CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la proposta di legge C. 3824, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,
   osservato che:
    la proposta di legge si compone di un articolo unico volto a modificare l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il Testo unico in materia di documentazione amministrativa, al fine di sancire la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere;
    la modifica del predetto articolo 75 è volta a specificare che la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali della dichiarazione falsa siano necessari per ottenere i benefici stessi;
   rilevato che:
    la disciplina dell'autocertificazione si basa sul principio del buon andamento della pubblica amministrazione ed, in particolare, del suo corollario della semplificazione dell'attività amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante;
    la ratio della proposta di legge, come si legge nella relazione di accompagnamento, si sostanzia nella constatazione di un'applicazione estensiva della normativa vigente da parte di alcune amministrazioni, che ha fatto venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni risultate mendaci in sede di controllo erano del tutto irrilevanti;
    per quanto sia condivisibile la ratio del provvedimento, non appare conforme al principio del buon andamento la scelta di condizionare la decadenza dai benefici ad una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione in merito alla sussistenza della necessità della dichiarazione falsa rispetto a tali benefici, in quanto si verrebbe a determinare una situazione di incertezza che minerebbe il predetto principio di valenza costituzionale (articolo 97 Cost.);
    la finalità della proposta di legge potrebbe eventualmente essere raggiunta, senza determinare le incertezze applicative dell'articolo 75 alle quali si è fatto riferimento, modificando l'articolo 48 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che detta le disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, ed, in particolare, il comma 2, che disciplina le modalità di predisposizione da parte delle singole amministrazioni dei moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che in tali moduli siano indicati anche le specifiche dichiarazioni previste dall'articolo 46 che l'amministrazione ritenga essenziali ai fini del conseguimento del beneficio. In tal caso la decadenza del beneficio si verificherebbe solo ove la falsità riguardi tali specifiche dichiarazioni. Per quanto attiene, ad esempio, alla dichiarazione sostitutiva relativa alla circostanza di «non aver riportato condanne penali» (articolo 46, comma 1, lettera aa)), l'amministrazione Pag. 37potrebbe indicare sulla base di disposizioni di legge espressamente i reati considerati ostativi al beneficio nell'ambito delle singole procedure, cosicché le falsità rilevanti sarebbero unicamente quelle relative a tali reati, come peraltro è previsto dall'articolo 80 del Codice degli appalti che espressamente individua i reati la cui condanna «costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione»;
    la previsione di una disposizione transitoria rischia di determinare una grave situazione di incertezza giuridica in relazione a situazioni che sono state comunque definite in base alla normativa vigente del tutto legittima, che possono vedere coinvolti anche soggetti terzi in buona fede,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1 sopprimere il comma 2;

  e con la seguente osservazione:
   la Commissione di merito valuti l'opportunità di procedere alla modifica dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445 nei termini prospettati in premessa, anziché dell'articolo 75 del medesimo decreto.