CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2016
731.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (S. 2595 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2595, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», già approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento sportivo», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, che conferisce al nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», la facoltà di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate, sarebbe necessario contemplare, tra gli enti locali menzionati, anche le città metropolitane, ovvero – come peraltro fatto all'articolo 2, comma 2, e in altre parti del provvedimento – ricorrere alla locuzione «enti locali»;
   considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti;
   rilevato che all'articolo 11, comma 3-bis, appare opportuno introdurre chiarimenti in ordine all'espressione «indicazione delle Regioni», alla quale dovrebbe fare seguito la relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle Camere sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
   evidenziato infine che all'articolo 12-bis, comma 1, secondo periodo, sarebbe Pag. 41opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle prefetture delle risorse necessarie alla realizzazione di specifici progetti a favore delle popolazioni rom e sinti, presentati alle prefetture stesse dagli enti locali interessati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, appare necessario sostituire le parole: «comuni e province» con le parole: «comuni, città metropolitane e province» o, in alternativa, con le parole: «enti locali»;
   b) all'articolo 11, comma 3-bis, si valuti l'opportunità di introdurre chiarimenti in ordine all'espressione «indicazione delle Regioni», precisando, in particolare, se l’ «indicazione» debba tradursi in un atto ed entro quale data tale «indicazione» debba eventualmente essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire la presentazione della relazione governativa alle Camere entro il 1o settembre di ogni anno;
   c) all'articolo 12-bis, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto.