CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza e degrado delle città
ALLEGATO

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE.

Titolo I.
NORME APPLICABILI

Articolo 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera, in quanto compatibili.

Titolo II.
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 2.
(Organizzazione dei lavori).

  1. Il presidente può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminare i profili istruttori di ciascuna questione o ciascun affare trattati dalla Commissione e di riferirne ad essa, salvo i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della questione o dell'affare.
  2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Articolo 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Articolo 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i collaboratori esterni ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Articolo 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.
  2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti Pag. 144designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 6.
(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari).

  1. Il presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;
   b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

  2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
  3. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro tre giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Articolo 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente.

Titolo III.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Pag. 145
  3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con procedura di cui al comma 2.

Articolo 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Articolo 10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Articolo 11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Articolo 12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione istitutiva, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

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Titolo IV.
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Articolo 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Articolo 14.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Articolo 15.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Articolo 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e ai soggetti ascoltati nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. A tutti i soggetti auditi è indicato un termine non superiore ai venti giorni entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

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Articolo 17.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 e seguenti del codice penale, il presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Articolo 18.
(Denuncia di reato).

  1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Articolo 19.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti e il loro regime di divulgazione, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle Autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera.
  4. La Commissione, ove le pervengano documenti in formato cartaceo da mittenti che non siano tenuti dalla normativa vigente a produrli in formato digitale, ne cura la digitalizzazione.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23. Ne può essere estratta copia esclusivamente in formato digitale.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Articolo 20.
(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce all'Assemblea della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della delibera istitutiva.
  2. Il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione. Pag. 148
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Articolo 21.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza dei termini di cui all'articolo 2, comma 4, della delibera istitutiva e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati all'Archivio storico della Camera dei deputati.

Titolo V.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della deliberazione istitutiva.
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva, la Commissione pubblica sul proprio sito una tabella con le spese sostenute mensilmente, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

Articolo 23.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della deliberazione istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il miglior espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di venti. A tal fine, su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti a essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione Pag. 149ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

Articolo 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.