CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2016
726.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Atto n. 327-bis.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA DEPOSITATA DAL GOVERNO

  Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge delega), finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio, volta a ridefinirne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale e riducendo conseguentemente il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi. In tale rinnovato quadro normativo le funzioni della Camere di commercio dovranno risultare più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.
  Il decreto delegato attua in un unico contesto il generale obiettivo della delega, come individuato all'alinea dell'articolo 10, comma 1, della legge di delega, apportando alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.
  Il decreto delegato interviene pertanto sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio, e contiene altre autonome disposizioni con particolare riferimento a quelle transitorie necessarie a pervenire a tale nuovo assetto.
  La norma di delega prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, e del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 25 agosto 2016.
  Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso, con nota del 29 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Conferenza Unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.
  La Conferenza Unificata con nota n. 119/CU del 29 settembre 2016 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamenti nn. 4, 12 e 15.Pag. 65
  In merito alle seguenti proposte emendative si segnala quanto segue:
  Proposta n. 4 – inserimento all'articolo 1, comma 1 lett. b), n. 2 dopo la lett. g), di una lettera h) con la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni. Tali funzioni e compiti sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 18 comma 1, lett. a) e del comma 10 esclusivamente in cofinanziamento.
  La proposta non è stata accolta per i motivi meglio illustrati a commento della condizione sub lettera a) della Camera dei deputati della quale costituisce esplicitazione sul versante della elencazione delle funzioni del sistema camerale contenute nell'articolo 2 della novellata legge n.580/1993.
  Proposta n. 12 – Si prevede, in luogo dell'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, la sostituzione del medesimo comma prevedendo che l'aumento del diritto annuale possa essere disposto soltanto per cofinanziare progetti condivisi con le Regioni e di particolare interesse strategico.
  La proposta non è stata accolta per i motivi meglio illustrati a commento della condizione sub lettera a) della Camera dei deputati della quale costituisce una coincidente proposizione.
  Proposta n. 15 – La proposta intende incentivare l'accorpamento di 4 o più Camere di commercio attraverso il mantenimento nei bilanci delle Camere dei risparmi conseguiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa.
  La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.
  Al verbale della Conferenza Unificata sono stati allegati le proposte emendative della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di Anci e dell'UPI.
  Relativamente alla proposta della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano che chiede una clausola di salvaguardia delle prerogative della Regione e della province autonome, provvedendo alla riorganizzazione delle camere di commercio interessate nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti la relativa proposta non è stata accolta.

  Le osservazioni formulate dall'Anci, relative all'istituto del SUAP con riferimento:
   a) eliminazione della «base legale» quale presupposto per l'attuazione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni punto unico di accesso telematico; non sono state accolte per non irrigidire oltremodo lo strumento per lo sviluppo in concreto della funzione di punto unico di accesso;
   b) riformulazione del comma 6 dell'articolo al fine di consentire ai SUAP l'accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa 4; non sono state accolte al fine di evitare che il testo in esame introduca novità di sistema rispetto a quanto previsto dal d.p.r. n. 160/2010.

  L'osservazione formulata dall'UPI, relativa alla necessità che il processo di attuazione del riordino delle Camere di commercio sia seguito attentamente attraverso un monitoraggio costante attraverso l'Osservatorio istituito presso la Conferenza unificata, non è stata accolta in quanto si sancirebbe in norma un processo di coordinamento che è invece previsto in un accordo, oltre che per le ragioni specificate dalla nota n. 73895/2016 sul tema da parte della Ragioneria Generale dello Stato in data 21 settembre 2016.

