CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2017
746.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final);
   tenuto conto del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 12 aprile 2016 e del parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2016;

  premesso che:
   la crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 ha prodotto rilevanti impatti negativi sui bilanci delle banche, derivanti dall'aumento delle sofferenze provocato dalla crescita delle insolvenze;
   allo scopo di ridurre l'eventualità di crisi bancarie di carattere sistemico, suscettibili di mettere a rischio la stabilità finanziaria complessiva, sono state introdotte nell'ordinamento europeo norme che recepiscono l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;
   per le medesime finalità è stato avviato il progetto di Unione bancaria, che, nelle intenzioni delle istituzioni europee, dovrebbe costituire il secondo pilastro, accanto alle regole della governance economica e finanziaria, per sostenere la stabilità dell'area euro; allo stato attuale, l'Unione bancaria vede realizzati i primi due obiettivi:
    1) il meccanismo unico di vigilanza bancaria, che prevede l'attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza prudenziale direttamente sulle banche cosiddette «sistemiche» e indirettamente – per il tramite delle autorità di vigilanza nazionali – su tutti gli istituti di credito;
    2) il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi;
   la Proposta di regolamento e la Comunicazione in esame intendono realizzare concretamente il terzo dei pilastri costituenti l'Unione bancaria, ovvero un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari (European deposit insurance scheme, EDIS);
   è già in vigore una disciplina che armonizza i livelli di tutela offerti dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) e le loro modalità di intervento in caso di crisi;
   la base giuridica della proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) è l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento Pag. 91dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno: a fronte delle obiezioni di taluni Stati membri, nel parere pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ha confermato la fondatezza di tale base giuridica;
   l'EDIS si applicherebbe a tutti gli SGD ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante e a tutti gli enti creditizi affiliati a tali sistemi;
   la Proposta di regolamento (COM (2015) 586 final) prospetta opportunamente un'attuazione graduale, con il progressivo subentro dell'EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;
   l'EDIS risponde all'esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria dovuti alla vulnerabilità dei sistemi nazionali di garanzia a shock locali di ampie proporzioni, nonché di trattare i depositanti delle banche allo stesso modo indipendentemente dal Paese di incorporazione della banca, allentando in tal modo il legame tra solidità dei Paesi e solvibilità delle banche;
   la comunicazione (COM (2015) 587 final) prevede misure di riduzione dei rischi, quali la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l'avvio di iniziative riguardanti il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, sulla base dei lavori del Comitato economico e finanziario e del Comitato di Basilea;
   nel parere pubblicato il 20 aprile 2016 la Banca centrale europea sottolinea che l'EDIS «è il terzo pilastro necessario per l'unione bancaria» e la sua introduzione non dovrebbe essere ritardata in conseguenza dei mancati progressi in materia di riduzione dei rischi, che devono comunque essere «definiti ex ante, oggettivamente verificabili e realisticamente realizzabili»;
   il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui la Germania) richiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata alla previa armonizzazione di altre importanti normative nazionali, quali le leggi fallimentari, la disciplina delle garanzie, alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale e, soprattutto, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche;
   peraltro, in tema di riduzione del rischio, si dovrebbe forse focalizzare l'attenzione, piuttosto che sull'esposizione sovrana, sull'utilizzo eccessivo della leva finanziaria nei bilanci bancari e sulla valutazione dei prodotti derivati complessi, che sono illiquidi e non hanno un prezzo di mercato;
   l'Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, in particolare della Spagna e di Cipro, mediante gli interventi effettuati a valere sull'ESM (il cosiddetto Fondo salva-Stati), al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota rilevante;
   nel prosieguo dei negoziati in materia è auspicabile che da parte di tutti si proceda con il massimo senso di responsabilità, nella consapevolezza della delicatezza della materia, per evitare il rischio di sollevare argomenti pretestuosi e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l'affidabilità di Paesi partner, in tal modo alimentando le pressioni speculative e minando, in definitiva, la stabilità dell'eurozona nel suo complesso;
   rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio Pag. 92e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regolamento istitutivo dell'EIDS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;
   b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.

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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM (2015) 587 final).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminate la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final) e la Comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria (COM (2015) 587 final);

  premesso che:
   la proposta di modifica del Regolamento UE n. 806 del 2014 qualifica i sistemi di garanzia dei depositi come potenzialmente vulnerabili agli shock locali di grande portata e considera altresì i bilanci degli Stati membri potenzialmente esposti ai rischi dei rispettivi settori bancari;
   il sistema europeo di assicurazione dei depositi si applica a tutti i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri la cui moneta è l'Euro e agli altri Stati membri che hanno instaurato una stretta cooperazione con la Banca centrale europea per partecipare al sistema unico di vigilanza europeo (SSM);
   la modalità di contribuzione prevista per il nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi introduce una ripartizione dell'onere finanziario in base alla ponderazione del rischio di una banca rispetto agli altri istituti di credito dell'unione europea, ovvero agli altri istituti di credito del settore bancario nazionale: il nuovo criterio di ripartizione dell'onere finanziario determinerà il sorgere di gruppi di banche avvantaggiati dal nuovo sistema, che quindi hanno tutto l'interesse a parteciparvi, e gruppi di banche particolarmente svantaggiati che potrebbero peggiorare ulteriormente la propria stabilità economica e finanziaria;
   ad oggi non sono stati valutati ancora gli effetti dell'applicazione del criterio di diretta proporzionalità tra contributi e rischio e la predisposizione di una radicale modifica dei sistemi di garanzia dei depositi da parte delle Istituzioni europee, senza alcuna valutazione circa i richiamati effetti negativi per la stabilità economica e finanziaria di specifiche categorie e gruppi di banche, evidenzia una carenza di conoscenza di un aspetto di particolare rilievo del sistema bancario oggetto di modifica: da quanto evidenziato si desume che procedere alla modifica dei sistemi di garanzia dei depositi senza prima valutare gli effetti sulla stabilità economico e finanziaria di tutti gli istituti di credito potrebbe determinare, paradossalmente, per specifiche categorie o gruppi di banche, eventuali «shock locali», con conseguenti pregiudizi per la stabilità del sistema Pag. 94finanziario nel suo complesso e connessi oneri a carico del bilancio dello Stato;

  considerato che:
   in base ai dati forniti dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicati nel mese di settembre 2016 si evince che gli aiuti pubblici al sistema bancario disposti dal 2008 al 2014 dagli Stati membri della UE sono stati pari a 800 miliardi di euro: la Germania ha predisposto un intervento pubblico di 238 miliardi di euro, pari all'8,2 per cento del PIL; la Spagna ha disposto invece un intervento pubblico di 52 miliardi di euro, pari al 5 per cento del PIL; l'Irlanda un intervento pubblico di 42 miliardi di euro, pari al 22,6 per cento del PIL e la Grecia un intervento pubblico di 40 miliardi di euro, pari al 22,2 per cento del PIL;
   il sistema bancario italiano, negli anni di riferimento, non è stato oggetto di nessun sostanziale intervento pubblico, che avrebbe potuto consentire allo stesso una garanzia di stabilità economico-finanziaria: la disparità di trattamento concessa e posta in essere dagli Stati membri della UE ha generato un diverso livello di stabilità del sistema bancario e finanziario dei medesimi Stati membri: quindi aderire a un nuovo sistema europeo di assicurazione dei depositi il cui onere finanziario dipenda da una ponderazione del rischio delle banche nazionali rispetto agli altri istituti di credito dell'Unione europea indurrebbe ad un grave ed irreparabile pregiudizio per il sistema bancario italiano, violando i principi fondamentali della sicurezza economica nazionale e inducendo la Repubblica Italiana ad esser preda della tecnocrazia europea, di organi privi di una diretta legittimazione popolare e della finanza speculativa internazionale; si altresì evidenzia la totale assenza dei criteri di accesso al sistema di garanzia dei depositi europeo, mentre non risulta nemmeno garantita una qualche forma di automatismo, motivo per il quale si riscontra inevitabilmente il rischio che l'accesso alla garanzia possa essere ulteriormente subordinato a eventuali misure di austerity che potrebbero compromettere definitivamente la stabilità economica e sociale dello Stato membro di riferimento;
   per scoraggiare comportamenti non virtuosi che potrebbero innescarsi con una garanzia così ampia è in ogni modo palese che le pene e le sanzioni relativi ai cattivi comportamenti legati all'erogazione del credito o agli investimenti del settore bancario vadano adeguate con severità;

  ritenuto che:
   gli organi di vigilanza Banca d'Italia e Banca Centrale Europea rappresentano i punti di riferimento della prevenzione da ogni possibile precarietà della stabilità del sistema bancario e finanziario nazionale ed europeo e per tal motivo la tutela dei depositi delle banche non può che attribuirsi ai medesimi organi di vigilanza: quindi, se l'esercizio delle competenze e dei poteri di tali organi di vigilanza non sono sufficienti o adeguati a prevenire il generarsi di una crisi finanziaria di un istituto di credito, ovvero addirittura del sistema bancario nel suo complesso, la responsabilità, gli effetti e i rimedi relativi non possono che essere attribuiti ai medesimi organi di vigilanza; è quindi compito di questi ultimi – dopo ogni intervento del Fondo interbancario nazionale di tutela dei depositi – disporre delle somme necessarie e utili a soddisfare i crediti ed i depositi, senza alcun genere di limite, dei risparmiatori, atteso anche che, vista la facoltà delle banche centrali di «creare» moneta, il compito della tutela dei depositi risulta pienamente annoverabile nell'ambito della funzione di politica monetaria attribuita alle medesime banche centrali;
   il meccanismo della doppia tutela che investe il Fondo interbancario e la Banca centrale è riscontrabile in altre esperienze Pag. 95internazionali, come nel caso degli Stati Uniti d'America, dove i risparmi dei cittadini sono tutelati dalla Federal Deposit Insurance Corporation e, in ultima istanza, dalla Federal Reserve;
   sarebbe quindi opportuno attribuire la competenza del sistema di garanzia dei depositi alla Banca d'Italia ed alla Banca centrale europea – in base alla tipologia di banche vigilate – in qualità di organo di vigilanza,

  esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA

Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano.