CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2016
726.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);
   rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;
   evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;
   rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;
   sottolineata in tale prospettiva l'esigenza di definire un quadro normativo il più possibile perspicuo ed efficace, chiarendo gli obblighi in capo alle imprese destinatarie e facendo in modo che l'attività di vigilanza sia in grado non solo di assicurare la piena applicazione dei meccanismi sanzionatori, ma sia anche idonea a favorire l'incremento della qualità delle dichiarazioni non finanziarie, determinando conseguentemente effetti positivi in capo alle imprese, agli investitori ed ai portatori di interesse in generale;
   osservato, in riferimento alle disposizioni di natura sanzionatoria di cui all'articolo 8, come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio del comply or explain di cui alla direttiva 2014/95/UE, preveda espressamente Pag. 9che i soggetti obbligati, se non praticano politiche in relazione a uno o più degli aspetti di carattere non finanziario contemplati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata di questa scelta (ai sensi dell'articolo 3, comma 6), per cui parrebbe opportuno adottare il criterio di recente seguito con riferimento all'adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario, anch'esso basato sul principio del comply or explain, secondo il quale viene sanzionata soltanto l'omissione delle comunicazioni relative all'adesione al codice, alle ragioni dell'eventuale mancato rispetto di una o più disposizioni dello stesso e alle pratiche di governo societario effettivamente applicate (ai sensi dell'articolo 192-bis del Testo unico della finanza);
   preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fissato al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;
   b) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire il ruolo dell'organo di controllo interno, in modo che esso risulti coerente con la generale ripartizione delle competenze che l'ordinamento prevede tra gli organi sociali e, in particolare, di tenere conto dell'esclusiva assegnazione delle funzioni gestionali in capo all'organo di amministrazione;
   c) valuti il Governo l'opportunità di indicare con maggiore chiarezza le modalità ed i termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di carattere non finanziario, individuale o consolidata, all'organo di controllo e ai revisori incaricati della certificazione esterna, in particolare nel caso in cui tali dichiarazioni non siano contenute nella relazione sulla gestione ma costituiscano un documento separato, in coerenza con le tempistiche previste dall'ordinamento per la circolazione dei documenti a corredo dei bilanci;
   d) valuti il Governo l'opportunità di definire le funzioni sanzionatorie attribuite alla CONSOB dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto la normativa vigente prevede per i soggetti da essa vigilati, attribuendo a tale Autorità poteri anche di tipo istruttorio ed ispettivo, volti a prevenire possibili violazioni, anche tramite la previsione di un potere regolamentare che consenta di integrare e dare esecuzione alle disposizioni di rango primario in materia;
   e) valuti il Governo l'opportunità di meglio articolare l'impianto sanzionatorio Pag. 10di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, eventualmente sopprimendo il comma 4, ma soprattutto applicando le norme specifiche previste dal TUF in luogo delle disposizioni generali di cui alla legge del 24 novembre 1981, n. 689, al fine di assicurare coerenza con i procedimenti sanzionatori propri della CONSOB;
   f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo;
   g) con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere anche informazioni riguardanti l'impatto a medio termine dell'attività d'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, valuti il Governo se sia possibile effettuare tale valutazione a medio termine;
   h) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente, valuti il Governo l'opportunità di consentire di escludere da tale dichiarazione le società che non abbiamo impatti significativi rispetto alla completezza delle informazioni richieste dalla disciplina, indicando e motivando esplicitamente queste esclusioni.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);
   rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;
   evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;
   rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;
   sottolineata in tale prospettiva l'esigenza di definire un quadro normativo il più possibile perspicuo ed efficace, chiarendo gli obblighi in capo alle imprese destinatarie e facendo in modo che l'attività di vigilanza sia in grado non solo di assicurare la piena applicazione dei meccanismi sanzionatori, ma sia anche idonea a favorire l'incremento della qualità delle dichiarazioni non finanziarie, determinando conseguentemente effetti positivi in capo alle imprese, agli investitori ed ai portatori di interesse in generale;
   osservato, in riferimento alle disposizioni di natura sanzionatoria di cui all'articolo 8, come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio del comply or explain di cui alla direttiva 2014/95/UE, preveda espressamente Pag. 12che i soggetti obbligati, se non praticano politiche in relazione a uno o più degli aspetti di carattere non finanziario contemplati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata di questa scelta (ai sensi dell'articolo 3, comma 6), per cui parrebbe opportuno adottare il criterio di recente seguito con riferimento all'adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario, anch'esso basato sul principio del comply or explain, secondo il quale viene sanzionata soltanto l'omissione delle comunicazioni relative all'adesione al codice, alle ragioni dell'eventuale mancato rispetto di una o più disposizioni dello stesso e alle pratiche di governo societario effettivamente applicate (ai sensi dell'articolo 192-bis del Testo unico della finanza);
   preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fissato al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;
   b) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire il ruolo dell'organo di controllo interno, in modo che esso risulti coerente con la generale ripartizione delle competenze che l'ordinamento prevede tra gli organi sociali e, in particolare, di tenere conto dell'esclusiva assegnazione delle funzioni gestionali in capo all'organo di amministrazione;
   c) valuti il Governo l'opportunità di indicare con maggiore chiarezza le modalità ed i termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di carattere non finanziario, individuale o consolidata, all'organo di controllo e ai revisori incaricati della certificazione esterna, in particolare nel caso in cui tali dichiarazioni non siano contenute nella relazione sulla gestione ma costituiscano un documento separato, in coerenza con le tempistiche previste dall'ordinamento per la circolazione dei documenti a corredo dei bilanci;
   d) valuti il Governo l'opportunità di definire le funzioni sanzionatorie attribuite alla CONSOB dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto la normativa vigente prevede per i soggetti da essa vigilati, attribuendo a tale Autorità poteri anche di tipo istruttorio ed ispettivo, volti a prevenire possibili violazioni, anche tramite la previsione di un potere regolamentare che consenta di integrare e dare esecuzione alle disposizioni di rango primario in materia;
   e) valuti il Governo l'opportunità di meglio articolare l'impianto sanzionatorio Pag. 13di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, soprattutto applicando le norme specifiche previste dal TUF in luogo delle disposizioni generali di cui alla legge del 24 novembre 1981, n. 689, al fine di assicurare coerenza con i procedimenti sanzionatori propri della CONSOB;
   f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo;
   g) con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere anche informazioni riguardanti l'impatto a medio termine dell'attività d'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, valuti il Governo se sia possibile effettuare tale valutazione a medio termine;
   h) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente, valuti il Governo l'opportunità di consentire di escludere da tale dichiarazione le società che non abbiamo impatti significativi rispetto alla completezza delle informazioni richieste dalla disciplina, indicando e motivando esplicitamente queste esclusioni.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI),
   esaminato lo schema di recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347), con il quale si intende recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;
   valutata l'assoluta importanza del provvedimento che consentirà di porre in capo alle imprese di grandi dimensioni – già rubricate come enti di interesse pubblico – l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario quale sono fornite informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività;
   considerato che le imprese di dimensioni minori saranno esentate dall'adempimento in una logica di contenimento dei costi di conformità,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a carico dei soggetti tenuti all'obbligo della dichiarazione non finanziaria, il versamento di un contributo proporzionato al fatturato annuo al fine di costituire un fondo finalizzato alla remunerazione degli enti certificatori che debbono, senza vincolo di mandato con le singole aziende soggette a certificazione svolgere la funzione di asseverazione delle rispettive comunicazioni con requisiti di adeguata capacità professionale ed in posizione di terzietà, indipendenza e scetticismo funzionale, affinché siano garantite al massimo veridicità e correttezza dei contenuti al pubblico, tenuto conto della complessità tecnica e scientifica delle questioni oggetto della dichiarazione, della inevitabile difficoltà di discernimento da parte del pubblico cui essa è rivolta e della necessità di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato;
   b) valuti il Governo di raddoppiare tutte le sanzioni di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, affinché Pag. 15siano realmente efficaci, proporzionate e dissuasive, corredandole altresì dell'obbligo, a carico dei trasgressori, di pubblicare sui principali organi di stampa gli eventuali provvedimenti sanzionatori irrogati per la fattispecie di dichiarazione mendace o omissiva, a condizione che siano passati in giudicato, ovvero per i quali sia trascorso il termine per l'eventuale ricorso giurisdizionale;
   c) in ossequio al principio di proporzionalità delle sanzioni previsto dall'articolo 51 della direttiva 2031/34/UE, all'articolo 8, si provveda a valutare in maniera differente, in base al diverso disvalore, le condotte di cui ai commi 1 e 3, laddove la completa omissione del deposito della relazione non finanziaria e la redazione non conforme della stessa sono soggette alla medesima sanzione di euro da 20mila a 100mila, individuando, ad esempio, una sanzione, nel suo minimo e massimo edittale, da euro 40 mila a 140 mila per gli inadempienti all'obbligo di cui al comma 1.
Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.