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  Il Consiglio di Stato, Sezione Normativa – Commissione Speciale, ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni in data 20 ottobre 2016 (parere n. 2155).
  I rilievi in commento, oltre alle notazioni di draft e di miglior scrittura di taluni commi (che sono state integralmente recepite) sono di carattere generale ed anche riferiti a singoli articoli, riportati di seguito:
  1) Art. 1, co. 1, lett. a), n. 4)
  Si propone una riformulazione del comma 5-bis nel seguente modo:
  «5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.».
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
  2) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 2)
  Con riferimento alla riformulazione dell'intero comma 2 dell'articolo 2 della legge n.580/1993, è stato osservato circa la lettera g) il cui ultimo periodo recita: «Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento. La Sezione evidenzia l'opportunità di introdurre un criterio o parametro per stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento (di terzi) perché si realizzi il presupposto del ricorso (per la quota restante) all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, co. 1, lett. a), della legge n. 580/1993.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo con l'indicazione di detto limite nel 50 per cento.
  In merito all'opportunità di prevedere un riferimento esplicito al SUAP a proposito di «punto unico di accesso telematico», rimarcando la possibilità di delega da parte dei comuni si è ritenuto di non accogliere la proposta in quanto il punto unico di accesso telematico non coincide con il SUAP, per il quale rimane immutata la previsione della delega alla camera di commercio da parte del comune interessato.
  3) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 5)
  Proposta di riformulazione del comma 4 sostituire le parole «e a società» con le seguenti «e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico». Oltre a richiamare espressamente il decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, nel frattempo emanato, viene anche suggerito di spostare la competenza ad approvare la partecipazione della camera di commercio a società è in capo al Ministro in luogo del generico riferimento al Ministero presente nello schema di decreto legislativo.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
  4) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 6)
  Viene suggerito di spostare la competenza ad approvare la costituzione di una azienda speciale camerale in capo al Ministro in luogo del più generico riferimento al presente nello schema di decreto legislativo.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
  5) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 1), n. 1.2
  In merito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 la Sezione ha ritenuto che il Governo prenda in considerazione nello schema di decreto legislativo una riformulazione della medesima disposizione che preveda la definizione delle tariffe in questione, nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo. In altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi Pag. 67effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate.
  Si chiede di valutare la sostituzione delle parole «poste a carico» con le seguenti: «a richiesta».
  La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.
  Si chiede di valutare l'introduzione di una norma che prevede che le entrate riferibili alla precitata fonte affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le camere di commercio che dette tariffe applicano.
  La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.
  6) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 3)
  Nella riformulazione del comma 3 in rassegna vengono contemplati solo «le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1» mentre il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 prevede anche le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
  La Sezione chiede di integrare la citazione della proposta normativa, a fini di rinvio interno, con il richiamo anche ai proventi e ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, rimettendosi in caso contrario alla valutazione del Dicastero riferente l'adeguatezza della proposta di riformulazione del comma in discorso con la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.
  La proposta di riformulazione del testo non è stata accolta in quanto le disposizioni ivi contenute e quello comunque presenti nella legge n.580/1993 novellata comprendono tutte le voci e le tariffe indicate dal precitato decreto-legge n. 90/2014, precisandone peraltro il riferimento nel commento sullo specifico articolo della relazione illustrativa, come pure suggerito dalla stessa Sezione.
  Si suggerisce, infine, di porre in capo al Ministro, in luogo del proposto Ministero, l'aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe.
  La proposta è stata accolta ed è quindi nel testo.
  7) Art. 2;
  La Sezione suggerisce modifiche di drafting che sono state recepite nel testo.
  8) Art. 3
   a) comma 1 alinea – si suggerisce di prevedere che la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali sia trasmessa dal Presidente di Unioncamere al Ministro.
  La proposta non è stata accolta in quanto, nella fattispecie in esame sembra più opportuno mantenere un più generico riferimento agli enti che ai relativi organi di vertice.
   b) comma 1, lett. d) ed e)
  Viene segnalata l'opportunità di indicare espressamente chi provvede ad adottare gli «indicatori di efficienza e di equilibrio economico» nel corpo delle lett. d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto l'estrema importanza di tali indicatori (giacché dalla coerenza con essi dovrebbe dipendere, stando al testo della norma proposta, la «possibilità di istituire una camera di commercio», nonché la «possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane» e «le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari») e che dunque tale stessa importanza imporrebbe che gli stessi non risultassero autoreferenziali (come avverrebbe qualora essi fossero autodeterminati dalle singole camere di commercio interessate ovvero dalla proponente Unioncamere).Pag. 68
  La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.
   c) Comma 2, lett. a) è segnalata l'opportunità di individuare il momento dell'effettiva approvazione (e l'autorità che vi provvede) della pianificata riduzione delle aziende speciali.
  Per ragioni di simmetria si propone che anche la riduzione delle aziende debba essere approvata dal Ministro con la conseguenza che anche i piani di razionalizzazione siano approvati dal Ministro.
  La proposta è non è stata accolta in quanto assorbita dalla riformulazione del comma 4 dell'articolo 3.
   d) è segnala l'opportunità di valutare un inserimento delle misure (che dovrebbero attuarsi mediante la pianificazione da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico) occorrenti a limitare concretamente (e secondo apposita pianificazione, appunto) le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti al fine di eliminare progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.
  La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con le disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
   e) l'opportunità di specificare che le camere di commercio coinvolte nella riorganizzazione sono soppresse all'atto dell'istituzione della nuova camera di commercio.
  La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.
   f) si suggerisce la seguente riformulazione del primo periodo del comma 4:
  «Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1) della legge 29 dicembre 1993) n. 580) si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione.»
  La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.
   g) comma 6; la Sezione propone una riformulazione del primo periodo e del secondo periodo del comma per una miglior lettura ed una più efficace applicazione delle relative modalità di attuazione che è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

