CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Atto n. 367);
   rilevato come la direttiva 2014/92/UE, di cui si dispone il recepimento nell'ordinamento nazionale, persegua gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, nonché favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori;
   segnalato in particolare come la direttiva 2014/92/UE intenda realizzare la piena comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento, definendo una terminologia standardizzata e armonizzata a livello europeo per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi, stabilendo l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali in ordine alle spese del conto di pagamento attraverso un documento standard, e prevedendo in tale contesto che i consumatori abbiano diritto di accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento;
   rilevato inoltre come la richiamata direttiva intenda offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, introducendo a tal fine specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di pagamento, nonché garantendo la protezione dei consumatori da perdite finanziarie;
   evidenziato altresì come la medesima direttiva garantisca a tutti i consumatori l'accesso ai conti di pagamento di base, secondo il principio di non discriminazione, stabilendo i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e le relative modalità minime di erogazione, prevedendo in tale contesto norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto;
   richiamato come l'ordinamento nazionale già contempli un'articolata disciplina concernente il trasferimento del conto di pagamento, contenuta negli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, il quale ha anticipato il recepimento nell'ordinamento italiano del Capo III della direttiva 2014/92/UE, disciplina che lo schema di decreto legislativo trasfonde opportunamente nel corpo del TUB, senza operarvi modifiche sostanziali;
   rilevato altresì come l'ordinamento interno già preveda l'offerta ai consumatori Pag. 62di un conto corrente di base, stabilendo, all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscano con convenzione (firmata il 28 marzo 2012 e rinnovata il 31 maggio 2014), le caratteristiche di un conto di base, che le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a fornire ai consumatori, e che è divenuto disponibile a partire dal 1o giugno 2012;
   evidenziato positivamente l'obiettivo del nuovo articolo 126-vicies sexies, comma 2, del TUB, il quale prevede che la Banca d'Italia possa promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, per favorire l'orientamento della clientela e la gestione responsabile delle finanze personali, e rilevato come tale previsione debba essere inserita nell'ambito di una più generale strategia per l'educazione finanziaria, volta a coordinare le iniziative dei soggetti pubblici e privati già attivi su tale tematica, che costituisce oggetto delle proposte di legge C. 3666, C. 3662 e C. 3913, attualmente all'esame, in sede referente, da parte della Commissione Finanze,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   relativamente all'Allegato A dello schema di decreto legislativo, richiamato dal nuovo articolo 126-vicies semel del TUB, il quale elenca le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente nel conto corrente di base, provveda il Governo a prevedere, tra tali servizi, anche l'emissione di una carta di debito, utilizzando l'opzione contemplata dal paragrafo 2 dell'articolo 17 della direttiva 2014/92/UE, il quale prevede che gli Stati possano stabilire l'obbligo di fornire servizi ulteriori (come, appunto, l'emissione di una carta di debito), «considerati essenziali per i consumatori sulla scorta della prassi comune a livello nazionale», nonché in attuazione della previsione di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), numero 3), della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), laddove si contempla di «prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento», oltre che in coerenza con quanto già previsto dalla convenzione sui conti di base stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, Poste italiane e l'Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP), al fine di realizzare appieno gli obiettivi finanziari sottesi a tali previsioni, di adeguarne il contenuto alla prassi in materia, di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamenti alternativi al contante e di escludere eventuali contenziosi in merito;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al nuovo articolo 126-terdecies del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina i siti web di confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di specificare, al comma 1, che, oltre ai prestatori di servizi di pagamento, anche altri soggetti che rispettino i requisiti stabiliti dalla Banca d'Italia, ivi incluse le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 1998, possano predisporre tali siti web;
   b) sempre con riferimento al nuovo articolo 126-terdecies del TUB, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2, lettera b), che il confronto Pag. 63sull'indicatore di costo che i predetti siti web devono consentire, possa essere compiuto anche sulla base del profilo inserito nel sito di confronto dal consumatore interessato (ad esempio relativamente al numero di operazioni o all'accredito dello stipendio);
   c) con riferimento al nuovo articolo 126-quinquiesdecies del TUB, il quale regola i servizi di trasferimento tra conti di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 7, che il consumatore è tenuto a comunicare al prestatore dei servizi di pagamento trasferente eventuali modifiche, successive all'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento, relative al conto di pagamento di destinazione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368);
   rilevato come il provvedimento si inserisca in un contesto normativo che già prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea, nei casi di ruling fiscali emanati da uno Stato membro;
   evidenziato peraltro come la direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, intenda opportunamente rafforzare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, rendendolo obbligatorio in taluni casi, introducendo una definizione più ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, estendendola ad ulteriori ipotesi di accordo o decisioni, contemplando la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, nonché prevedendo che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione europea, a fini di monitoraggio;
   segnalato altresì come la predetta direttiva 2015/2376 introduca ulteriori elementi di trasparenza, mediante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole;
   rilevato come la direttiva costituisca un positivo, seppur parziale, passo avanti nel faticoso processo per rendere più omogenei i sistemi tributari nazionali nell'ambito dell'Unione europea e per incrementare il dialogo tra le amministrazioni tributarie dei diversi Stati membri;
   sottolineato come il provvedimento costituisca un ulteriore elemento della complessiva strategia, perseguita in particolare dai governi di questa Legislatura, volta a favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, incentivando in tal modo la compliance agli obblighi tributari;
   evidenziato come proprio il miglioramento della compliance tributaria costituisca un obiettivo prioritario per la modernizzazione dell'intero sistema tributario nazionale, raccomandato anche dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale;
   sottolineato quindi come il provvedimento risulti in piena consonanza con l'azione di rafforzamento ed efficentamento dell'azione di contrasto ai fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale, che deve essere sviluppata sempre più anche nel contesto sovranazionale e attraverso modalità di mutua collaborazione tra gli Stati;
   rilevata, a tale riguardo, l'opportunità di giungere a definire un sistema di regole Pag. 65fiscali il più possibile uniformi e coerenti, tenendo conto comunque delle diversità dei sistemi produttivi nazionali e delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
   ribadita, in tale contesto, l'esigenza di dare nuovo slancio all'armonizzazione dei sistemi tributari all'interno dell'Unione europea, al fine di evitare fenomeni di concorrenza fiscale dannosa e per rispondere in modo coordinato e lungimirante alle sfide poste dall'evoluzione del contesto economico e finanziario;
   evidenziata, a tale ultimo proposito, la necessità di assicurare maggiore coerenza tra i diversi regimi fiscali nazionali, al fine di ridurre eventuali lacune o distorsioni che possono dare adito a fenomeni di elusione o evasione fiscale, in particolare introducendo regole uniformi sulla tematica del transfer pricing e sulla nozione di stabile organizzazione, che risultino al passo con le evoluzioni registratesi a livello globale sotto il profilo dell'organizzazione delle attività economiche,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.