CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 28 novembre 2016
734.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (C. 2236-2618-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, prevede una sanzione amministrativa per la contraffazione, alterazione, detenzione, cessione, acquisizione ovvero uso di contrassegni stampati dal Poligrafico dello Stato alterati o contraffatti;
    la contraffazione del contrassegno o sigillo è altresì punita dagli articoli 468 e 469 del codice penale in quanto pubblici sigilli;
    il disegno di legge recante «disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, prevede all'articolo 48, comma 8, un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo al contrassegno di stato per i vini confezionati a DOC e IGT;
    il suddetto sistema alternativo è predisposto da soggetti privati accreditati e, pertanto, da soggetti non pubblici;
    la contraffazione, alterazione, detenzione, cessione, acquisizione ovvero uso di sistemi alternativi al contrassegno di stato alterati o contraffatti non è punibile penalmente ai sensi degli articoli 468 e 469 del codice penale in quanto l'interesse giuridicamente tutelato dalle predette norme penali è la fede pubblica;
   considerato che:
    la portata offensiva verso il consumatore di colui che altera o contraffà i codici di identificazione alternativi al contrassegno del Poligrafico dello Stato è la medesima di quella della contraffazione del contrassegno;
    il sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo al contrassegno di stato non deve essere più vantaggioso per l'operatore e deve dare le medesime garanzie di autenticità al consumatore,

impegna il Governo

ad introdurre nel prossimo provvedimento utile una specifica figura di reato, che punisca, in rapporto di specialità rispetto alla norma amministrativa, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti nonché chiunque utilizzi su più recipienti il medesimo codice di identificazione ovvero utilizzi i codici di identificazione alternativi ai contrassegni rilasciati da soggetti non autorizzati.
0/2236-2618-B/XIII/1Romanini.

   La Camera,
   premesso che:
    i contrassegni di Stato da utilizzare per garantire e certificare la corrispondenza dei vini a Denominazione di Origine ai relativi disciplinari di produzione (cosiddette Fascette), ai sensi della normativa vigente, sono qualificati come: «carte valori»;Pag. 125
    le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;
    dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione, custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;
    in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la tracciabilità del prodotto contrassegnato;
    il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, ha stabilito che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza»;
    il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);
    l'articolo 48, comma 6, della proposta del provvedimento in approvazione, prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;
    il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;
    il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;
    appare evidente che le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 del provvedimento, in fase attuativa, debbano necessariamente conformarsi alla disciplina relativa alle «carte valori», aventi in tal senso la finalità di realizzare, per il tramite dell'IPZS, l'interesse pubblico della prevenzione di frodi nel commercio, della tutela della salute pubblica, dell'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse meritevole di essere mantenuto e incrementato anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a garantire, nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, che le eventuali tipografie autorizzate a fornire lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini DOCG e DOC siano autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
0/2236-2618-B/XIII/2Mongiello, Di Gioia, Michele Bordo.