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  La Commissione X «attività produttive» della Camera ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.
  Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:
  1) In merito alla prevista abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, relativa all'abolizione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per il cofinanziamento di specifici progetti di valorizzazione del territorio viene richiesto di reintrodurre tale disposizione prevedendo tale possibilità per gli enti camerali per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
  La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo Pag. 6910, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale post riordino del sistema.
  In tale contesto si è scelto di espungere dal corpo della legge n.580/1993 qui novellata la previsione oggi vigente del comma 10 dell'articolo 18 che prevede «Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento» in quanto tale disposizione appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale che assicurerà una complessiva realizzazione di risparmi di spesa conseguenti all'efficientamento dello stesso e nel quale, al contrario, le stessa costituirebbe una fonte di aumento del diritto annuale. Relativamente alla condizione in commento che prefigura la novella dell'abrogando comma 10 grazie alla previsione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per dare attuazione a programmi ed iniziative condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, il non accoglimento è motivato dalla esistenza nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.
  2) Si richiede il superamento per gli enti camerali degli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
  La proposta non è stata accolta nel provvedimento in esame prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.
  3) Sulla formulazione dell'articolo 4, comma 1, in merito alle «... variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», che introduce un vincolo normativo a regime e non modificabile prevedendo, si propone che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione Pag. 70di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;
  La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale post riordino del sistema.
  In tale contesto si è scelto di non accogliere la condizione in quanto la stessa appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale nel quale il comitato indipendente di valutazione della performance misura non già i fabbisogni del sistema camerale ma le condizioni di equilibrio finanziario delle singole camere e delle azioni adottate per il suo perseguimento «a risorse date» ossia come sostanziale strumento di ausilio alla programmazione finanziaria volta a contenere gli oneri dello stesso sistema.
  4) In materia di personale, le seguenti condizioni non sono state accolte anche in ragione della differenza ordinamentale tra il personale delle aziende speciali e delle unioni regionali (che si configura come personale soggetto a norme di diritto privato) e quello camerale, invece, è disciplinato dalle norme di diritto pubblico e che quindi non consente di espandere, senza una specifica analisi dei costi, gli istituti previdenziali previsti dalla vigente legislazione; in particolare ci si riferisce a:
   a) la previsione di specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa;
   b) la possibilità di ricollocare l'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;
  Sono state invece accolte la terza condizione posta tanto dalla commissione camera quanto dalla commissione Senato in merito alla possibilità di prevedere l'uscita volontaria del personale in esubero che nel termine di tre anni maturasse il diritto al pensionamento.
  Per quanto riguarda le osservazioni si segnala:
   a) sulla proposta di integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative Pag. 71dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata impresainungiorno.gov.it sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.
  La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.
   b) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;
  La proposta non è stata accolta in quanto già ricompresa nelle previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera g).
   c) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera d-bis), l'inserimento della lettera d-ter) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
  La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.
   d) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza.
  La proposta è stata accolta limitatamente all'obbligo della separazione contabile.
   e) sull'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo alla spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);
  La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato rimanendo preferibile la sua gestione in via convenzionale tra le «altre» funzioni del sistema camerale.
   f) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni.
  La proposta non è stata accolta in ragione della previsione nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.
   g) sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale Pag. 72diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;
  La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell'incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.
   h) sulla proposta di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri per la valutazione e misurazione da parte del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, nonché, di integrare in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, in merito alla definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio.
  La proposta non è stata accolta in quanto appare di appesantire oltremodo la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale.
   i) sull'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; con la previsione di un conservatore anche nella Regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese.
  La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, per la Camera della Valle d'Aosta, così come per le altre Camere che non siano sede di Tribunale delle imprese, la nomina di un dirigente delegato del conservatore, ed essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.
   l) sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera c), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio».
  La proposta non è stata accolta in quanto le esigenze sottese sono già apprezzabili in sede di confronto sui diritti camerali previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n.580/1993.
   m) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, con adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.
  La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   n) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività.
  La proposta è stata accolta.
   o) sull'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze.Pag. 73
  La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una supervalutazione di taluni rispetto ad altri.
   p) in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;
  La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   q) in ordine all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti.
  La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.
   r) sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; nonché di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.
  La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.
   s) in merito all'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo una diversa tempistica tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ed i piani di razionalizzazione che seguirebbero la proposta di riassetto.
  La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.
   t) sull'opportunità di prevedere espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale.
  La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.
   u) in ordine all'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:
    1) sistema di monitoraggio della riforma;
  La proposta non è stata accolta in quanto rimessa alla normativa vigente in materia di VIR.
    2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;
  La proposta non è stata accolta.
    3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;
  La proposta non è stata accolta.
   v) in merito all'opportunità di:
    1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo Pag. 741, comma 5-bis, in materia di neutralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;
  La proposta, come già segnalato dal Consiglio di Stato, è stata accolta ed è quindi presente nel testo.
    2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;
  La proposta è stata accolta per la fissazione della soglia del 50 per cento della attività svolte in cofinanziamento.
    3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrare l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;
  La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.
    4) in merito all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione.
  La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.
    5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;
  La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con le disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
   z) sull'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.
  La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

* * * *

  La 10a Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.
  Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:
   1) Necessità che le camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese.
  A tal fine viene proposto il reinserimento del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 con la seguente riformulazione:
  «10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni Pag. 75aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento».
  La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale post riordino del sistema.
  In tale contesto si è scelto di espungere dal corpo della legge n.580/1993 qui novellata la previsione oggi vigente del comma 10 dell'articolo 18 che prevede «Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento» in quanto tale disposizione appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale che assicurerà una complessiva realizzazione di risparmi di spesa conseguenti all'efficientamento dello stesso e nel quale, al contrario, le stessa costituirebbe una fonte di aumento del diritto annuale. Relativamente alla condizione in commento che prefigura la novella dell'abrogando comma 10 grazie alla previsione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per dare attuazione a programmi ed iniziative condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, il non accoglimento è motivato dalla esistenza nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.
   2) Necessità che gli enti del sistema camerale siano esentati dalle vigenti misure di risparmio connesse alla spending review, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale. Per tale è proposto l'inserimento del comma 6-bis) all'articolo 4 della bozza del decreto legislativo e precisamente:
  «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»Pag. 76
  La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.
   3) Necessità di prevedere la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle camere di commercio. A tal fine si propone l'eliminazione del comma 1 dell'articolo 4 della bozza del decreto legislativo in esame.
  La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale post riordino del sistema.
  In tale contesto si è scelto di non accogliere la condizione in quanto la stessa appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale nel quale il comitato indipendente di valutazione della performance misura non già i fabbisogni del sistema camerale ma le condizioni di equilibrio finanziario delle singole camere e delle azioni adottate per il suo perseguimento «a risorse date» ossia come sostanziale strumento di ausilio alla programmazione finanziaria volta a contenere gli oneri dello stesso sistema.
   4) Modifica del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 prevedendo che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa sia determinata sentite oltre Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e tenendo conto del rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 4-bis.
  La proposta non è stata accolta in quanto di difficile gestione e poco compatibile anche nella tempistica nei tempi di attuazione.
   5) Inserimento all'articolo 18 della legge n. 580/1993 del comma 4-bis nella seguente formulazione:
  «4-bis. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.».
  La proposta non è stata accolta per i motivi soprariportati volti ad evitare un sostanziale ripristino di ulteriori oneri per le imprese.
   6) Necessità di prevedere per il personale delle camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime Pag. 77e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Nel caso ancora di unità ancora in soprannumero alla fine di tale processo prevedere la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011 o la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.
   7) Possibilità di estendere al personale delle aziende speciali in eccedenza il sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale e possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.
  La proposta n. 6 è parzialmente accolta limitatamente alla possibilità di risoluzione consensuale del rapporto con oneri a carico del sistema camerale.
  La proposta n. 7 è stata accolta tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate.
   8) necessità di salvaguardare, nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento.
  A tal fine è stata proposta la seguente modifica dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della bozza di decreto legislativo:
  «dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di camera di commercio.»
  La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.
   9) Necessità che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali.
  A tal fine sono proposte modifiche dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della bozza di decreto legislativo prevedendo che la presentazione dei piani di razionalizzazione delle sedi e di riorganizzazione del personale sono presentati da Unioncamere, non contemporaneamente al piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ma 60 giorni dopo l'emanazione del decreto con il quale il Ministro dello sviluppo economico istituisce le nuove camere.
  La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.
   10) Necessità di prevedere competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio.
  A tal fine si propone l'inserimento della lett. d-ter) nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993:
  «d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;».Pag. 78
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
   11) Necessità di salvaguardare le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane prevedendo che le medesime possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.
  La proposta non è stata accolta atteso la soglia, imposta dal legislatore e non modificabile, delle 60 camere e quindi la necessità di modificare le circoscrizioni territoriali di tutte le camere di commercio comprese quelle delle città metropolitane.
  Si riportano le osservazioni formulate dalla Commissione in merito alle quali è stato richiesta una valutazione Governo:
   a) possibilità di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi standard.
  La proposta non è stata accolta in quanto le valutazioni ivi richieste potranno essere svolte in sede di confronto ai fini dell'emanazione del decreto sui diritti camerali previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge n.580/1993.
   b) possibilità di prevedere che la realizzazione del front office degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme.
 A tal fine si propone la sostituzione della lett. b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 nel seguente modo:
   «b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata impresainungiorno.gov.it attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.».
  La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.
   c) Possibilità che la documentazione presentate dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività sia depositata secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
   d) Possibilità di inserire la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole camere.
  La proposta non è stata accolta in ragione della previsione nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.
   e) Possibilità di definire con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla «assistenza Pag. 79e supporto alle imprese in regime di libero mercato» al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita.
  Proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
   f) inserimento del riferimento al «Made in Italy» tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci.
  La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato
   g) collocazione della funzione «risoluzione alternativa delle controversie», non tra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative.
  La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato rimanendo preferibile la sua gestione in via convenzionale tra le «altre» funzioni del sistema camerale.
   h) Previsione di un numero di preferenze definito in sede di elezione della Giunta.
  La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una supervalutazione di taluni rispetto ad altri.
   i) Possibilità di individuare i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi tenendo conto dei costi sopportati e non delle spese sostenute.
  La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell'incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.
   l) Possibilità di prevedere il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.
  La proposta non è stata accolta in quanto appesantirebbe oltremodo il procedimento di rideterminazione delle circoscrizioni camerali.
   m) Possibilità di valorizzare il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   n) Possibilità di sopprimere la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi attesa la riduzione del diritto annuale.Pag. 80
  La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   o) Possibilità di prevedere, nel rispetto del principio di delega, che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione.
  Proposta non è stata accolta attesa l'opzione zero scelta del Governo in fase di attuazione della delega.
   p) Possibilità che la procedura di accorpamento per la camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1o gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento.
  La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.
   q) Possibilità di estendere l'esenzione fiscale ad ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
   r) Possibilità di introdurre un criterio o un parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso.
  La proposta è stata accolta ed è nel testo con l'indicazione esplicita del limite del 50 per cento.
   s) Possibilità che le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato.
  La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.
   t) opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), l'autorità che provvede ad adottare gli «indicatori di efficienza e di equilibrio economico» nel corpo delle lettere d) ed e) del comma in rassegna.
  La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.
   u) Opportunità di inserire la possibilità di interrompere gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria che non hanno ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento.
  La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.
   v) opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione.
  La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, la nomina di un dirigente delegato del conservatore, essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.
   z) Opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di Pag. 81attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento.
  La proposta non è stata accolta in quanto già ricompresa nelle previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera g).
   aa) opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.
  La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   bb) Opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.
  La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.
   cc) Opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo.
  La proposta non è stata accolta.
   dd) opportunità di prevedere nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale.
  La proposta non è stata accolta per le motivazioni riportate alla lett. u) del parere reso dalla commissione Attività produttive della Camera.
   ee) previsione della possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici.
  La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.
   ff) che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti.
  La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.
   gg) opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza».
  La proposta non è stata accolta nel presupposto che a seguito del processo di riforma ci si attende un graduale e progressivo superamento delle condizioni che generano rigidità di bilancio.Pag. 82
  Il provvedimento consta di sei articoli.
  Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

