Corte dei conti in merito agli impegni finanziari assunti a valere sulle contabilità speciali loro trasferite;
    si rileva, altresì, che i criteri di selezione del commissario straordinario indicati dal Governo non appaiono particolarmente stringenti e qualificanti se si consideri che la scelta viene riferita, in modo eccessivamente generico, a persone con «esperienza gestionale amministrativa», senza alcuna indicazione in merito al possesso di competenze connesse alla peculiarità della materia. Né è contemplato che il decreto di nomina del commissario preveda obiettivi annuali minimi da raggiungere;Pag. 93
    peraltro, considerato che la Commissione europea, sulla procedura di infrazione n. 2004/2034 ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, si ritiene quantomeno necessario che il commissario unico trasmetta con cadenza semestrale una relazione alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato dell'arte e gli obiettivi raggiunti in riferimento agli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione;
    il provvedimento in esame appare lacunoso anche in merito al ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di gara, con particolare riferimento all'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto non prevede che con apposito protocollo d'intesa siano definiti criteri e modalità per la sottoposizione dell'albo dei soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione all'Autorità stessa;
    l'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017;
    tale articolo introduce una deroga eccessiva ed impropria alle procedure ordinarie dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attesa l'insussistenza dei presupposti necessari per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, non ricorrendo il requisito della estrema urgenza imputabile ad un evento che, in quanto ampiamente programmato, non può ritenersi imprevedibile. Sarebbe stato opportuno ricondurre gli interventi funzionali al G7 nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 50/2016;
    inoltre, appare censurabile la mancata previsione di qualsiasi limitazione all'ambito di applicazione della disposizione in oggetto riferita al valore dei lavori, né è stabilita la sottoposizione di tale procedura al rispetto delle norme di prevenzione e repressione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al decreto legislativo 33/2013,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016, C. 4200 Governo, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
   considerato che:
    il processo di cessione degli asset aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;
    fin dal decreto-legge n. 1 del 2015, la ratio della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza 85 del 9 aprile 2013;
    va posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie che ricorrono alla preriduzione tramite gas naturale e che, comunque, sono indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;
    andrebbe attentamente valutata l'opportunità di garantire idonea pubblicazione, da parte degli organi preposti al controllo, dei dati relativi ai lavori di bonifica e caratterizzazione ambientale;
    l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
    sarebbe opportuno prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
    per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, Pag. 95al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    andrebbe valutata l'opportunità di meglio chiarire che nella scelta del Commissario unico di cui all'articolo 2 andranno attentamente considerate anche specifiche competenze in materia;
    sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico di cui all'articolo 2 trasmetta alle Camere una relazione periodica sull'attività svolta;
    il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte («Commissario Cemerad»), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;
    appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito;
    in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società «in house» Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento;
    all'articolo 7, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere consentito per eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, assicurando comunque la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima;
    andrebbe valutato l'inserimento, nel decreto legge, di misure in materia ambientale e per favorire l'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici che si susseguono a far data dal 24 agosto 2016, attesa la gravità della situazione determinatasi in conseguenza del ripetersi degli eventi sismici in quelle aree del Centro Italia;
   rilevata l'opportunità che, nelle procedure in corso riguardanti la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, il Commissario unico tenga conto delle circostanze specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione degli appalti, nonché delle risultanze del lavoro già svolto dai commissari straordinari attualmente in carica,
  esprime

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

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ALLEGATO 3

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016 (C. 4200 Governo), recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
   considerato che:
    il processo di cessione degli asset aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;
    fin dal decreto legge n. 1 del 2015, la ratio della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013;
    va posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie che ricorrano alla preriduzione tramite gas naturale e che, comunque, siano indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;
    andrebbe attentamente valutata l'opportunità di garantire idonea pubblicazione, da parte degli organi preposti al controllo, dei dati relativi ai lavori di bonifica e caratterizzazione ambientale;
    l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
    sarebbe opportuno prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
    per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere Pag. 97l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    andrebbe valutata l'opportunità di meglio chiarire che nella scelta del Commissario unico di cui all'articolo 2 andranno attentamente considerate anche specifiche competenze in materia;
    sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico di cui all'articolo 2 trasmetta alle Camere una relazione periodica sull'attività svolta;
    il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte («Commissario Cemerad»), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;
    appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito;
    in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società «in house» Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento;
    all'articolo 7, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere consentito per eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, assicurando comunque la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima;
    andrebbe valutato l'inserimento, nel decreto legge, di misure in materia ambientale e per favorire l'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici che si susseguono a far data dal 24 agosto 2016, attesa la gravità della situazione determinatasi in conseguenza del ripetersi degli eventi sismici in quelle aree del Centro Italia;
   rilevata l'opportunità che, nelle procedure in corso riguardanti la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, il Commissario unico tenga conto delle circostanze specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione degli appalti, nonché delle risultanze del lavoro già svolto dai commissari straordinari attualmente in carica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;Pag. 98
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità che, nel ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli eventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, di cui all'articolo 7, sia assicurata la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura.