CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Contrasto al cyberbullismo. (S. 1261-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1261-B, recante «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016 (C. 3139);
   richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 12 novembre 2014 e in seconda lettura presso la Camera in data 3 agosto 2016;
   rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell’«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle «norme generali» ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;
   considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell’«ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, e delle «politiche sociali», di competenza regionale;
   valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione volta ad assicurare la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sostituendo, nella composizione del tavolo, i rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (C. 4127-bis).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
   rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);
   ricordato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 ha previsto per l'anno 2016 la possibilità per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio e che tale misura, che non necessita di copertura finanziaria, consente alle Regioni una maggiore flessibilità di bilancio;
   evidenziato che:
    l'articolo 21 prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa;
    alcuni dei predetti settori di spesa investono direttamente le competenze costituzionalmente garantite delle Regioni; si tratta dei settori «trasporti e viabilità», «infrastrutture», «difesa del suolo e dissesto idrogeologico», «edilizia pubblica, compresa quella scolastica», «prevenzione del rischio sismico»;
    l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono le competenze costituzionalmente garantite Pag. 237delle medesime, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;
   considerato che:
    l'articolo 37, comma 2, prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi; sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012;
    la disposizione dell'articolo 37, comma 2, pur essendo espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, risulta lesiva della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione»;
    l'articolo 37, comma 4, dispone che – nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, che dovrebbe disciplinare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e l'importo delle borse di studio medesime – con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati i fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato;
    il decreto ministeriale, di cui all'articolo 37, comma 4, incidendo direttamente sulla materia di competenza regionale «diritto allo studio universitario» dovrebbe essere emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, come del resto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012;
   considerato che:
    l'articolo 58, comma 7, prevede che, nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR) ovvero si riscontri una verifica negativa dell'attuazione annuale dello stesso programma, la Regione interessata subisce la perdita «permanente» del diritto di accesso alla quota premiale prevista;
    non risulta in proposito chiaro il riferimento al carattere «permanente» della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, considerato che le misure non risultano strutturali, in quanto definite in via sperimentale per il solo anno 2017;
    preso atto con favore che l'articolo 65, comma 4, prevede che per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;
    ricordato in proposito che la previsione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 è stata inserita recependo una condizione posta da questa Commissione nel corso dell'esame del relativo disegno di legge, volta a consentire agli enti territoriali di porre in essere politiche espansive di rilancio degli investimenti;
   evidenziato che:
    l'articolo 65, comma 40, prevede che alle Regioni e alle Province autonome Pag. 238che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non è stato peraltro ancora adottato e non risulta dunque chiaro il riferimento all’ «intesa regionale» il cui mancato raggiungimento determina l'applicazione delle sanzioni;
   rilevato che:
    l'articolo 66, comma 19, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020;
    secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 198/2012, n. 262/2012, n. 236/2013 e n. 23/2014); la Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statuale, sottolineando l'esigenza che la disciplina di contenimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);
   considerato che:
    l'articolo 66, comma 20, introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato;
   rilevato che:
    l'articolo 77 istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati;
    pur intervenendo il Piano nella materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale e regionale», nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, non è prevista alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali, richiesta invece dalla consolidata giurisprudenza costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia introdotta la facoltà per le Regioni di iscrivere l'avanzo vincolato in bilancio, come già previsto per l'anno 2016 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016;
   2) all'articolo 21, comma 1, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di utilizzo del fondo nei settori che investono le competenze Pag. 239costituzionalmente garantite delle Regioni, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale;
   3) all'articolo 37, al comma 2, la parola: «razionalizza» sia sostituita dalle seguenti: «può razionalizzare» e, al comma 4, le parole: «previo parere della Conferenza» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza», al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «organizzazione amministrativa della Regione» e «diritto allo studio universitario»;
   4) all'articolo 65, comma 40, sia chiarito a quale «intesa regionale» la norma intenda fare riferimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni, in considerazione del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012, non risulta ancora adottato;
   5) all'articolo 77, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e del mare,» siano aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata», al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «trasporto pubblico locale e regionale»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 58, comma 7, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: «permanente», in considerazione della limitazione temporale delle misure premiali al solo 2017;
   b) l'articolo 66, comma 19, che estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica sia valutato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'estensione a tempo indeterminato delle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);
   c) l'articolo 66, comma 20, nella parte in cui introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate al bilancio dello Stato, sia valutato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2014.