Art. 1. (Natura e sede)
  Si stabilisce che le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della legge delega ed eventualmente in quelle circoscrizioni ridefinite a seguito di modifiche delle stesse effettuate dopo il processo di riforma nei limiti comunque delle 60 camere e garantendo l'equilibrio economico delle nuove camere di commercio.
  Si assicura la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali.
  Per le camere oggetto di accorpamento, si stabilisce che le eventuali procedure di rinnovo degli organi, già in corso, sono sospese o comunque non avviate per evitare l'inutile svolgimento di procedure di nomina di nuovi organi destinate comunque a non concludersi o ad essere vanificate dalla successiva nomina del nuovo Consiglio della camera accorpata e si dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 2. (Compiti e funzioni)
  Si prevede una ridefinizione dei compiti attribuiti alle camere.
  In particolare sono stati confermati i compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, e tutte le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione. È stata rafforzata la competenza relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale. Viene prevista la competenza delle Camere per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Sono altresì richiamate le competenze in ambito ambientale già attribuite dalla normativa alle Camere di commercio anche al fine del supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.
  È stata, altresì, rafforzata confermata e meglio precisata la competenza in tema di orientamento al lavoro, alle professioni e anche mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Anpal, tenuta del registro alternanza scuola-lavoro, collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro.
  Le camere di commercio possono, altresì, svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.
  Rimane la possibilità per le camere di commercio di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di concorrenza (previa separazione contabile) e la possibilità di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, Pag. 83della risoluzione alternativa delle controversie. Sono fatte salve le convenzioni in corso o da completare.
  Le attività in convenzione possono essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se cofinanziate nella misura massima del 50 per cento.
  Le camere di commercio non possono richiedere alle imprese oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria per tutte le attività svolte ad eccezione di quelle di cui alla lett. d) del testo.
  Lo svolgimento da parte delle camere delle attività che possono essere svolte in regime di concorrenza sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non possono essere finanziate con i diritti camerali o di segreteria.
  Inoltre le decisioni di partecipazione delle camere a società e di costituzione di aziende speciali sono sottoposte all'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Art.  3 (Potestà statutaria e regolamentare)
  È stata espressamente prevista la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Tale potestà regolamentare è stata finora esercitata in attuazione del comma 2-bis) dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che è stato espressamente abrogato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo.

Art. 4-bis. (Vigilanza amministrativo-contabile)
  Con l'introduzione dell'articolo 2-bis) si prevede che siano definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi nonché i limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali, delle unioni regionali, comunque entro il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e viene ribadita la gratuità degli incarichi per i componenti degli altri organi diversi dai revisori delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali in conformità a quanto espressamente previsto già dai principi di delega. Per le cause di incompatibilità ed inconferibilità si rinvia alla vigente normativa e quindi precisamente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  Sono stati aggiunti i commi 2-ter. 2-quater. 2-quinquies e 2-sexies che disciplinano l'istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri con elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Tale comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello Sviluppo economico, delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale, dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.
  Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività e, sulla base delle valutazioni effettuate, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità previste dal comma 9 dell'articolo 18.

Art.  5. (Scioglimento dei consigli)
  Il comma 4 è stato modificato prevedendo che il commissario straordinario Pag. 84non possa essere scelto tra dirigenti pubblici in quiescenza.

Art. 6. (Unioni regionali)
  Si rendono, in ossequio allo specifico principio di delega, le unioni regionali non più enti obbligatori; tenendo conto, però, che la legge attribuisce comunque alle unioni costituite compiti obbligatori riguardanti la cura e la rappresentanza degli interessi comuni delle camere di commercio associate e la garanzia di coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti e che lo svolgimento di tali compiti perderebbe di significato nel caso in cui alle unioni regionali, una volta che le stesse siano eventualmente istituite, non aderissero tutte le camere appartenenti alla medesima regione.
  Si prevede che l'unione regionale può essere costituita solo in regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione.
  Nel caso di assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti normalmente attribuiti alle Unioni regionali sono svolti dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero possono essere attribuiti ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

Art.  7. (Unioncamere)
  Si introduce per la partecipazione a società da parte di Unioncamere ai criteri e alle disposizioni al di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  Si prevede, tra le funzioni, il compito di supportare il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni e di curare la predisposizione di un sistema di monitoraggio di cui si avvale il medesimo Ministero.

Art. 8. (Registro delle imprese)
  Si ribadisce la vigilanza posta in capo al Ministero allo sviluppo economico attraverso anche l'emanazione di direttive sulla tenuta del registro delle imprese.
  Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.
  Che il giudice del registro è nominato non più dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia ma dal presidente del tribunale delle imprese competente per il territorio dove ha sede la camera di commercio.
  Si prevede, altresì, che gli uffici del registro delle imprese su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione.
  Al comma 6 si rafforza la presenza di un unico sistema informatico nazionale che garantisce il funzionamento del registro delle imprese.
  Infine, tenuto conto che il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modificando la legge 29 dicembre 1993, n. 580 aveva eliminato la previsione di adozione del regolamento governativo di attuazione dell'articolo in esame, nel presupposto che tale regolamento era già stato adottato, al Pag. 85fine di evitare che tale modifica fosse interpretata come abrogativa dei regolamenti vigenti (decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588) o che fosse messa in dubbio la possibilità di modificarne ed integrarne le norme con la stessa procedura, sono stati aggiunti i commi 6-bis e 6-ter rendendo esplicita la fonte di tale potere regolamentare.

Art. 10. (Consiglio)
  Le modifiche apportate al comma 1 comportano la riduzione del numero dei componenti del consiglio, mentre al comma 7 è stato introdotto per gli stessi un limite al rinnovo dei mandati che nel testo attuale è previsto solo per i componenti della Giunta e per il Presidente, prevedendo per tutti la possibilità di essere rinnovati per una sola volta.
  Quanto alla riduzione dei consiglieri si evidenzia che essa risulta particolarmente rilevante per la riduzione del numero delle Camere da 105 a 60, con totale eliminazione dei relativi consigli e consiglieri, e che le esigenze di contenimento della spesa sono già garantite dalla totale gratuità di tale incarico.
  Nel pieno ed ulteriore rispetto del criterio di delega a tal fine previsto sono state comunque ridefinite le fasce di imprese che devono essere prese a riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio passando dalle attuali tre fasce a due e, precisamente, fino a 80.000 imprese e oltre le 80.000 imprese.
  Si evidenzia che la previsione comporta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio complessivamente da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle camere di commercio accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

Art. 11. (Funzioni del Consiglio)
  È stata prevista la competenza del consiglio a deliberare in merito ai regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.
  È stata eliminata la competenza del Consiglio di determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali, attesa la gratuità degli stessi e la previsione, inserita all'articolo 4-bis, di determinazione con decreto ministeriale dei compensi per i componenti dei collegi dei revisori.
  Con la modifica della lettera c) dell'articolo 11, comma 1, prevedendo la consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del Consiglio degli indirizzi generali e programmatici ai quali si deve uniformare l'attività della camera di commercio, si dà attuazione allo specifico criterio di delega introdotto in tal senso nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega. Tale consultazione potrebbe ad esempio essere attuata ponendo in pubblica consultazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della camera di commercio, gli schemi dei predetti documenti programmatici al fine di acquisire osservazioni, proposte ed esigenze delle stesse imprese.

Art. 12. (Costituzione del Consiglio)
  Al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale è considerato, tra gli altri, quale parametro il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.
  Nel corso dei procedimenti di rinnovi degli organi camerali è emersa la necessità di evitare che l'effettivo prescritto pagamento delle quote sociali, fosse sostanzialmente eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche. Le indicazioni interpretative al riguardo formulate dal Ministero dello sviluppo Pag. 86economico hanno recentemente trovato conferma in sede di giudizio amministrativo.
  Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 12, pertanto, si ritiene necessario introdurre direttamente in norma tale specifica previsione rinviando al decreto attuativo la definizione, per ciascun settore economico, delle soglie al di sotto delle quali le medesime quote associative sono considerate meramente simboliche, oltre che a prevedere la tracciabilità dei dati necessari ai fini della composizione degli organi che vengono quindi presentati con modalità esclusivamente telematiche. Con lo stesso comma, al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, si è previsto che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.
  Anche la modifica al comma 3 si rende necessaria per rafforzare la rappresentatività del consiglio rispetto alle imprese del territorio di riferimento ed evitare fenomeni distorsivi della rappresentanza. A tal fine si è previsto di considerare, con un peso proporzionalmente ridotto, le imprese iscritte a più organizzazioni e che sono prese in considerazione ai fini del calcolo della rappresentatività di tutte le organizzazioni alle quali sono associate.
  L'applicazione del principio di delega che prevede la necessità di garantire la rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate delle rispettive basi associative, essendo la materia della costituzione dei consigli già attualmente disciplinata a livello di regolamento ministeriale e non essendo né previsti né opportuni interventi di rilegificazione, troverà completa attuazione nel decreto attuativo dell'articolo 12. Nel testo del presente decreto legislativo è comunque precisato, dopo aver ribadito il criterio cui il regolamento attuativo deve uniformarsi, che tale rappresentanza equilibrata deve essere assicurata almeno nei settori che nel consiglio camerale hanno più di un rappresentante.

Art. 14. (Giunta)
  Il numero dei componenti di Giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le Camere, mentre il numero delle attuali Giunte nella loro misura massima, nel limite di un terzo dei componenti del consiglio, sono pari a 11 componenti.
  Viene ridotto, di conseguenza, il numero dei componenti che può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta che da quattro componenti passa a tre. Resta fermo che l'elezione della giunta è disciplinata in sede di regolamento ministeriale di attuazione e che in tale sede potrà procedersi, in coerenza con i criteri di delega già richiamati, a individuare le soluzioni idonee per migliorare la rappresentatività della giunta stessa rispetto alle imprese dei territori di riferimento e la capacità della giunta stessa di esprimere in termini unitari ed attuare gli indirizzi del Consiglio.
  La previsione comporta una riduzione complessivamente da circa 1.000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.
  Il limite al rinnovo dei mandati per i componenti della Giunta viene ridotto da due volte a una volta.

Art.  15. (Riunioni e deliberazioni)
  La modifica al comma 1 si rende necessaria per adeguare il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio d'esercizio al disposto dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art.  16. (Presidente)
  Il limite al rinnovo dei mandati per il Presidente viene ridotto da due volte a una volta.

Art. 17. (Collegio dei Revisori dei Conti)
  Si prevede che le modalità per garantire la costituzione ed il funzionamento del Pag. 87collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente si applicano anche alle unioni regionali.

Art. 18. (Finanziamento delle Camere di commercio)
  Con la modifica della lett. f) del comma 1 dell'articolo si qualifica il contenuto della vigente lettera ritenuta troppo generica; sono quindi state individuate le altre entrate quali quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
  È stata prevista una specifica voce di entrata inerente i servizi resi in regime di libera concorrenza che vengono in tal modo ad essere autofinanziati, con esclusione della possibilità di utilizzare gli oneri a carico delle imprese per effettuare attività in regime di mercato.
  La modifica al comma 3 è coerente con quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendosi la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.
  Le modifiche apportate al comma 4 consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio avviene tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.
  Essendo stati introdotti quale criterio di individuazione del fabbisogno i costi standard, che già scontano criteri di efficienza, è stata naturalmente eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dal medesimo articolo.
  Si prevede, altresì, che le modalità di applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono disciplinate tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. In tal modo si consente il totale allineamento delle disposizioni in materia relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse Camere.
  Con la modifica del comma 9 si prevede che una quota parte del fondo perequativo sostenga la realizzazione dei programmi del sistema camerale riconoscendo quote di premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza riconosciuti ai sensi del comma 2-ter) dell'articolo 4.bis.
  Viene inoltre eliminata, con l'abrogazione del comma 10, la possibilità per le camere di commercio di aumentare le misure del diritto annuale nel limite del 20 per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Pag. 88

Art.  19 (Personale delle camere di commercio)
  Si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi inclusi.

Art. 20. (Segretario Generale)
  Si definisce la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico di segretario generale in coerenza con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità di tale figura.
  Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

Art.  21. (Disposizioni in materia di responsabilità)
  L'articolo, che a suo tempo aveva anticipato in questo settore disposizioni poi generalizzate, è abrogato uniformando totalmente, in tal modo, la disciplina con quella già vigente a carattere generale.

Art. 22 (Uso della denominazione «camera di commercio»)
  Le modifiche apportate consentono di rispondere ad esigenze manifestatesi nel tempo di contrastare in modo adeguato l'uso ingannevole e truffaldino di riferimenti indebiti alle Camere di commercio ed ai loro registri ed albi, per ottenere dalle imprese pagamenti non dovuti a favore di soggetti privati estranei al sistema camerale.

Art.  23. (Riordinamento di uffici)
  L'articolo è interamente abrogato in quanto contiene deleghe regolamentari mai attuate e superate dal trasferimento degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A) alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112.

Art.  24. (Disposizioni finali e transitorie)
  Tale articolo della legge n. 580 del 1993 è interamente abrogato in quanto ha esaurito i propri effetti.
  Con l'articolo 2 è stato fissato in sessanta giorni il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580
  Con l'articolo 3 sono state introdotte nuove disposizioni transitorie che costituiscono la parte centrale e probabilmente più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale.
  Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60.
  Tale proposta deve contenere anche:
   a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportano una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio. Il piano individua altresì tempi e modi di dismissione o locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, Pag. 89dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni;
   b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento, in particolare per le camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. Si prevede altresì il divieto di istituzione di nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.
  Entro i 60 giorni successivi al termine previsto dal comma 1 il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto e tenendo conto della proposta sopra citata, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra richiamati. Il Ministro dello sviluppo economico provvede anche in caso di assenza di tale proposta ovvero trascorso inutilmente il termine sopra indicato.
  I criteri e le deroghe previsti nella legge di delega sono stati meglio specificati e interpretati al fine di consentire il raggiungimento della riduzione del numero delle Camere entro le soglie di sessanta camere di commercio normativamente prevista dai medesimi criteri di delega come criterio ed obiettivo di carattere generale unitamente al vincolo, parimenti inderogabile, del mantenimento di un sufficiente equilibrio economico finanziario.
  Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previsti dalle disposizioni a regime contestualmente introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.
  Si prevede che la medesima proposta deve contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa.
  Particolare rilievo è attribuito ai criteri di efficienza ed economicità nell'ambito del processo di razionalizzazione, che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo motivazionale della proposta. Si è precisato che la razionalizzazione prevede un riassetto del sistema delle partecipazioni societarie e delle aziende speciali, con accorpamenti e possibili soppressioni, in un quadro riferimento che vede come linee guida le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica.
  A seguito di tale riorganizzazione deve essere proposta una razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, e devono essere fissati i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
  Si prevede, altresì, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni effettuate, il ricorso alle ordinarie procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
  È previsto, infine, fino al completamento delle procedure di mobilità, il divieto l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo.
  All'esito di tale piano complessivo di razionalizzazione le camere di commercio comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
  Per tale personale è previsto un meccanismo di mobilità tra pubbliche amministrazioni con priorità alle sedi periferiche e alle esigenze occupazionali del Ministero della giustizia.Pag. 90
  Il personale in soprannumero è ricollocato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal decreto 14 settembre 2015 (decreto adottato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. La stima sia del numero delle unità di personale soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza in primo luogo delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione. Va tuttavia considerato che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, e si può comunque derivare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario, che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche. Infatti le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del turnover. Al riguardo si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale (la stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza).
  Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nelle amministrazioni di destinazione.
  Al personale in soprannumero non è ricollocato alla data del 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Si è da ultimo prevista la possibilità per le unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni di procedere, d'intesa con gli interessati, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, in misura corrispondente al 60 per cento del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Il finanziamento della misura è garantito dalle unioni regionali e dalle aziende speciali con le disponibilità dei propri bilanci diverse dal contributo camerale e, per l'eventuale differenza, dalle Camere con le disponibilità dei propri bilanci derivanti da proventi per servizi a terzi, nei limiti di un importo complessivo di 20 milioni di euro nel triennio.
  L'articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.
  In particolare al comma 1 è dettata una disciplina transitoria che consente di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di Pag. 91tener conto. A tal fine la riduzione del diritto annuale del 50 per cento prevista a decorrere dal 2017, è espressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione, mentre la compatibilità con i predetti obiettivi di sostenibilità e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50 per cento per gli anni successivi, che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, è affidata al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.
  Al comma 2 si prevede, ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. È prevista l'applicazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 anche al personale delle aziende speciali.
  Con il comma 3 si prevede che i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 del 2010 sono applicabili anche alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei regolamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  Il comma 4 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri definita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 come modificato dal presente decreto legislativo, nei confronti delle nuove camere di commercio costituite per effetto delle operazioni di accorpamento, si applica dal primo rinnovo successivo alla costituzione della medesima nuova camera di commercio. Ciò per facilitare i processi di accorpamento lasciando lo spazio per rappresentare adeguatamente almeno nella prima fase transitoria le specificità settoriali e produttive dei territori così accorpati in un'unica e più grande circoscrizione camerale.
  Il comma 5 prevede che i provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle camere di commercio in applicazione dei criteri e delle procedure che saranno stabiliti nel decreto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 devono essere inviati, oltre che alle amministrazioni ivi previste, anche al Ministero dello sviluppo economico che dovrà verificare la rispondenza dei medesimi anche ai criteri individuati dalla legge n. 580/1993. È previsto, infine, un potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nel caso di un piano non adeguato.
  Il comma 6 prevede l'obbligo per tutti gli enti, titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, di comunicarne in via telematica le determinazioni conclusive alla camera di commercio ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa. I termini e le modalità operative di attuazione dell'obbligo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate.
  L'articolo 5 prevede l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari nella parti in cui attribuiscono compiti alle camere di commercio che non si ritiene più che le medesime debbano svolgere, trattandosi di compiti non essenziali o comunque svolti anche da altre pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.
  Sullo schema di decreto legislativo in questione, approvato dal Consiglio dei ministri in data 26/8/2016, è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.